Corte costituzionale

Sentenza n. 79/1964

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/11/1964 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 9 maggio

1961, n. 865, promosso con ordinanza emessa il 1 aprile 1964 dal

Pretore di Casoria nel procedimento penale a carico di Bifulco Umberto,

iscritta al n. 67 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 126 del 23 maggio 1964.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione

del Giudice Costantino Mortati.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un processo penale avanti il Pretore di Casoria a

carico di Bifulco Umberto, imputato del reato previsto dall'art. 8

della legge 14 luglio 1959, n. 741, per non avere provveduto ad

accantonare presso la Cassa edile per la Provincia di Napoli,

costituita con il contratto integrativo provinciale del 2 ottobre 1959,

le somme relative al trattamento economico dovute al personale da lui

dipendente per ferie non godute, gratifica natalizia e festività,

nonché i relativi contributi paritetici per il funzionamento della

Cassa stessa per n. 38 lavoratori previsto dalla clausola 7 del

contratto stesso, è stata sollevata questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la

parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'articolo per ultimo

richiamato, in relazione all'art. 76 della Costituzione perché viziata

per eccesso della delega conferita con la legge su menzionata.

Il Pretore, constatata la rilevanza della questione sollevata e la

sua non manifesta infondatezza, provvedeva in data 1 aprile 1964 ad

emettere, previa sospensione del giudizio, ordinanza di rinvio a questa

Corte.

L'ordinanza debitamente notificata e comunicata è stata pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale, n. 126 del 23 maggio 1964. Nessuna delle

parti si è costituita avanti alla Corte e pertanto il giudizio, ai

sensi dell'art. 9 delle Norme integrative 16 marzo 1956, si è svolto

in camera di consiglio. Considerato in diritto Questa Corte, con sentenza 13 luglio 1963, n. 129, ha statuito che

gli artt. 1 e 4 della legge 14 luglio 1959, n. 741, nell'imporre al

Governo di uniformarsi, nell'esercizio del potere delegato ad esso

conferito, a tutte le clausole dei contratti collettivi, nonché dei

contratti integrativi stipulati dalle associazioni sindacali, non ha

inteso includere quelle fra esse che rendono obbligatori, anche per i

non appartenenti alle associazioni stipulanti, l'obbligo

dell'iscrizione alle Casse edili, istituite per gestire i contributi

dovuti ai lavoratori edili a titolo di compenso per gratifiche, ferie e

festività, nonché per prestazioni previdenziali e assistenziali, ed

ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo

unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende

obbligatori per tutti i lavoratori edili gli artt. 34 (per il

riferimento alle Casse edili ivi contenute) e 62 (che disciplina

l'istituzione e il funzionamento di tali Casse) del contratto

collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 relativo a detti

lavoratori, o conseguentemente l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio

1961, n. 865, per la parte in cui rende obbligatoria l'iscrizione alla

Cassa edile costituita con l'art. 6 del contratto collettivo

integrativo per la Provincia di Salerno, che veniva in considerazione

nella vertenza decisa con quella sentenza.

Nella specie il D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, denunciato

dall'ordinanza in esame, rende obbligatorio l'accordo collettivo

stipulato per la Provincia di Napoli il 2 ottobre 1959 fra le

associazioni di imprenditori e di lavoratori edili, in ogni sua parte,

e perciò pure in quella relativa alla costituzione di una Cassa edile,

consacrata nella clausola 7, in riferimento all'art. 62 del citato

contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, sicché deve

dichiararsene l'invalidità, sulla base delle stesse considerazioni

svolte nella precedente sentenza n. 129 del 1963.

Non può ritenersi che l'annullamento effettuato con la sentenza n.

129 della parte del D.P.R. n. 1032 del 1960, che estendeva ai

lavoratori non iscritti ai sindacati stipulanti l'art. 62 di detto

contratto nazionale, abbia fatto, di per sé, cadere anche le clausole

di tutti i contratti integrativi provinciali emesse sulla base

dell'art. 62 medesimo. Infatti questo si limita a conferire il potere

di istituire, laddove si rendesse possibile, le Casse edili, mentre

ogni contratto collettivo provinciale, espressione della potestà

normativa propria delle relative organizzazioni locali, presenta una

sua propria autonomia, ed assume di fatto aspetti differenti da

Provincia a Provincia. Trattandosi pertanto di norme diverse (sia pure

a contenuto in tutto o in parte identico) si rende necessaria una

apposita pronuncia di illegittimità costituzionale che faccia venire

meno l'efficacia erga omnes delle norme stesse.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del

D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui dichiara obbligatorie

erga omnes la clausola 7 dell'accordo di lavoro del 2 ottobre 1959 per

la Provincia di Napoli, nonché la clausola 5, per la parte in cui

dispone il versamento dei contributi alla Cassa edile, in relazione

all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione degli

artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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