Corte costituzionale

Sentenza n. 78/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/1995 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto

comma, della legge 2 aprile 1980, n. 127 (Soppressione dell'Ente

nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche e nuova

disciplina dei trattamenti assistenziali e previdenziali per le

ostetriche), nonché degli artt. 4, ottavo comma, del decreto-legge

12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e

sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni

per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni

termini), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, 2 della legge

27 febbraio 1984, n. 18 (Disciplina della proroga dei termini di

vigenza delle leggi e proroga di taluni termini di scadenza in 31

dicembre 1983), 6, trentesimo comma, della legge 29 febbraio 1988, n.

48 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi

contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme

in materia di organizzazione dell'INPS), e 7, quinto comma, della

legge 7 dicembre 1989, n. 389 (Disposizioni urgenti in materia di

evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di

sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei

patronati), promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1994 dal

Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Allegranza

Cesarina ed altre e l'ENPAO iscritta al n. 424 del registro ordinanze

1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29,

prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione di Alloisio Renata ed altre nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1995 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Uditi l'avv. Franco Agostini per Alloisio Renata ed altre e

l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio

dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da Giuseppina Allegranza ed

altre contro l'Ente di previdenza ed assistenza delle ostetriche

(ENPAO) in liquidazione, al fine di ottenere il trattamento

pensionistico di vecchiaia in misura non inferiore a quello minimo

erogato ai lavoratori autonomi delle gestioni speciali INPS, il

Tribunale di Genova, con ordinanza del 13 aprile 1994, ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, della legge 2

aprile 1980, n. 127, "nella parte in cui non ha previsto alcun

meccanismo di adeguamento dei valori monetari relativi ai minimi di

pensione di vecchiaia delle ostetriche", quali stabiliti dai commi

precedenti dello stesso articolo, nonché degli artt. 4, ottavo

comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11

novembre 1983, n. 638, 2 del d.-l. 29 dicembre 1983, n. 747,

convertito in legge 27 febbraio 1984, n. 18, 6, trentesimo comma, del

d.-l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988,

n. 48, 7, quinto comma, del d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito

in legge 7 dicembre 1989, n. 389, nelle parti in cui, prorogando il

termine per lo scioglimento dell'ENPAO di cui all'art. 1 della legge

n. 127 del 1980, "parimenti non hanno previsto alcun meccanismo di

adeguamento dei valori monetari relativi ai detti minimi".

Per intendere la questione, occorre premettere che l'art. 1 della

legge n. 127 del 1980 aveva disposto lo scioglimento dell'ENPAO alla

scadenza di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della

legge medesima (27 aprile 1980). L'art. 4, quarto comma, stabiliva

inoltre che "con decorrenza immediatamente successiva alla data di

scioglimento dell'ENPAO (27 aprile 1983) i trattamenti mensili di

pensione dovranno comunque garantire un trattamento minimo

pensionistico pari a quello previsto per i lavoratori autonomi delle

gestioni dell'INPS", mentre per la durata del regime transitorio

l'art. 5 attribuiva al Ministro del lavoro il potere di aumentare

annualmente le pensioni erogate dall'ente in misura percentuale

correlata alle variazioni dell'indice del costo della vita.

Per ragioni connesse al dissesto finanziario dell'ENPAO, la data

dello scioglimento è stata via via prorogata dai decreti citati fino

al 30 giugno 1990. L'ente è stato sciolto dalla legge 7 agosto 1990,

n. 249, con effetto dal 1 luglio 1990; i trattamenti pensionistici

erogati dall'ente, maturati successivamente a tale data, sono stati

posti a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di

sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS, e

assoggettati alla perequazione automatica con gli stessi criteri in

vigore per le gestioni speciali INPS per i lavoratori autonomi.

Le citate leggi di proroga del termine previsto per lo

scioglimento dell'ENPAO sono già state impugnate dal medesimo

Tribunale, nel corso della stessa causa, con ordinanza del 21

novembre 1991, in quanto impedivano l'adeguamento dei trattamenti

pensionistici al trattamento minimo corrisposto dalle gestioni INPS

per i lavoratori autonomi. La questione è stata dichiarata

inammissibile sul riflesso che il lamentato effetto impeditivo

derivava dal combinato disposto di queste leggi con l'art. 4, quarto

comma, della legge n. 127 del 1990, non impugnato, che condizionava

l'adeguamento al presupposto dello scioglimento dell'ente.

Con l'odierna ordinanza di rimessione il Tribunale di Genova

solleva nuovamente la questione impugnando anche l'art. 4, in

conformità del dictum della Corte, e invocando a sostegno ragioni

analoghe a quelle che hanno determinato la sentenza n. 497 del 1988

di questa Corte in tema di rivalutazione dell'indennità di

disoccupazione.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono

costituite tre ricorrenti, aderendo alle argomentazioni

dell'ordinanza di rimessione e concludendo per una dichiarazione di

fondatezza.

In particolare le parti private sostengono che, non essendo stata

conferita efficacia retroattiva all'abrogazione l'art. 4, quarto

comma, della legge del 1980, disposta dall'art. 4 della legge n. 249

del 1990, è possibile interpretare la legge del 1980 nel senso che,

fin dalla scadenza del triennio indicato dall'art. 1 come data di

decorrenza dello scioglimento dell'ENPAO, era già sorto in capo alle

titolari di pensioni corrisposte dall'ente il diritto a un

trattamento minimo di ammontare pari a quello spettante ai lavoratori

autonomi delle gestioni INPS.

Se questa interpretazione non fosse condivisa, la normativa

impugnata dovrebbe ritenersi incostituzionale perché viola i

principi, desumibili dagli artt. 3 e 38 della Costituzione, secondo

cui i trattamenti pensionistici devono assicurare, in termini reali,

mezzi adeguati alle esigenze di vita, e quindi devono essere

assistiti della garanzia di un trattamento minimo. Poiché alla

scadenza del termine era venuto meno l'effetto dell'art. 5 della

legge n. 127 del 1980 e la relativa previsione era stata assorbita da

quella dell'ultimo comma dell'art. 4 sul trattamento minimo, le leggi

di proroga avrebbero dovuto prevedere la perequazione automatica

indipendentemente dallo scioglimento dell'ENPAO.

Tali argomenti sono stati ribaditi in una memoria depositata in

prossimità dell'udienza di discussione.

3. - È intervenuto il presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata inammissibile o infondata.

Inammissibile, in relazione all'adeguamento delle pensioni minime

erogate dall'ENPAO alle variazioni degli indici del costo della vita,

per il quale provvede non la norma impugnata, ma il successivo art. 5

non impugnato; infondata, in relazione alla perequazione automatica

nella misura prevista per le pensioni INPS dei lavoratori autonomi,

questo tipo di adeguamento essendo previsto dall'art. 4 sotto la

condizione dello scioglimento ENPAO, nel quadro di una

riorganizzazione globale della previdenza per le ostetriche. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Genova ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, quarto comma, della legge 2 aprile 1980,

n. 127, "nella parte in cui non ha previsto alcun meccanismo di

adeguamento dei valori monetari relativi ai minimi di pensione di

vecchiaia delle ostetriche", quali stabiliti dai commi precedenti

dello stesso articolo, nonché degli artt. 4, ottavo comma, del d.-l.

12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n.

638, 2 del d.-l. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge 27

febbraio 1984, n. 18, 6, trentesimo comma, del d.-l. 30 dicembre

1987, n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48, 7, quinto

comma, del d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7

dicembre 1989, n. 389, nelle parti in cui, prorogando il termine per

lo scioglimento dell'ENPAO di cui all'art. 1 della legge n. 127 del

1980, "parimenti non hanno previsto alcun meccanismo di adeguamento

dei valori monetari relativi ai detti minimi".

Alla stregua della motivazione dell'ordinanza di rimessione e del

confronto con l'ordinanza precedente del 21 novembre 1991, emessa nel

corso della medesima causa e che ha dato luogo alla sentenza di

questa Corte n. 487 del 1992, la nuova questione, formulata nei

termini generici sopra riferiti, va interpretata come diretta a

ottenere una sentenza che, per il periodo dal 27 aprile 1983 (data di

scadenza del termine triennale previsto dall'art. 1 della legge n.

127 del 1980) al 1 luglio 1990 (data di trasferimento dei trattamenti

pensionistici a carico dell'ENPAO alla Gestione degli interventi

assistenziali e di sostegno delle gestioni previdenziali istituita

presso l'INPS), riconosca alle ostetriche iscritte all'ENPAO il

diritto a un trattamento minimo pensionistico pari a quello

corrisposto dalle gestioni previdenziali dell'INPS per i lavoratori

autonomi.

2. - La questione non è fondata.

L'art. 4, quarto comma, della legge n. 127 del 1980 (abrogato

dall'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 249) disponeva che il

trattamento minimo di pensione delle ostetriche fosse ragguagliato a

quello previsto per i lavoratori autonomi delle gestioni INPS "con

decorrenza immediatamente successiva alla data di scioglimento

dell'ENPAO", da attuarsi entro tre anni dall'entrata in vigore della

legge del 1980 (art. 1), ma poi procrastinato fino al 1990 a causa

delle crescenti difficoltà di soluzione del dissesto finanziario

dell'ente. Dal presupposto dello scioglimento dell'ENPAO non si può

prescindere, perché l'innalzamento dei trattamenti pensionistici

previsti dai primi tre commi dell'art. 4 della legge n. 127 al detto

livello minimo non è possibile se non nel quadro di una

ristrutturazione globale della previdenza delle ostetriche, che in

pari tempo elevi in misura corrispondente i contributi a carico delle

assicurate. Le ricorrenti pretendono invece, per il periodo indicato,

l'integrazione delle loro pensioni a un minimo pari a quello erogato

dalle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, pur avendo

continuato a versare le contribuzioni previste dal regolamento ENPAO,

la cui esiguità (30.000 lire annue fino al 1980, aumentate a 300.000

dall'art. 3 della legge n. 127 del 1980) è la causa principale del

sopravvenuto stato di decozione dell'ente.

Va rammentato che per le ostetriche, in quanto libere

professioniste, dovrebbe valere la regola legislativa di integrale

autofinanziamento delle casse di previdenza delle categorie

professionali. In deroga a tale regola lo Stato è già intervenuto

una prima volta con un contributo straordinario all'ENPAO di quindici

miliardi di lire (art. 8 della legge 15 aprile 1985, n. 140), una

seconda volta accollando al Ministero del tesoro i ratei di pensioni

maturati fino al 30 giugno 1990 e non pagati dall'ente (art. 3,

quarto comma, della legge n. 249 del 1990), una terza volta ponendo a

carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno

delle gestioni previdenziali, istituita presso l'INPS e finanziata

interamente dallo Stato (art. 37, secondo comma, della legge 9 marzo

1989, n. 88), i trattamenti pensionistici maturati successivamente al

30 giugno 1990, determinati nella misura prevista dall'art. 4 della

legge del 1980 (peraltro con possibilità di cumulo con le

prestazioni di altre forme di previdenza obbligatoria: art. 3, sesto

comma), ma soggetti alla perequazione automatica alle variazioni del

costo della vita con gli stessi criteri applicati dalle menzionate

gestioni speciali dell'INPS (art. 1, secondo comma, della legge n.

249 del 1990).

Questa soluzione, sostenuta da interventi di finanza

straordinaria, delle pendenze del disciolto ENPAO anteriori al 1

luglio 1990 non è censurabile in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, né sotto il profilo del principio di eguaglianza,

perché, per costante giurisprudenza di questa Corte, i trattamenti

pensionistici delle varie categorie professionali non sono tra loro

comparabili, né sotto il profilo del principio di razionalità,

perché l'art. 4, quarto comma, della legge del 1980 non ha il

significato di una promessa vincolante: è una previsione normativa

che le vicende successive hanno dimostrato non attuabile per ragioni

organizzative e finanziarie, che ne giustificano l'abrogazione.

Nemmeno si può ravvisare un contrasto con l'art. 38, secondo

comma, della Costituzione. Il precetto che siano preveduti e

assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori si

riferisce principalmente all'organizzazione e alla gestione della

previdenza obbligatoria, alla quale deve essere garantito un flusso

di contributi degli assicurati proporzionato ai bisogni da

soddisfare, mentre l'intervento solidaristico della collettività

generale va limitato a casi giustificati da particolari condizioni

equamente selezionate, e comunque contenuto nei limiti delle

disponibilità del bilancio dello Stato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, quarto comma, della legge 2 aprile 1980, n. 127

(Soppressione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza delle

ostetriche e nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e

previdenziali per le ostetriche), sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 6 marzo 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1995:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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