Corte costituzionale

Sentenza n. 78/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/03/1994 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 39d.P.R. 382/1980

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R.

11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria,

relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e

didattica), promosso con ordinanza emessa il 19 marzo 1992 dal

Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto

da Acaccia Gabriella ed altri contro il Ministero dell'Università e

Ricerca Scientifica e Tecnologica ed Università degli studi di

Genova, iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione di Acaccia Gabriella ed altri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 1994 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Udito l'avv. Carlo Raggi per Acaccia Gabriella ed altri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, prima

sezione, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 39

del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza

universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione

organizzativa e didattica), nella parte in cui dichiara non

pensionabile l'assegno aggiuntivo riconosciuto ai professori

universitari che hanno optato per il regime di impegno a tempo pieno.

Il giudice a quo osserva che l'emolumento, istituito dall'art. 39

del citato d.P.R. n. 382, ha subito una radicale modifica ad opera

del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con

modificazioni, nella legge 8 marzo 1985, n. 72. L'assegno in parola

ha le caratteristiche di un emolumento fisso e continuativo, ed è

parte significativa della retribuzione complessiva dei docenti

universitari che hanno optato per il regime a tempo pieno; non è

stata però modificata la norma, presente nel testo originario

dell'art. 39, che lo configura come non pensionabile. Al caso in

esame si dovrebbe applicare il principio enunciato da questa Corte

nella sentenza n. 126 del 1981, che ha dichiarato, per violazione

dell'art. 38 della Costituzione, l'illegittimità delle norme che non

prevedevano la computabilità, a fini previdenziali e assistenziali,

dell'indennità attribuita al personale medico universitario con

funzioni di assistenza sanitaria: anche per l'assegno aggiuntivo

percepito dai professori universitari a tempo pieno vi sarebbe,

dunque, quel carattere di "corrispettività" che è proprio degli

elementi costitutivi della retribuzione, sì che l'esclusione dal

computo della pensione sarebbe in contrasto con la menzionata norma

costituzionale.

Il collegio rimettente ricorda, poi, che la giurisprudenza

amministrativa ha riconosciuto la computabilità dell'indennità di

tempo pieno prevista per il personale medico degli enti ospedalieri

(e, successivamente, delle unità sanitarie locali). La norma

denunziata risulterebbe perciò in contrasto anche con l'art. 3 della

Costituzione per l'ingiustificata disparità di trattamento tra i

professori universitari a tempo pieno e i dipendenti pubblici prima

indicati, ai quali è data la possibilità di optare tra i due

regimi.

2. - Sono intervenute in giudizio le parti private, adducendo

argomenti in adesione a quelli dell'ordinanza di rimessione e

sottolineando, in particolare, come il rapporto a tempo pieno -

incompatibile con lo svolgimento di attività professionali e di

consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico

retribuito, secondo quanto previsto dall'art. 11, quinto comma, lett.

a), del d.P.R. n. 382 del 1980 - comporti una prestazione diversa,

sotto il profilo qualitativo, rispetto al rapporto a tempo definito;

ciò per l'impegno esclusivo richiesto ai docenti a tempo pieno, che

giustifica la riserva, a loro favore, di determinate funzioni

universitarie (art. 11, quarto comma, lett. a) del d.P.R. n. 382). Si

rileva, infine, come la sostanziale differenza fra le prestazioni

connesse ai due regimi di servizio sia stata già considerata da

questa Corte nella sent. n. 1019 del 1988.

3. - In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, le

parti private hanno ribadito il carattere di corrispettività

dell'assegno aggiuntivo (che avrebbe una funzione analoga

all'indennità di tempo pieno attribuita al personale medico

ospedaliero), richiamando altresì la sentenza di questa Corte n. 302

del 1983, che ha dichiarato, per violazione dell'art. 36 della

Costituzione, l'illegittimitàcostituzionale del primo comma

dell'art. 18 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, in quanto

consentiva alla C.p.d.e.l. di valutare solo in parte, nella

determinazione della base pensionabile, l'"indennità di toga"

corrisposta agli avvocati del comune. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, prima

sezione, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,

della legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 11 luglio

1980, n. 382, nella parte in cui dichiara non pensionabile l'assegno

aggiuntivo riconosciuto ai professori universitari a tempo pieno:

costoro sarebbero discriminati rispetto a pubblici dipendenti per i

quali analoga indennità è pensionabile; l'assegno aggiuntivo

previsto dall'art. 39 del d.P.R. n. 382 del 1980 è, infatti, parte

del complessivo trattamento economico dei professori universitari che

optano per il tempo pieno e come tale - conclude il rimettente - deve

essere valutato ai fini del trattamento di quiescenza, secondo il

principio che questa Corte avrebbe enunciato nella sent. n. 126 del

1981, desumendolo dall'art. 38 della Costituzione.

2. - Conviene, preliminarmente, ricostruire la storia dell'assegno

aggiuntivo in esame.

Il decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580 (Misure urgenti per

l'università), convertito, con modificazioni, nella legge 30

novembre 1973, n. 766, all'art. 12 disciplinava il trattamento

economico del personale docente universitario, al quale attribuiva

due assegni.

Il primo, regolato dai primi tre commi dell'art. 12, consisteva in

un "assegno annuo pensionabile" corrisposto a tutto il personale

insegnante delle università, compreso quello fuori ruolo e

incaricato, che sostituiva l'"indennità di ricerca scientifica" già

prevista dall'art. 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, e

successive modificazioni. Il secondo - regolato dai commi quarto,

quinto, sesto e settimo del medesimo art. 12 - veniva definito

"assegno speciale": non era pensionabile; non spettava ai professori

che intendevano svolgere privatamente "libera attività

professionale"; ed era, dunque, un incentivo ante litteram per il

"tempo pieno".

Il riordinamento della docenza universitaria operato dal d.P.R. n.

382, nell'istituire le due fasce dei professori, ordinari e

associati, ha previsto per entrambi un incremento del trattamento

economico, pari al 40 per cento, nel caso di opzione per il regime di

impegno a tempo pieno (secondo quanto disposto dall'art. 36, sesto

comma, del d.P.R. n. 382, e già dall'art. 4, lett. c), della legge

delega 21 febbraio 1980, n. 28). Tale maggiore emolumento è

pensionabile nelle modalità di cui all'art. 40 dello stesso d.P.R.

n. 382.

L'art. 39 più volte richiamato, nell'innovare quanto stabilito

dai commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 12 del

decreto-legge n. 580 del 1973, sostituiva l'"assegno speciale" non

pensionabile, di cui si è detto, con l'"assegno aggiuntivo", che

rappresenta un'ulteriore incentivazione dell'opzione per il regime di

tempo pieno. Nella stesura originaria dell'art. 39 del d.P.R. n. 382,

l'assegno aggiuntivo spettava anche ai professori a tempo definito,

ma ridotto del 50 per cento, e se ne prevedeva comunque il

riassorbimento, con i futuri miglioramenti economici, in misura

differenziata per i due regimi (ultimo capoverso dell'art. 39, nel

testo originario).

3. - Il decreto-legge n. 2 del 1985 ha abrogato il terzultimo e

l'ultimo capoverso dell'art. 39 del d.P.R. n. 382: l'ordinanza di

rimessione e le parti private insistono quindi sull'abrogazione del

penultimo capoverso, che prevedeva la corresponsione dell' assegno,

sia pur ridotto del 50 per cento, anche ai professori a tempo

definito; e il fatto che esso spetti, ora, soltanto ai professori a

tempo pieno dimostrerebbe che l'assegno assolve la funzione - e

rivela la natura - di componente essenziale della retribuzione in

forme del tutto analoghe, si potrebbe aggiungere, alla maggiorazione

stipendiale del 40 per cento, pensionabile, ai sensi dell'art. 36 del

d.P.R. n. 382. Di qui, la denunciata illegittimità della norma

ancora presente nell'art. 39 del d.P.R. n. 382.

Questa Corte ha tuttavia chiarito che non basta addurre la "natura

retributiva" e, più esattamente, il carattere di "componente del

normale trattamento economico" di un'indennità per stabilirne, in

via di principio, la pensionabilità: occorre infatti provare che la

non computabilità dell'indennità ai fini pensionistici sia

"manifestamente incongrua o irragionevole" (sent. n. 119 del 1991).

Il che deve escludersi, in questo caso, alla luce di quanto segue.

4. - Già l'assegno speciale previsto dall'art. 12 del

decreto-legge n. 580 del 1973 non era pensionabile; ed è un dato,

questo, che dimostra come il legislatore, confermando siffatta

caratteristica con riguardo al nuovo "assegno aggiuntivo", non abbia

agito arbitrariamente. Né vale obiettare che è, così, offerta

scarsa tutela all'opzione per il tempo pieno in contraddizione con

l'esigenza, apprezzata da questa Corte, di "privilegiare sempre più

tale scelta" (sent. n. 1019 del 1988): una differenziazione assai

rilevante fra i professori a tempo pieno e quelli a tempo definito è

invero assicurata, anche ai fini pensionistici, dal d.P.R. n. 382, e

in particolare dal combinato disposto dell'art. 36, sesto comma, e

dell'art. 40, giacché nel trattamento di quiescenza è già

computata la maggiorazione del 40 per cento.

Non sussiste, dunque, il vulnus all'art. 38 della Costituzione nei

termini prospettati dal giudice a quo, né si palesa motivo di

irrazionalità conseguente alle modificazioni apportate dal

decreto-legge n. 2 del 1985, come convertito nella legge n. 72 del

1985, dal momento che il risultato finale di detta disciplina

fornisce, pure ai fini del trattamento di quiescenza, una tutela

sufficiente - anche se perfettibile - dell'opzione per il regime di

impegno a tempo pieno: l'art. 38 della Costituzione non garantisce,

d'altronde, una integrale corrispondenza tra retribuzione e pensione

(v., nella giurisprudenza più recente di questa Corte, la sent. n.

449 del 1993).

5. - Neppure ha pregio la censura mossa con riguardo alla presunta

disparità di trattamento che si sarebbe determinata a seguito di un

indirizzo giurisprudenziale che, in assenza di contraria statuizione

legislativa, ha disposto il computo, ai fini di quiescenza,

dell'indennità del personale sanitario ospedaliero. Tale indirizzo

non esprime un principio, generale, di necessario computo delle

indennità ai fini di quiescenza, che abbia fondamento in specifiche

disposizioni e, comunque, in valori tutelati dalla Costituzione.

Anche a voler superare, in ipotesi, le obiezioni sull'idoneità

del termine di raffronto evocato, va infine considerato che

l'intervento della Corte, richiesto dal giudice a quo, risulterebbe

invasivo della sfera riservata alle valutazioni discrezionali del

legislatore, al quale spetta, eventualmente, una nuova ponderazione

della materia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 39 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della

docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché

sperimentazione organizzativa e didattica), nella parte in cui

dichiara non pensionabile l'assegno aggiuntivo riconosciuto ai

professori universitari che optano per il regime di impegno a tempo

pieno, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria,

prima sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari