Corte costituzionale

Sentenza n. 78/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 11/03/1993 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 5

marzo 1963, n. 389 (Istituzione della "Mutualità pensioni" a favore

delle casalinghe), promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1992

dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Parodi

Natalina e l'I.N.P.S., iscritta al n. 503 del registro ordinanze 1992

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1993 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Udito l'avv. Luigi Cantarini per l'I.N.P.S.;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da Natalina

Parodi contro l'I.N.P.S. per ottenere, previa rivalutazione dei

contributi, la ricostituzione della pensione erogatale ai sensi della

legge 5 marzo 1963, n. 389, il Pretore di Genova, con ordinanza in

data 15 luglio 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38

Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della

legge citata, "nella parte in cui non prevede un meccanismo di

adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati dalle

assicurate".

Ad avviso del giudice remittente, poiché la "mutualità pensioni"

a favore delle casalinghe, istituita dalla legge n. 389 del 1963, è

disciplinata in modo analogo all'assicurazione facoltativa per

l'invalidità e la vecchiaia, sono riferibili all'impugnato art. 9

della legge gli stessi argomenti con cui questa Corte, con sentenza

n. 141 del 1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 29, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nella

parte in cui non prevedeva un meccanismo di adeguamento al valore reale dell'importo nominale dei contributi versati successivamente al

giorno della sua entrata in vigore. Anche alla pensione delle

casalinghe inerisce un fine previdenziale, in relazione al quale

appare irrazionale la mancata previsione di un congegno di

rivalutazione dei contributi versati, con conseguente inadeguatezza

della prestazione alle esigenze di vita dell'assicurata.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'I.N.P.S.

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque

infondata.

L'Istituto contesta che la questione sollevata dal Pretore di

Genova sia assimilabile alla questione decisa dalla sentenza citata.

L'art. 29, terzo comma, della legge n. 218 del 1952 fu ritenuto

inficiato di irragionevolezza per la mancata predisposizione di un

sistema di rivalutazione per il futuro, in contraddizione con la

prevista rivalutazione dei contributi versati precedentemente. Simile

contraddizione non si riscontra nella norma impugnata, la quale non

prevede alcuna rivalutazione perché la legge n. 389 del 1963

attribuisce rilievo alla data del versamento dei contributi solo in

relazione all'età dell'assicurata, ai fini del calcolo del

rispettivo valore di rendita. Ciò si spiega sul riflesso della

peculiare natura, analoga alle assicurazioni private, della

"Mutualità pensioni" per le casalinghe, nell'ambito della quale

l'entità della pensione che sarà corrisposta al compimento di una

certa età è determinato dalla stessa assicurata all'inizio del

rapporto, e in funzione di essa sono calcolati dall'Istituto, sulla

base di tariffe fissate da un decreto ministeriale, i contributi da

versare anno per anno.

Le difese dell'I.N.P.S. sono state sviluppate in una memoria

depositata in prossimità dell'udienza di discussione. Considerato in diritto

1. - Dal Pretore di Genova è sollevata questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9 della legge 5 marzo 1963, n. 389, sulla

"mutualità pensioni" a favore delle casalinghe, "nella parte in cui

non prevede un meccanismo di adeguamento del- l'importo nominale dei

contributi versati dalle assicurate".

2. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità

opposta dall'INPS sul riflesso che, essendo prevista dallo stesso

art. 9 della legge n. 389 del 1963 la possibilità di variazione

delle tariffe approvate dal Ministro del lavoro, il mancato

adeguamento alle variazioni del potere di acquisto della moneta è un

vizio dell'attività amministrativa, come tale non denunciabile

davanti alla Corte costituzionale. Dalla lettera della legge non si

arguisce che le tariffe debbano essere determinate tenendo conto

anche della svalutazione monetaria in relazione al tempo dei

versamenti contributivi; anzi un indice contrario risulta dal divieto

in ogni caso di variazioni ad intervalli inferiori al quinquennio.

3. - La questione è fondata.

Contrariamente all'opinione del giudice a quo, non si può

ravvisare un precedente in termini nella sentenza n. 141 del 1989,

che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 29, terzo

comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente l'assicurazione

facoltativa per l'invalidità e la vecchiaia, nella parte in cui non

prevedeva un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei

contributi versati dopo la data di entrata in vigore della legge.

L'irrazionalità da cui è stato ritenuto inficiato l'art. 29 della

legge citata era determinata da una contraddittorietà intrinseca

alla norma, la quale disponeva la rivalutazione dei contributi

versati prima dell'entrata in vigore della legge, mentre non

prevedeva alcun meccanismo di rivalutazione per l'avvenire. L'art. 9

della legge n. 389 del 1963, invece, esclude ab initio qualsiasi

meccanismo di adeguamento monetario dei contributi versati. Inoltre

non è ripetibile per la pensione delle casalinghe la valutazione

espressa in quella sentenza, secondo cui "anche l'assicurazione

facoltativa è ispirata a fini di previdenza", cioè rientra

nell'ambito normativo dell'art. 38, secondo comma, Cost.

Tuttavia tali differenze tra le due forme assicurative non tolgono

che la sentenza n. 141 del 1989 possa fornire un utile termine di

confronto sotto due profili. Anzitutto sotto il profilo della

struttura tecnica della pensione volontaria per le casalinghe, che è

identica a quella dell'assicurazione facoltativa. Sotto questo

profilo, indipendentemente dall'art. 38 Cost., non appare

giustificata, in riferimento all'art. 3 Cost., la disparità di

trattamento in ordine alla rivalutabilità dei contributi, a seconda

che siano stati versati nell'una o nell'altra gestione assicurativa.

Il rilievo dell'I.N.P.S., il quale osserva che l'organizzazione

tecnica delle due forme assicurative, imperniata sulla redditività

della contribuzione, le avvicina a quelle private, rafforza il

giudizio di ingiustificatezza della mancata previsione di un congegno

di rivalutazione (sia pure non automatico) dei contributi versati,

data la diffusione nel settore privato delle clausole di

rivalutazione o di indicizzazione del capitale assicurato.

L'irrazionalità della norma si manifesta anche sotto un profilo

più specifico, attinente alla sfera soggettiva di applicazione della

legge n. 389 del 1963. L'art. 2, primo comma, consente l'iscrizione a

questa forma assicurativa, senza limiti di età, delle persone che

risultino già iscritte, alla data di entrata in vigore della legge,

all'assicurazione facoltativa per l'invalidità e la vecchiaia a

norma dell'art. 85, n. 4, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827. Non

appare equo che le casalinghe indotte da questa disposizione a

passare alla nuova mutualità pensioni, erroneamente creduta più

vantaggiosa, siano private del beneficio della rivalutazione dei

contributi versati, del quale, grazie alla sentenza n. 141 del 1989,

avrebbero fruito se avessero conservato l'iscrizione

all'assicurazione facoltativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 5

marzo 1963, n. 389 (Istituzione della "Mutualità pensioni" a favore

delle casalinghe) nella parte in cui non prevede un meccanismo di

adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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