Corte costituzionale

Sentenza n. 78/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1982 · relatore Arnaldo Maccarone

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 31d.l. 745/1970

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 del d.l.

26 ottobre 1970, n. 745, come modificato dalla legge 18 dicembre 1970,

n. 1034 (provvedimenti straordinari per la ripresa economica) promosso

con ordinanza emessa il 1 ottobre 1975 dal Tribunale di Macerata nel

procedimento civile vertente tra Bigiaretti Luigi e l'INPS, iscritta al

n. 617 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1976.

Visti l'atto di costituzione dell'INPS e l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1981 il Giudice relatore

Arnaldo Maccarone;

uditi l'avv. Leonardo Lironcurti per l'INPS e l'avvocato dello

Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il Pretore di Macerata, con provvedimento del 13 marzo 1974,

ingiungeva a Bigiaretti Luigi, quale titolare della omonima impresa

industriale, il versamento di Lit. 460.191 per omissioni contributive

alla Cassa Assegni familiari dal 1 agosto 1971 al 31 marzo 1972.

In sede di opposizione il Bigiaretti eccepiva di non essere tenuto

al versamento perché, ai sensi dell'art. 31 D.L. 26 ottobre 1970 n.

745, convertito con modifiche nella l. 18 dicembre 1970 n. 1034,

concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica, la

propria ditta, che impiegava meno di 50 dipendenti, con capitale

investito inferiore ai 500 milioni, aveva effettuato i versamenti al

titolo suddetto sulla base del massimale di Lit. 3.500 giornaliere di

retribuzione "pro capite", mentre il pagamento suppletivo richiesto era

calcolato sulla base di Lit. 4.000 giornaliere, previsto dalla detta

norma in relazione alle imprese con numero di dipendenti e capitale

superiori a quello sopra indicato.

L'Istituto assicuratore (INPS) peraltro deduceva che il citato art.

31 nel disporre il massimale ridotto si riferiva espressamente alle

imprese industriali già operanti alla data di entrata in vigore del

decreto stesso (27 ottobre 1970), mentre l'impresa del Bigiaretti

risultava costituita successivamente, e precisamente il 28 giugno 1971.

Il Pretore, con sentenza del 17 giugno 1974, respingeva il ricorso

osservando che l'art. 31 in parola espressamente limitava

l'applicabilità del massimale di Lit. 3.500 alle imprese che "alla

data di entrata in vigore del presente decreto" avessero i cennati

requisiti ed osservava, comunque, che tale limitazione trovava adeguata

giustificazione nella considerazione che, mirando il decreto ad

agevolare la ripresa economica, appariva coerente con tale scopo che il

beneficio del massimale ridotto fosse riferito alle imprese già

costituite, e ciò anche al fine di evitare l'artificioso contenimento

del numero dei dipendenti da parte degli imprenditori che avessero

costituito le proprie imprese in data successiva nell'intento di

beneficiare della riduzione del massimale, perché, in tal caso,

anziché agevolare la ripresa economica, il legislatore la avrebbe di

fatto ostacolata.

Il Tribunale di Macerata, investito del giudizio in sede di

appello, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del

ripetuto art. 31, nella parte in cui esclude dal beneficio della

riduzione del massimale contributivo ai fini della corresponsione degli

assegni familiari le imprese con le cennate caratteristiche costituite

dopo l'entrata in vigore del decreto suddetto, per assunto contrasto

con l'art. 3 della Costituzione.

A sostegno della censura il giudice a quo osserva, in sostanza, che

la disparità di trattamento collegata all'elemento temporale sarebbe

ingiustificata perché non apparirebbe conforme allo scopo di agevolare

la ripresa economica.

Né potrebbe ritenersi valida la tesi secondo cui la limitazione

tenderebbe ad evitare possibili artificiosi contenimenti del numero dei

dipendenti e dell'ammontare dei capitali investiti, in quanto l'ottavo

comma dell'articolo stesso, nell'elevare per le imprese in questione i

massimali da Lit. 3.500 a 4.400 "dal periodo di paga in corso alla data

del 1 gennaio 1973" non avrebbe indicato alcuna data iniziale di

riferimento per la sussistenza dei detti requisiti, "talché il

massimale in questione dovrà applicarsi in detto periodo a queste

aziende, qualunque sia il momento della loro costituzione". Onde,

secondo il giudice a quo un'azienda costituitasi dopo il 27 ottobre

1970 con le dette caratteristiche potrebbe godere comunque, a partire

dal 1 gennaio 1973 del massimale previsto per le imprese similari,

mentre, per il periodo precedente le verrebbe "assurdamente" applicato

il massimale adottato per le imprese maggiori. Il che, sempre secondo

il giudice a quo non si accorderebbe con gli asseriti intenti economici

ispiratori del provvedimento.

L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata

pubblicata sulla G.U. n. 51 del 25 febbraio 1976.

In questa sede si è costituito l'INPS, in persona del Presidente

pro tempore Fernando Montagnani, rappresentato e difeso dagli avvocati

Sergio Traverso e Leonardo Lironcurti, che hanno depositato nei termini

le proprie deduzioni.

La difesa dell'Istituto nega il fondamento della questione facendo

proprie le considerazioni del giudice di primo grado circa la ratio

della normativa in discussione, che avrebbe considerato la diversità

della situazione delle imprese già presenti al momento dell'adozione

delle misure economiche di sostegno, e che erano quindi investite dalla

crisi, da quella delle imprese che, invece, fossero entrate

successivamente nel campo della concorrenza economica. Le scelte

operate troverebbero quindi razionale giustificazione e la questione

dovrebbe essere dichiarata non fondata.

Si è anche costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

depositato nei termini le proprie deduzioni.

L'Avvocatura pone in evidenza lo scopo della norma impugnata di

ridurre provvisoriamente i costi di esercizio delle imprese industriali

di piccola dimensione per far fronte alle difficoltà della avversa

congiuntura economica. Ciò avrebbe logicamente comportato l'esclusione

di quelle imprese della stessa categoria che non fossero ancora

costituite, e per le quali quindi non si era verificata quella

situazione di difficoltà a cui intendevano ovviare le temporanee

provvidenze stabilite dal legislatore, e che comunque avevano la

possibilità di adeguare la propria organizzazione e la propria

attività in modo da garantire l'economicità della gestione.

L'elemento temporale di differenziazione quindi costituirebbe

valida ragione della diversità di disciplina oggetto della censura.

Né tale conclusione potrebbe essere contestata mediante il richiamo a

quanto disposto dall'ottavo comma dell'art. 31 in discussione, giacché

tale norma ripristinando con decorrenza dal 1 gennaio 1973 un normale

regime di contribuzione con massimali maggiorati da applicarsi a tutte

le imprese nell'ambito delle relative categorie indipendentemente dalla

data di costituzione, operava nel ragionevole presupposto che, dopo due

anni, le difficoltà del momento potessero essere superate.

L'Avvocatura conclude pertanto chiedendo che la questione sia

dichiarata non fondata. Considerato in diritto :

1. - La Corte è chiamata a stabilire se l'art. 31 del D.L. 26

ottobre 1970 n. 745, come modificato dalla legge di conversione 18

dicembre 1970 n. 1034, - limitando il beneficio della riduzione del

massimale retributivo, ai fini della corresponsione degli assegni

familiari, alle imprese che occupino meno di cinquanta dipendenti ed

abbiano investito un capitale non superiore ai cinquecento milioni

esistenti alla data di entrata in vigore della legge, così escludendo

le imprese con identiche caratteristiche costituite successivamente, -

ponga in essere una ingiustificata discriminazione fra le dette imprese

in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost..

2. - Giova premettere che, in sede di conversione in legge del D.L.

26 ottobre 1970 n. 745, concernente l'adozione di provvedimenti

straordinari per la ripresa economica, venne stabilita (art. 31) una

riduzione da lire quattromila a lire tremilacinquecento giornaliere del

massimale retributivo, ai fini del pagamento dei contributi per gli

assegni familiari, per le imprese industriali che, alla data di entrata

in vigore del decreto, occupassero meno di cinquanta dipendenti ed

avessero investito un capitale non superiore a cinquecento milioni.

Tale beneficio era limitato al periodo di paga tra il 1 gennaio

1971 e il 31 dicembre 1972; era altresì stabilito (art. 31 c. 8) che

dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1973 il massimale

retributivo per le imprese sopra indicate veniva elevato da Lit. 3.500

a Lit. 4.400, senza alcuna distinzione tra imprese esistenti alla data

di entrata in vigore del decreto e quelle successivamente costituite.

3. - L'ordinanza di rimessione, dopo aver ritenuto che

l'applicazione della norma agevolatrice era limitata alle imprese

esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, disattendendo

così la contraria interpretazione della parte privata, ha ravvisato un

dubbio di costituzionalità, per contrasto con il principio di

eguaglianza (art. 3 Cost.), nel trattamento differenziato di imprese di

identiche caratteristiche, non apparendo razionale, per giustificare la

diversa disciplina, il riferimento alla data della loro costituzione e

non essendo la normativa neppure coerente con gli scopi della legge,

espressamente diretta ad agevolare la ripresa economica.

L'ordinanza osserva, inoltre, che il trattamento differenziato non

potrebbe neppure giustificarsi con il proposito di salvaguardare il

livello occupazionale di fronte a possibili contenimenti artificiosi

della mano d'opera e del capitale investito, in quanto - in base al

comma 8 dello stesso art. 31 - a decorrere dal 1 gennaio 1973 il

trattamento delle imprese aventi le dimensioni anzidette era stato

unificato, senza alcun riferimento alla data della loro costituzione,

sicché le imprese sorte dopo l'entrata in vigore del decreto avrebbero

goduto, a partire dal 1 gennaio 1973, dello stesso trattamento

riservato a quelle già esistenti mentre per il periodo antecedente

erano sottoposte ad un maggior onere senza adeguata ragione.

4. - La proposta questione non appare fondata.

La normativa di cui si tratta è espressamente rivolta ad

agevolare, attraverso provvedimenti straordinari, la ripresa economica;

in tale quadro va inserito il contenimento del massimale, ai fini degli

assegni familiari per le piccole e medie industrie, che sono state

distinte per tale aspetto dalle grandi imprese.

L'intento era palesemente quello di ridurre il costo di esercizio

di tali imprese, maggiormente soggette per le loro modeste dimensioni

alla sfavorevole congiuntura economica e consentirne, quindi, la

ripresa.

Essendo questo l'intento perseguito dal legislatore, non appare

irragionevole la limitazione delle provvidenze, eccezionali e

transitorie, alle imprese già operanti perché alle particolari

esigenze di esse occorreva provvedere.

Le imprese non ancora costituite alla data di adozione di quei

provvedimenti versavano in situazione ovviamente diversa da quella

delle imprese già in esercizio perché non avevano subito gli effetti

dannosi della sfavorevole congiuntura economica ed anche perché i

nuovi imprenditori, dando inizio alla loro attività in quel

particolare momento, potevano ad esso adeguare le loro scelte al fine

di garantire la utilità economica delle iniziative.

Trattasi, pertanto, di situazioni del tutto diverse, tra loro non

comparabili, e perciò il trattamento differenziato non è

ingiustificato.

Né appare conferente in contrario il riferimento al comma 8 del

citato art. 31 - che, a decorrere dal 1 gennaio 1973 ha elevato la

misura del massimale retributivo per le imprese di cui si tratta senza

distinguere tra quelle sorte prima o dopo l'entrata in vigore del

decreto - in quanto la differenziazione operata dal comma 1 del

richiamato art. 31 era limitata nel tempo (dal 1 gennaio 1971 al 31

dicembre 1972) nella previsione della possibilità, dopo tale periodo,

del ritorno alla normalità e di conseguenza appare giustificato il

ripristino dell'ordinaria disciplina contributiva.

Va, invero, ricordato che rientra nel potere del legislatore la

valutazione della situazione economica, sia sul piano generale che per

settori determinati, al fine di stabilire la necessità ed opportunità

di pubblici interventi nonché la natura e la misura di essi; e ciò

tanto più quando si tratta di scelte legislative, dettate, come nella

specie, dalla urgenza di adottare provvedimenti a favore di determinati

settori produttivi, in relazione alle vicende della complessa e

mutevole realtà economica.

La proposta questione va, pertanto, dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 31 D.L. 26 ottobre 1970 n. 745, come modificato dalla legge

18 dicembre 1970 n. 1034, sollevata dal Tribunale di Macerata con

l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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