Corte costituzionale

Sentenza n. 78/1974

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/03/1974 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6d.lgt. 876/1917
  • art. 22d.lgt. 1598/1916
  • art. 7d.lgt. 876/1917

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 6,

primo comma, e 7, primo comma, del decreto luogotenenziale 20 maggio

1917, n. 876 (Regolamento per l'esecuzione dell'art. 22 del decreto

luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, sulle pensioni privilegiate

di guerra), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 giugno 1971 dalla Corte dei conti - sezione

III pensioni civili - sul ricorso di Cardone Arturo contro il Ministero

dell'interno, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1972 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 90 del 5 aprile

1972;

2) ordinanza emessa il 14 maggio 1971 dalla Corte dei conti -

sezione IV pensioni militari - sul ricorso di D'Angeli Antonio contro

il Ministero della difesa, iscritta al n. 345 del registro ordinanze

1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del

22 novembre 1972.

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1974 il Giudice

relatore Giovanni Battista Benedetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza 8 giugno 1971 - pervenuta a questa Corte il 16

febbraio 1972 - emessa sul ricorso proposto da Cardone Arturo contro il

Ministro dell'interno, la Corte dei conti - sezione III

giurisdizionale, pensioni civili - ha sollevato d'ufficio la questione

di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, degli artt. 6, comma primo, e 7, comma primo, del decreto

luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, nella parte in cui dispongono

il divieto di corrispondere l'assegno temporaneo (per infermità

ascrivibili alla nona e decima categoria) al militare che, in ragione

del servizio prestato, abbia diritto al trattamento di riposo o di

riforma.

Si osserva nell'ordinanza che il divieto di cui trattasi contrasta

col principio di eguaglianza in quanto viene a porre nella stessa

situazione, assicurando identico trattamento pensionistico, il militare

che fruisce di una data pensione per il servizio prestato ed il

militare che gode della medesima pensione per gli stessi anni di

servizio, pur essendo affetto, a differenza dal primo, da una

infermità dipendente da causa di servizio.

Del pari violato sarebbe il principio della tutela previdenziale

spettante al lavoratore giacché, per effetto del divieto di cumulo

stabilito dalle norme impugnate, lo Stato conferisce la sola pensione

normale e non assicura alcun mezzo adeguato alle maggiori esigenze del

militare che abbia contratto un'infermità per causa di servizio.

2. - L'eccezione di incostituzionalità delle suddette norme è

stata proposta, in riferimento al solo art. 3 della Costituzione, con

altra ordinanza del 14 maggio 1971, pervenuta a questa Corte l'11

ottobre 1972, emessa dalla Corte dei conti, sezione IV giurisdizionale,

sul ricorso proposto dall'appuntato dei carabinieri D'Angeli Antonio

avverso il decreto 1 ottobre 1960, n. 999 con il quale il Ministro per

la difesa aveva negato il conferimento dell'indennità una tantum per

esiti di malattia contratta in servizio, essendo il graduato già in

godimento di pensione di riposo.

Dopo aver sottolineato la rilevanza della proposta questione,

osservando che l'incostituzionalità delle norme denunciate

comporterebbe per il ricorrente il riconoscimento dell'indennità

rifiutata, l'ordinanza pone in evidenza la diversità di presupposti e

di finalità del trattamento di pensione privilegiata e di quello di

riposo.

Allorché questi due trattamenti fanno capo allo stesso soggetto si

hanno però conseguenze diverse sul piano economico a seconda che il

trattamento privilegiato riguardi infermità o lesioni classificate

nella tabella A o nella tabella B allegate alla legge 10 agosto 1950,

n. 648. Infatti, nella prima ipotesi (tabella A), l'art. 4 del d.lgt.

20 maggio 1917, n. 876, consente al soggetto interessato di liquidare

la pensione di riposo aumentata di 1/10 per il numero di anni per il

quale ha avuto conferito l'assegno rinnovabile oppure a vita se è

stata conferita pensione vitalizia privilegiata; nella seconda ipotesi,

invece, (tabella B) il diritto alla pensione di riposo preclude la

liquidazione dell'indennità una tantum in qualsivoglia forma per il

divieto posto dagli artt. 6 e 7 impugnati.

Evidente è, quindi, la disparità di trattamento nei confronti di

soggetti egualmente vincolati da rapporto d'impiego e con eguale

diritto ad indennizzo unicamente differenziato, questo ultimo, nella

misura ma non nella finalità risarcitoria, donde il contrasto delle

ripetute norme con l'art. 3 della Costituzione per avere il legislatore

diversamente disciplinato, senza razionale giustificazione, situazioni

giuridiche per molti aspetti affini tra loro.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è costituito. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze della Corte dei conti, indicate in epigrafe,

hanno ad oggetto l'identica questione di legittimità costituzionale ed

i relativi giudizi, opportunamente riuniti, vengono perciò decisi con

unica sentenza.

2. - La questione sollevata è se siano costituzionalmente

illegittime, per contrasto con i principi di uguaglianza e della tutela

previdenziale del lavoratore, enunciati rispettivamente dagli artt. 3 e

38 della Costituzione, le norme contenute negli artt. 6, comma primo, e

7, comma primo, del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876,

nella parte in cui dispongono il divieto di concessione dell'indennità

una tantum - da liquidarsi per infermità dipendenti da causa di

servizio classificate nella nona e decima categoria (ora sostituite con

la tabella B allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648) - ai militari

che già godono di un trattamento pensionistico di riposo o di riforma.

3. - La Corte non può esaminare la suddetta questione giacché le

norme denunciate non hanno forza di legge essendo contenute in un

provvedimento la cui natura regolamentare risulta testualmente dalla

stessa intitolazione e dal preambolo del decreto luogotenenziale 20

maggio 1917, n. 876, con il quale veniva approvato il "regolamento per

l'esecuzione dell'art. 22 del decreto luogotenenziale 12 novembre 1916,

n. 1598, sulle pensioni privilegiate di guerra".

La questione relativa alle norme comprese nel citato regolamento

dev'essere quindi dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 6, comma primo, e 7, comma primo, del decreto

luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, col quale è approvato il

"regolamento per l'esecuzione dell'art. 22 del decreto luogotenenziale

12 novembre 1916, n. 1598, sulle pensioni privilegiate di guerra",

sollevata dalla Corte dei conti, con le ordinanze indicate in epigrafe,

in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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