Corte costituzionale

Sentenza n. 765/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/07/1988 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge

22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti

di Previdenza presso il Ministero del Tesoro), promosso con ordinanza

emessa il 16 luglio 1982 dalla Corte dei Conti - Sezione III

giurisdizionale - sul ricorso proposto da De Maio Maria Teresa,

iscritta al n. 737 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984;

Visti l'atto di costituzione di De Maio Maria Teresa nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore

Ugo Spagnoli;

Uditi l'Avv. Gabriele Moricca per De Maio Maria Teresa e l'Avv.

dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Decidendo sul ricorso proposto da De Maio Maria Teresa

avverso il provvedimento di reiezione, da parte dell'Amministrazione

previdenziale, della sua istanza di riscatto del biennio del corso di

studi per il conseguimento del diploma di Stato di vigilatrice

d'infanzia - qualifica da lei ricoperta presso l'Istituto Lorenza

Gaslini - la Corte dei Conti, sez. III giurisdizionale, ha sollevato,

con ordinanza del 16 luglio 1982, una questione di legittimità

costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 24 della

legge 22 novembre 1962, n. 1646, recante "Modifiche agli ordinamenti

degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro".

Detta disposizione prevede che "Il personale femminile iscritto

alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali munito di

diploma di infermiera professionale rilasciato da scuola convitto,

istituita ai sensi degli artt. 130 e 131 del testo unico delle leggi

sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 può chiedere.....il riscatto del

biennio corrispondente al corso di studio presso la scuola convitto,

purché il predetto diploma sia stato prescritto per l'ammissione ad

uno dei posti occupati durante la carriera".

Tale disposizione - osserva il giudice a quo - non è applicabile,

stante il suo carattere tassativo, a chi abbia conseguito il diploma

di vigilatrice d'infanzia, ancorché - come nel caso di specie - esso

sia richiesto per il posto occupato. La mancata estensione della

norma a detta ipotesi dà luogo, a suo avviso, ad ingiustificata

disparità di trattamento tra due categorie professionali infermiere

professionali e vigilatrici d'infanzia - considerate in modo

sostanzialmente identico dal legislatore.

La Corte rimettente evidenzia, al riguardo, i seguenti elementi

comuni: a) la formazione professionale, essendo il diploma di

vigilatrice d'infanzia conseguito al termine di un corso biennale

teorico pratico presso scuole convitto per infermiere professionali

(art. 7 l. 19 luglio 1940, n. 1098); b) i requisiti per accedere a

dette scuole, giacché in mancanza di norme espresse sono stati

applicati per le vigilatrici d'infanzia quelli prescritti per

l'ammissione a scuole convitto per infermiere professionali, e ciò

anche dopo la modifica di questi introdotta con l. 25 febbraio 1971,

n. 124; c) il livello professionale, in quanto ambedue sono

professioni sanitarie ausiliarie; d) le mansioni, essendo alle

vigilatrici d'infanzia assegnate quelle "previste per gli infermieri

professionali, limitatamente all'infanzia" (artt. 2 e 3 d.P.R. 14

marzo 1974, n. 225); e) gli enti che possono istituire le scuole

professionali per entrambe le categorie, nonché il valore legale dei

rispettivi diplomi.

2. - Nel giudizio così instaurato si è costituita la parte

privata De Maio Maria Teresa, rappresentata e difesa dagli avv.ti G.

Moricca e C. Raggi, la quale ha chiesto l'accoglimento della

questione in base ad argomentazioni analoghe a quelle svolte

nell'ordinanza di rimessione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura dello Stato, è invece intervenuto chiedendo che la

questione sia dichiarata non fondata. A fondamento della richiesta

l'interveniente pone, oltre al diverso contenuto dei programmi

d'insegnamento ed al peculiare titolo di studio richiesto per le

infermiere professionali (art. 2 l. n. 124 del 1971), i più

impegnativi compiti ed i maggiori oneri richiesti alle allieve

infermiere, le cui scuole convitto sono istituite presso pubblici

ospedali con l'obbligo per le allieve di ottemperare a quanto

prescritto per il personale sanitario ausiliario (artt. 133 e segg.

R.D. n. 1265 del 1934) e quindi con l'osservanza di ben determinati

compiti ed orari anche notturni in relazione al funzionamento degli

ospedali stessi. Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte dei Conti

dubita che l'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (recante

"Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il

Ministero del Tesoro") contrasti con l'art. 3 Cost. in quanto - con

riferimento al personale femminile iscritto presso la Cassa per le

pensioni dei dipendenti degli enti locali - consente il riscatto del

biennio corrispondente al corso di studi presso la scuola convitto

occorrente per conseguire il relativo diploma solo a favore delle

infermiere professionali e non anche per le vigilatrici di infanzia,

pur trattandosi di professioni sanitarie analoghe per requisiti di

accesso, formazione, livello professionale e mansioni.

2. - La questione è fondata.

La legge 19 luglio 1940, n. 1098 ha per la prima volta

disciplinato in modo autonomo la professione sanitaria di vigilatrice

di infanzia. Essa prevede (art. 8), per il conseguimento del diploma

necessario per l'esercizio di detta professione, un corso biennale

teorico-pratico da svolgersi presso speciali scuole convitto, con la

possibilità della istituzione di un terzo anno di insegnamento per

l'abilitazione alle funzioni direttive.

La disciplina così prevista è identica a quella dettata per

esercitare la professione sanitaria ausiliaria di infermiera

professionale: anche per quest'ultima il conseguimento del diploma

può avvenire dopo un corso biennale teorico-pratico (con un terzo

anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive) da

effettuarsi presso scuole convitto istituite dagli stessi enti

abilitati all'istituzione di scuole convitto per vigilatrici di

infanzia, previa, per entrambe le situazioni, autorizzazione

ministeriale (artt. 135 e 136 T.U. leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.

1265 e art. 7 della legge 19 luglio 1940, n. 1098).

D'altra parte, quest'ultima legge, anche nel titolo ("Disciplina

delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene

sociale, nonché dell'arte ausiliaria di puericultrice"), evidenzia

l'appartenenza delle due professioni ad un medesimo, specifico campo

dell'attività sanitaria.

I corsi per vigilatrice di infanzia, così istituiti, si sono

affiancati a quelli per infermiera professionale in relazione alle

rilevanti affinità della materia e dei programmi, oltreché dei

requisiti per poter ad essi accedere: gli uni e gli altri, in

mancanza di apposita disciplina, sono stati per le vigilatrici di

infanzia mutuati da quella dettata per le infermiere professionali e

su questa modellati.

Tale situazione si è protratta anche dopo che, con la legge 25

febbraio 1971, n. 124, sono stati prescritti nuovi e più rigorosi

requisiti per l'ammissione alle scuole convitto per infermiere

professionali. Nel parere reso al riguardo il 30 ottobre 1973 (n.

1587), il Consiglio di Stato si è invero pronunziato nel senso

dell'applicabilità alle vigilatrici di infanzia anche di questa

nuova disciplina, stante "l'identico livello delle due professioni,

nell'equivalenza delle rispettive funzioni, nell'esigenza di una

preparazione teorica e pratica di uguale intensità riflettentesi nel

contenuto dei rispettivi programmi, così da non poter essere diverso

il livello culturale iniziale degli aspiranti all'ammissione all'uno

ed all'altro tipo di scuole".

Anche le successive disposizioni confermano gli stretti

collegamenti tra struttura e funzionamento dei due corsi e contenuti

dell'insegnamento. Entrambi i corsi sono stati portati a tre anni,

con un quarto per l'abilitazione alle funzioni direttive, tanto per

le infermiere professionali (d.P.R. 13 ottobre 1975, n. 867) che per

le vigilatrici di infanzia (legge 30 aprile 1976, n. 338): e l'ultimo

comma dell'art. 1 di tale ultima legge ha previsto che le infermiere

professionali diplomate possono essere ammesse al terzo corso della

scuola per vigilatrici, così come queste - pure diplomate - possono

accedere al terzo corso per infermiere professionali.

Infine i programmi dei corsi, regolati rispettivamente dal d.P.R.

13 ottobre 1975, n. 867 per le infermiere e dal D.M. 20 febbraio 1978

per le vigilatrici di infanzia, pur considerando gli aspetti

specifici dei rispettivi insegnamenti, presentano rilevanti affinità

sia per i contenuti che per la stessa durata massima

dell'apprendimento teorico e pratico.

D'altra parte, l'art. 3 del d.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 chiarisce

che le mansioni di vigilatrice di infanzia ("limitatamente - come è

ovvio - all'infanzia") sono quelle previste per gli infermieri

professionali.

3. - Con la sentenza n. 128 del 1981 questa Corte ha messo in

rilievo il fatto che la legislazione in materia di riscatto è andata

via via evolvendosi nel senso di concedere alla preparazione

professionale acquisita ogni considerazione ai fini di quiescenza.

In questo senso appare ingiustificatamente discriminatoria

l'esclusione della possibilità di riscattare il periodo dedicato ai

corsi per il conseguimento del diploma di vigilatrice di infanzia,

possibilità invece consentita alle infermiere professionali.

Invero, l'analogia dell'insegnamento impartito nei corsi di

studio, la corrispondenza del livello culturale richiesto,

l'identità dei requisiti di accesso realizzano una sostanziale

uguaglianza delle situazioni considerate quanto al periodo di studio

per il conseguimento dei diplomi necessari per svolgere tali

professioni sanitarie ausiliarie, che per di più comportano lo

svolgimento di mansioni affini.

Il deteriore trattamento riservato dalla disposizione censurata

alle vigilatrici di infanzia, rispetto alle infermiere professionali,

non è perciò giustificato; e si appalesano a tal fine irrilevanti

marginali diversità segnalate dall'Avvocatura dello Stato, connesse

ad aspetti specifici del programma o dell'attuazione del tirocinio.

Va perciò dichiarata l'illegittimità costituzionale, per contrasto

con l'art. 3 Cost., della norma impugnata, nella parte in cui non

consente la possibilità di riscatto del biennio di studi presso le

scuole convitto anche alle vigilatrici di infanzia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 24 della legge

22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti

di Previdenza presso il Ministero del Tesoro) nella parte in cui non

prevede, per le vigilatrici d'infanzia munite di diploma rilasciato

dalle scuole convitto di cui all'art. 7 della legge 19 luglio 1940,

n. 1098 (Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie

infermieristiche e di igiene sociale, nonché dell'arte ausiliaria di

puericultrice), la facoltà di riscatto del biennio corrispondente al

relativo corso di studi, purché il predetto diploma sia stato

prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la

carriera.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:765 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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