Corte costituzionale

Sentenza n. 764/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/07/1988 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma,

della legge 7 febbraio 1979, n.29 (Ricongiunzione dei periodi

assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) e dell'art. 4

della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con

modificazioni, del D.L. 7 maggio 1980, n.153, concernente norme per

l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno

1980), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1984 dalla Corte

dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia sul

ricorso proposto da Virzì Tommasi Anna, iscritta al n. 937 del

registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 328 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Decidendo sul ricorso proposto da Anna Virzì Tommasi

dipendente della Regione Sicilia, avverso il decreto con cui il

Direttore Regionale, nel disporre la ricongiunzione con il servizio

presso l'amministrazione regionale di quelli di precedente iscrizione

nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti, aveva posto a carico della richiedente il

previsto contributo, calcolato - secondo quanto stabilito dall'art. 2

della legge n. 29 del 1979 - in base ai criteri ed alle tabelle di

cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, la Corte dei

Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia - ha

sollevato, con ordinanza del 19 gennaio 1984, in riferimento agli

artt. 3 e 37 Cost., questione di legittimità costituzionale del

predetto art. 2, comma terzo, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e,

per derivazione, dell'art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299.

Sostiene il giudice a quo che tali norme, disponendo - ai fini

della ricongiunzione da parte di dipendenti dell'impiego pubblico di

periodi coperti dall'assicurazione generale obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti - che la riserva

matematica da trasferire alla gestione assicurativa dello Stato o

dell'ente in cui opera la ricongiunzione sia determinata in base alle

tabelle di cui all'art. 13, ultimo comma, della legge 12 agosto

1962, n. 1338, approvate con decreto del Ministro del Lavoro 27

gennaio 1964 - e, quindi, con i coefficienti in esse previsti -

realizzano delle situazioni che appaiono porsi in contrasto coi

principi di uguaglianza e di parità enunziati negli artt. 3 e 37

della Costituzione.

Infatti, dette tabelle, che risultano costruite "su una tavola di

attività specifica dell'Assicurazione generale obbligatoria" secondo

quanto asserito nella nota INPS 6 luglio 1983 acquisita agli atti -

sono state determinate per i soggetti attivi con coefficienti

differenziati tra maschi e femmine, essendosi tenuto conto sia della

diversa età di pensionamento tra uomini e donne, che della durata

media di vita dei pensionati che è superiore per le donne rispetto a

quella degli uomini. Allorquando le tabelle stesse vengono utilizzate

nel settore del pubblico impiego (con l'eccezione del personale

salariato per il quale vige un'età di pensionamento differenziata

tra uomini e donne) esse - ad avviso del giudice a quo - si connotano

d'incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3 e 37 Cost., dal

momento che l'ordinamento giuridico non pone distinzione tra i sessi

quanto al limite di età pensionabile e tanto meno istituisce un

criterio, nel calcolo del trattamento di quiescenza, fondato sulla

diversa durata media della pensione.

Né la possibilità del pensionamento anticipato consentita

nell'impiego pubblico, potrebbe avere - secondo la Sezione rimettente

- una funzione sostitutiva, giuridicamente rilevante, del più basso

limite dell'età di pensionamento previsto per le donne nel settore

del lavoro privato, nel quale si giustifica la differenziazione dei

coefficienti di calcolo per la determinazione della riserva

matematica.

Le disposizioni impugnate sarebbero perciò incostituzionali nella

parte in cui non prevedono che la riserva matematica ivi prevista per

i dipendenti dell'impiego pubblico di sesso femminile sia calcolata

in base alle tabelle di cui all'art. 13, ultimo comma, della legge n.

1338 del 1962 previste per i dipendenti pubblici di sesso maschile.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 328 del 28 novembre 1984.

Nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale non si è

costituita nessuna delle parti del giudizio a quo. Ha spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Ad avviso dell'interveniente, le suddette tabelle possono

fondatamente applicarsi anche agli ordinamenti previdenziali

richiamati dall'art. 4 legge n. 299 del 1980, ai quali risultano

obbligatoriamente iscritti i dipendenti pubblici, benché essi, in

luogo di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale in

età diversa per gli uomini e per le donne, stabiliscano al riguardo

il necessario servizio utile ma prescindano dall'età. Pur

sussistendo in tale settore un limite di età pensionabile superiore,

coesiste, infatti, per larghe aliquote di dipendenti pubblici, la

possibilità del pensionamento anticipato, sicché, in tale

situazione, il limite di età fissato nella tariffa andrebbe

interpretato come media, anziché come massimo prefissato.

La diversificazione dei coefficienti di calcolo troverebbe inoltre

la sua razionale giustificazione anche nella diversa media di

sopravvivenza che, per le donne, sarebbe superiore a quella degli

uomini. Con la conseguenza che coefficienti unitariamente predisposti

per le due categorie, in luogo di garantire l'unità di trattamento,

sortirebbero l'effetto di una valutazione inferiore a quella

effettiva del maggior onere - agli effetti di che trattasi - relativo

ai soggetti di sesso femminile rispetto a quelli di sesso maschile. Considerato in diritto

1. - La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione

Sicilia - ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e, per

derivazione, dell'art. 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n.

299, in riferimento agli artt. 3 e 37, primo comma, Cost.

Nel dettare la disciplina della ricongiunzione dei periodi

assicurativi ai fini previdenziali, la legge n. 29 del 1979 prevede

che il lavoratore dipendente pubblico o privato che può far valere

più periodi assicurativi in regimi obbligatori diversi, sia del

settore dell'impiego pubblico che di quello del lavoro privato,

possa, ai fini del conseguimento di un'unica pensione, ottenere che

tali periodi vengano ricongiunti, in via alternativa, o presso

l'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS (art. 1), o

presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della

presentazione della domanda, o presso altra gestione in cui possa far

valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di

effettiva attività lavorativa (art. 2).

In entrambi i casi, le gestioni interessate trasferiscono alla

gestione in cui opera la ricongiunzione l'importo dei contributi di

loro pertinenza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo

del 4,50%.

Nell'ipotesi di cui all'art. 2, il terzo comma di tale

disposizione stabilisce che "La gestione assicurativa presso la quale

si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a

carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante

dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai

criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962,

n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo

utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni

assicurative a norma del comma precedente".

Con specifico riguardo, poi, alla situazione dei dipendenti

pubblici che chiedano la ricongiunzione di cui all'art. 2 della legge

n. 29 del 1979 presso gli ordinamenti dello Stato, gli istituti di

previdenza presso il Ministero del Tesoro, gli altri fondi o casse

indicati nell'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, la

successiva legge 7 luglio 1980, n. 299 dispone, all'art. 4, primo

comma, che, anche per essi, ai fini della determinazione del

contributo di cui al medesimo art. 2, si applicano, per stabilire

l'entità della riserva matematica, "i coefficienti contenuti nelle

tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n.1338,

approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964".

Le predette tabelle, cui si richiamano entrambe le disposizioni

impugnate, vennero predisposte - come precisa la nota dell'INPS del 6

luglio 1983 citata dal giudice a quo - "su una tavola di attività

specifica dell'Assicurazione generale obbligatoria" fondata sulla

differenza esistente tra uomo e donna nel settore privato in ordine

all'età pensionabile - e quindi alla durata della pensione - in

quanto per la donna il diritto alla pensione previdenziale matura al

cinquantacinquesimo anno di età anziché al sessantesimo: differenza

alla quale consegue che la riserva matematica, risultante da dette

tabelle, è di importo sensibilmente maggiore per la donna rispetto

all'uomo.

L'estensione al settore del pubblico impiego, operata con le norme

impugnate, del sistema di determinazione della riserva matematica

proprio del settore privato è, ad avviso del giudice a quo, del

tutto ingiustificata, in quanto comporta che a carico della donna da

cui sia chiesta la ricongiunzione di diversi periodi assicurativi

vengano posti oneri maggiori di quelli previsti per l'uomo,

nonostante che in tale settore non esista il presupposto della

diversa età di maturazione del diritto a pensione per i dipendenti

dei due sessi.

2. - La questione è fondata.

È pacifico che il sistema di determinazione della riserva

matematica previsto dall'art. 13, ultimo comma, legge n. 1338 del

1962 e precisato nel D.M. 27 gennaio 1964 (poi sostituito dal D.M. 19

febbraio 1981) implica che essa per la donna risulti di importo

sensibilmente superiore rispetto all'uomo; e parimenti pacifico è

che, per effetto dell'estensione disposta dalle norme impugnate,

l'onere derivante dalla ricongiunzione posto a carico della

dipendente pubblica - pari al 50% della differenza tra la riserva

matematica ed il complessivo ammontare dei contributi ed interessi

versati dalla gestione cedente a quella subentrante - risulti

maggiore, ed in misura ragguardevole, di quello addossato al

dipendente pubblico in identica posizione.

Tale differenziazione si fonda, nel settore privato, sul

presupposto - considerato in sede di determinazione delle tabelle o

delle relative riserve matematiche, sulla base della legge in allora

vigente - di una maturazione della pensione della donna anticipata

rispetto alla pensione dell'uomo e sulla conseguente maggior durata

media dell'erogazione di essa. Nessuna incidenza ha invece al

riguardo - come la citata nota INPS riconosce - il dato statistico

della maggior durata media di vita della donna, che è elemento

rilevante ai fini delle assicurazioni private ma del tutto estraneo

al sistema previdenziale.

Ora, poiché ai sensi dell'art. 7, legge n. 29 del 1979 "Le norme

per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica

derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle

in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione

assicurativa", e poiché gli ordinamenti previdenziali del settore

pubblico non prevedono differenze tra i due sessi in ordine all'età

pensionabile, è evidente che il maggior onere previsto dalle citate

tabelle ai fini della ricongiunzione è privo per le dipendenti

pubbliche di ogni razionale giustificazione, in quanto disancorato

dal presupposto su cui esso si fonda nell'ordinamento previdenziale

privato. Né tale giustificazione può rinvenirsi - come pretende

l'Avvocatura - nella possibilità di pensionamento anticipato

prevista per i dipendenti pubblici. A parte che tale possibilità non

concerne il solo personale femminile, sarebbe invero palesemente

arbitrario sia l'equiparare, ai fini del calcolo della riserva

matematica, un dato variabile, in quanto legato a scelte soggettive

(facoltà di pensionamento anticipato) ad un dato costante

(pensionamento al cinquantacinquesimo anno), sia il far gravare i

maggiori oneri conseguenti a tali scelte sulle dipendenti che di

quella facoltà non si avvalgono.

Mancando perciò ogni ragione per differenziare in relazione al

sesso il calcolo della riserva matematica ai fini della

ricongiunzione dei periodi assicurativi, gli artt. 2, terzo comma,

della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e 4, primo comma, della legge 7

luglio 1980, n.299, vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi,

per contrasto con gli artt. 3 e 37, primo comma, Cost., nella parte

in cui non prevedono che per le dipendenti pubbliche tale calcolo sia

effettuato secondo le tabelle predisposte, in applicazione dell'art.

13, ultimo comma, della legge n. 1338 del 1962, per i dipendenti di

sesso maschile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, terzo

comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi

assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) e 4, primo comma,

della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con

modificazioni, del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per

l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno

1980), nella parte in cui non prevedono che il calcolo della riserva

matematica ai fini della determinazione del contributo per la

ricongiunzione dei periodi assicurativi sia effettuato anche per i

dipendenti pubblici di sesso femminile secondo le tabelle

predisposte, in applicazione dell'art. 13, ultimo comma, della legge

12 agosto 1962, n. 1338, per i dipendenti di sesso maschile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:764 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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