Corte costituzionale

Sentenza n. 76/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/03/1994 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, numero 10,

della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di

leva), nel testo integrato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269

(Modiche ed integrazioni agli artt. 21 e 22 della legge 31 maggio

1975, n. 191, all'art. 100 del decreto del Presidente della

Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'art. 7

della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di

rinvio del servizio di leva), promosso con l'ordinanza emessa il 5

febbraio 1993 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio,

Sezione distaccata di Latina, sul ricorso proposto da Di Russo Marco

contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 474 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 1 dicembre 1993 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione

distaccata di Latina - nel corso di un giudizio proposto da Marco Di

Russo nei confronti del Ministero della difesa, avverso un

provvedimento di diniego del beneficio della dispensa dagli obblighi

militari di leva - ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 3, 4,

41 e 52 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 22,

numero 10, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (come integrato

dall'art. 9, secondo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 269),

nella parte in cui non contempla nel beneficio in questione i figli

dei lavoratori deceduti nello svolgimento di attività di lavoro

autonomo.

Secondo il giudice a quo, la norma impugnata, limitando

l'applicazione del beneficio stesso agli orfani di lavoratori

dipendenti pubblici o privati, genera gravi ed ingiustificate

discriminazioni fra cittadini chiamati all'assolvimento degli

obblighi militari e che versino in particolare situazione familiare.

2. - Dinanzi a questa Corte non ci sono stati né intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri né costituzione di parti

private, per cui la causa è stata fissata per l'esame in camera di

consiglio, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo

1953, n. 87 e 9, primo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte Costituzionale. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a decidere della legittimità

costituzionale dell'art. 22, numero 10 (rectius: art. 22, primo

comma, numero 10) della legge 31 maggio 1975, n. 191, come integrato

dall'art. 9, secondo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 269, nella

parte in cui prevede il beneficio della dispensa dalla ferma di leva

per gli orfani dei lavoratori dipendenti pubblici e privati e non

anche per gli orfani dei lavoratori autonomi deceduti nello

svolgimento della loro attività.

2. - Va precisato che la questione è stata sollevata nel corso di

un giudizio di impugnazione di una deliberazione con la quale il

Consiglio di leva di mare di La Spezia aveva respinto un'istanza di

dispensa dal servizio militare di leva, non avendo ritenuto che ad

essa potesse dar titolo la qualità di orfano di lavoratore autonomo

sia pure deceduto per causa inerente allo svolgimento della sua

attività. Sussiste, pertanto, la rilevanza della questione in

relazione al giudizio a quo.

3. - Secondo l'ordinanza di rimessione, la norma impugnata darebbe

luogo ad una ingiustificata discriminazione tra cittadini chiamati

all'assolvimento degli obblighi militari, perché porrebbe il lavoro

autonomo in posizione deteriore rispetto al lavoro subordinato,

venendo così a collidere con diversi principi della Costituzione e

in particolare: con il principio affermato nell'art. 1, secondo cui

l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro; con il principio di

uguaglianza di cui all'art. 3 e con l'art. 52, essendo inaccettabile

che i limiti all'obbligatorietà del servizio militare valgano solo

per alcune categorie di orfani del lavoro. Inoltre, la norma

denunciata penalizzerebbe la scelta di esercitare un'attività di

lavoro autonomo, pur enfaticamente tutelata dall'art. 4 della

Costituzione, e comprimerebbe l'effettività del principio della

libertà d'iniziativa economica privata, affermato dall'art. 41.

Il giudice remittente sostiene, infine, che la esclusione dal

beneficio della dispensa del primo o di altro figlio maschio di

lavoratore autonomo, deceduto per causa di servizio è tanto più

illogica e irrazionale ove si consideri che la dispensa è accordata

- come risulta dal numero 11 della stessa norma impugnata - al primo

o altro figlio maschio di genitore invalido per servizio o del

lavoro, senza distinguere se esso sia autonomo o subordinato.

4. - La questione è fondata.

È da premettere che la norma denunciata, vale a dire l'art. 22

della legge 31 maggio 1975, n. 191, così come integrato dall'art. 9

della legge 11 agosto 1991, n. 269, nel disciplinare le varie ipotesi

che, in tempo di pace, danno titolo al beneficio di cui trattasi,

prevede, al numero 10 del primo comma, l'ipotesi di primo o altro

figlio maschio di genitore caduto in servizio o nello svolgimento di

altra attività di lavoro subordinato o deceduto per l'aggravarsi

delle infermità contratte per tali cause.

Risulta perciò evidente che, per gli orfani, il beneficio della

dispensa dalla ferma di leva viene ad essere limitato ai figli di

genitori deceduti per fatti connessi allo svolgimento di attività di

lavoro dipendente. A tanto conduce il tenore della disposizione

testé citata che fa riferimento, da una parte, ai caduti in servizio

da intendersi - alla stregua della vigente legislazione, e in

particolare di quella sul c.d. equo indennizzo e sulle pensioni

privilegiate - come coloro che erano, in vita, titolari di rapporti

annoverabili fra quelli del pubblico impiego, e, dall'altra, ai

deceduti nello svolgimento di altre attività di lavoro subordinato.

La restrizione del beneficio agli orfani di lavoratori dipendenti,

con correlativa esclusione degli orfani dei lavoratori autonomi, non

pare alla Corte rispondente a principi di ragionevolezza, per il

fondamentale motivo, posto in risalto anche dal giudice a quo, del

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in connessione con l'art.

52, non essendo ammissibile che i limiti all'obbligatorietà del

servizio militare valgano solo per alcune categorie di orfani e non

anche per altre, quando queste appaiono meritevoli di essere

analogamente tutelate.

A conferma dell'illogicità della discriminazione operata dalla

disposizione impugnata sta la previsione di cui al numero 11 dello

stesso art. 22, primo comma, della legge n. 191 del 1975, là dove

accorda il beneficio della dispensa al primo o altro figlio maschio

di genitore invalido del lavoro senza distinguere fra lavoro autonomo

o subordinato.

Più in generale non può non rilevarsi, poi, la dissonanza fra la

disposizione denunciata e talune discipline di protezione sociale,

quali quella sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,

nella quale risultano comprese, in specifiche ipotesi, anche

categorie di lavoratori autonomi, come si evince dall'art. 4 del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché quella sul collocamento

obbligatorio (legge 2 aprile 1968, n. 482), nei limiti in cui essa

recepisce, nell'individuare i soggetti destinatari dei benefici

apprestati, le definizioni proprie dalla predetta normativa d'ordine

assicurativo. Non è senza significato, infine, che, proprio per

porre rimedio alla esclusione ingiustificatamente operata dalla

norma, sia stata presentata, nel corso della XI legislatura, una

proposta di legge (Atti Camera, n. 1242) volta all'eliminazione della

lamentata discrasia.

L'accoglimento della questione, sotto il profilo della violazione

degli artt. 3 e 52 della Costituzione, esime la Corte dall'esaminare

gli altri profili di incostituzionalità dedotti, che restano,

pertanto, assorbiti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma,

numero 10, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il

servizio di leva), come integrato dall'art. 9, secondo comma, della

legge 11 agosto 1991, n. 269 (Modifiche ed integrazioni agli artt. 21

e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, all'art. 100 del decreto del

Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito

dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di

dispensa e di rinvio del servizio di leva), nella parte in cui non

contempla, nel beneficio della dispensa dall'obbligo della ferma di

leva, i figli dei lavoratori deceduti nello svolgimento di attività

di lavoro autonomo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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