Corte costituzionale

Sentenza n. 76/1979

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/07/1979 · relatore Leopoldo Elia

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

14 marzo 1961, n. 132 (Estensione delle norme sulla riversibilità

delle pensioni, contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle

vedove ed orfani di pensionati già appartenenti all'Amministrazione

austro-ungarica o all'ex Stato libero di Fiume), promosso con ordinanza

emessa il 18 dicembre 1974 dalla Corte dei conti - Sezione III

giurisdizionale - , sul ricorso proposto da Dipré Ester, iscritta al

n. 269 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 132 del 19 maggio 1976.

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1979 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La Corte dei conti - sez. III pensioni civili - con ordinanza

emessa il 18 dicembre 1974 sollevava, in seguito a conforme istanza

della Procura generale, questione di costituzionalità dell'art. 1

della legge 14 marzo 1961, n. 132, recante "Estensione delle norme

sulla riversibilità delle pensioni, contenute nella legge 15 febbraio

1958, n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati già appartenenti

all'Amministrazione austro-ungarica o all'ex Stato libero di Fiume",

dubitando che il mancato riconoscimento del diritto a pensione di

riversibilità dei collaterali dei dipendenti del cessato regime

austro-ungarico, nei casi in cui tale diritto è riconosciuto ai

collaterali dei dipendenti dello Stato italiano, fosse contrario al

principio di eguaglianza, dopo che il servizio prestato a favore di

tale regime nei territori annessi è stato ampiamente riconosciuto

dalla normativa del primo dopoguerra.

Nel caso di specie tale Dipré Ester aveva chiesto pensione di

riversibilità come sorella di insegnante elementare che aveva

prestato servizio a favore del cessato regime austro-ungarico

richiamandosi all'art. 1 della legge 14 marzo 1961, n. 132, che opera

un rinvio alla normativa sulla pensione di riversibilità dell'impiego

pubblico e segnatamente all'art. 12 della legge 15 febbraio 1958, n.

46. La Corte dei conti osservava tuttavia che proprio l'art. 1 della

legge n. 132 del 1961 fissa i limiti del rinvio alla normativa sugli

impiegati dello Stato, escludendo appunto implicitamente da tale

rinvio l'ipotesi di collaterali ed ascendenti; riteneva peraltro che la

normativa, così interpretata, fosse tale da suscitare gli accennati

dubbi di costituzionalità. Tale normativa, d'altra parte, dovrebbe

ritenersi ancora in vigore perché non investita dalla generica

abrogazione stabilita con l'art. 254 del t.u. sulle pensioni militari

e civili approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, la quale tocca

solo le norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti

civili e militari dello Stato e non le norme relative al trattamento

di quiescenza dei dipendenti dell'impero austro-ungarico non

"assimilati" di cui al r.d. 18 febbraio 1923, n. 464, e successive

modificazioni.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, veniva

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1976, n. 132.

Nessuno si è costituito nel giudizio innanzi a questa Corte. Considerato in diritto :

È eccepita l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

14 marzo 1961, n. 132, nella parte in cui esclude dalla riversibilità

delle pensioni, liquidate in base alle norme dell'ex regime

austro-ungarico o dell'ex Stato libero di Fiume, i collaterali che si

trovino nelle condizioni previste attualmente dall'art. 84 del t.u.

delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti militari e

civili dello Stato (approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092).

La questione è fondata.

Infatti la disciplina delle pensioni liquidate in base alle norme

dell'ex regime austro-ungarico, quale si era andata configurando nel

periodo successivo alla prima guerra mondiale, era ispirata, quanto

alla determinazione dei congiunti che potevano fruire della pensione di

riversibilità, ad un criterio di puntuale parallelismo con la

normativa pensionistica per gli impiegati civili. Era dunque naturale

che le pensioni liquidate in base alle norme dell'ex regime

austro-ungarico potessero essere riversibili soltanto a favore delle

vedove e degli orfani, ove si trovassero nelle condizioni particolari

previste dalla normativa comune. Il parallelismo era fondato su una

valutazione, del tutto ragionevole, di prevalenza degli elementi di

omogeneità delle situazioni considerate rispetto ai caratteri di

differenziazione (rapporto d'impiego alle dipendenze di Stati diversi,

mancanza della cittadinanza italiana all'epoca della prestazione del

servizio, diversità nelle regole di liquidazione). Il legislatore del

1961, senza che ricorressero in contrario valide ragioni, ha

trascurato la nuova disciplina contenuta nell'art.12, u.c., della

legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a

carico dello Stato), successivamente trasfusa nell'art. 84 del t.u. 29

dicembre 1973, n. 1092.

Tale normativa estende il trattamento pensionistico alle sorelle ed

ai fratelli dell'impiegato defunto, quando non vi siano altri aventi

diritto (tra i quali i genitori, pure non considerati dal legislatore

del 1961). Ma sia i collaterali cui si riferisce l'articolo 12, u.c.,

ora citato, sia i collaterali dei titolari di pensioni dirette

liquidate dall'ex regime austro-ungarico traggono titolo al

trattamento di pensione dalla circostanza che il dante causa fruisse di

una pensione a carico del bilancio statale: sicché l'esclusione della

seconda categoria di collaterali dal conseguimento della pensione di

riversibilità determina, in violazione dell'art.3 Cost.,

un'ingiustificata disparità di trattamento.

Del resto, proprio nella fattispecie che ha dato origine alla

questione di legittimità (collaterale di una maestra elementare in

pensione), il legislatore ha considerato unitariamente le pensioni

liquidate agli insegnanti statali e quelle liquidate in base alle norme

dell'ex regime austro-ungarico, allorché ha disposto la soppressione

del Monte Pensioni per gli insegnanti elementari (d.lg. 7 maggio 1948,

n. 1066).

Collocandosi in un ordine di idee non molto dissimile la Corte, del

resto, ha ritenuto contrario al principio di eguaglianza il mancato

riconoscimento in favore dei fratelli e delle sorelle, inabili ad un

proficuo lavoro e viventi a carico dell'impiegato deceduto,

dell'indennità di buonuscita, non essendo stati addotti e non

ravvisandosi motivi idonei a diversamente disciplinare la situazione

dei medesimi; valutando inoltre la diversità di disciplina ancor più

ingiustificata dopo che la successiva legge 15 febbraio 1958, n. 46, ha

esteso a tali collaterali il diritto alla pensione di riversibilità

(sentenza n. 82 del 1973).

Pertanto deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge 14 marzo 1961, n. 132, nella parte in cui non

prevede che, in mancanza degli aventi causa indicati negli artt. 8183

del t.u. 1973, n. 1092, ovvero se essi non hanno diritto alla pensione

di riversibilità, questa spetta ai fratelli e alle sorelle, anche

naturali, del pensionato dell'ex regime austro-ungarico, purché siano

inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, nonché

conviventi a carico del dante causa e nullatenenti (dovendosi

applicare, per le condizioni di convivenza, quanto disposto dall'art.

82, comma terzo, del testo unico).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

14 marzo 1961, n. 132 (estensione delle norme sulla riversibilità

delle pensioni contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle

vedove ed orfani di pensionati già appartenenti all'Amministrazione

austro-ungarica o all'ex Stato libero di Fiume) nella parte in cui non

prevede l'attribuzione del trattamento pensionistico ai collaterali

venuti a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 84 del testo unico

delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e

militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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