Corte costituzionale

Sentenza n. 76/1972

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/05/1972 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 marzo 1972,

concernente la "disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di

vendita al dettaglio", promosso con ricorso del Commissario dello Stato

per la Regione siciliana, notificato il 15 marzo 1972, depositato in

cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 51 del registro ricorsi

1972.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione

siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1972 il Giudice relatore

Giovanni Battista Benedetti;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il ricorrente, e l'avv. Vittorio Ottaviano, per la Regione

siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato il 15 marzo 1972 il Commissario dello Stato

per la Regione siciliana ha impugnato la legge approvata dall'Assemblea

regionale nella seduta del 7 marzo 1972 concernente la "disciplina

dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio".

Nei riguardi della legge in questione il ricorrente solleva tre

motivi d'incostituzionalità.

Denuncia in primo luogo l'art. 1 per avere incluso nell'elenco

delle festività, agli effetti della chiusura degli esercizi

commerciali, la giornata del 15 maggio, festa regionale per la

ricorrenza della promulgazione dello Statuto siciliano ed osserva in

proposito che l'istituzione di festività, incidendo su rapporti

pubblici e privati, deve avere carattere di uniformità su tutto il

territorio nazionale. La materia relativa alle festività e solennità

nazionali e civili spetta quindi necessariamente al legislatore

nazionale e nessuna potestà al riguardo conferisce infatti lo Statuto

alla Regione.

Altra censura d'incostituzionalità viene mossa all'art. 5, comma

secondo, della legge per avere completamente esonerato, senza alcuna

motivazione, la categoria dei venditori ambulanti girovaghi dalla

osservanza degli orari di attività durante i giorni feriali.

In violazione del principio di eguaglianza, sancito dall'articolo 3

della Costituzione, verrebbe così ad essere assicurata una condizione

di privilegio, non giustificata da obiettive esigenze, a favore della

categoria dei commercianti ambulanti, la cui posizione competitiva nei

confronti delle categorie dei commercianti a posto fisso è oggi in

progressivo aumento sia per lo sviluppo avuto dai mezzi motorizzati,

sia perché gli ambulanti non hanno costi onerosi di esercizio.

L'ultima censura è formulata, infine, nei riguardi dell'art. 7,

comma secondo, della legge che impone ai grandi magazzini di vendita al

dettaglio l'obbligo di osservare separatamente i due orari di vendita e

chiusura infrasettimanale stabiliti per il settore alimentare e per il

settore non alimentare prevalente. Si osserva al riguardo che il primo

comma dello stesso articolo, conformemente alla normativa nazionale,

impone per le attività commerciali miste l'obbligo di osservare un

solo orario e precisamente quello prescritto per l'attività

prevalente. È quindi evidente che il trattamento riservato dal

legislatore regionale ai grandi magazzini che operano nell'Isola è

ingiustamente differenziato sia rispetto agli altri grandi magazzini

che svolgono la loro attività nel restante territorio nazionale, sia

rispetto alle altre attività miste operanti in Sicilia.

Nel presente giudizio si è costituito il Presidente della Regione

siciliana, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Ottaviano, con

deposito di memoria in cancelleria in data 13 aprile 1972.

In ordine alla dedotta illegittimità dell'art. 1 della legge

impugnata che include fra i giorni festivi la giornata del 15 maggio,

festa dell'autonomia regionale, la difesa sostiene che la norma

denunciata non ha stabilito quali giorni siano da considerare festivi

"a tutti gli effetti", nel qual caso solo si potrebbe parlare di

influenza sui rapporti pubblici e privati, ma ha solo inteso indicare i

giorni "dichiarati festivi agli effetti della presente legge" ai fini,

ossia, della chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio.

Comunque la determinazione delle festività non può dar luogo a

una "materia" particolare. La materia del commercio spetta al

legislatore regionale, il quale, nel disciplinarne le modalità di

esercizio, ben può stabilire che in alcuni giorni che ricordano

avvenimenti particolari il commercio non debba essere esercitato.

Precisa infine il patrocinio della Regione che la festività "a

tutti gli effetti" del 15 maggio è stata stabilita con un decreto del

Presidente della Regione che risale al 29 aprile 1948, di tal che

l'odierna impugnativa dovrebbe ritenersi tardiva.

Passando al secondo motivo di incostituzionalità rivolto all'art.

5 della legge, la difesa afferma che l'esclusione dei venditori

ambulanti girovaghi dall'osservanza degli orari di attività durante i

giorni feriali non dà luogo alla lamentata violazione del principio di

eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Le caratteristiche

di questi venditori sono invero del tutto diverse da quelle degli aftri

commercianti sia per il tipo di lavoro che svolgono, che non li obbliga

a risiedere stabilmente in una bottega, sia perché trattasi di

commercio economicamente modesto esercitato da unità familiari di

minima dimensione.

Lo svolgimento dell'attività dei girovaghi in tutti i giorni

feriali, oltre che giustificato dai richiamati motivi, va anche

incontro alle esigenze dei consumatori che vedono così attenuato il

disagio loro provocato dalla chiusura dei negozi.

Infondato è, infine, ad avviso della Regione l'ultimo motivo di

incostituzionalità mosso all'art. 7 della legge in ordine all'orario

di chiusura fissato per i grandi magazzini con gamma merceologica

promiscua, tenuti separatamente all'osservanza degli orari di vendita e

chiusura infrasettimanale stabiliti per il settore alimentare e per

quello non alimentare prevalente.

Non sussisterebbe la ravvisata disparità di trattamento in

confronto dei negozi che esercitano "attività miste" tenuti per contro

all'osservanza del solo orario previsto per l'attività prevalente,

poiché fra grande magazzino e negozi ad attività mista esiste una

sostanziale differenza che ben giustifica la diversa regolamentazione.

Basti considerare che il grande magazzino dispone di personale distinto

per i singoli reparti laddove lo stesso personale negli altri negozi

accudisce normalmente alla vendita delle varie merci.

La norma appare, peraltro, opportuna e giustificata. Col vietare,

infatti, che i settori alimentari dei grandi magazzini funzionino

quando gli altri esercizi dei medesimi generi riposano, si evita che i

primi facciano una indebita concorrenza al secondo.

Conclude pertanto la difesa chiedendo il rigetto del ricorso.

L'Avvocatura dello Stato, in una memoria per il Commissario dello

Stato, depositata in cancelleria il 18 aprile 1972, aggiunge, a

completamento di quanto già dedotto sul ricorso, che l'inclusione del

15 maggio nel novero delle festività produce delle conseguenze, oltre

che sul campo dei rapporti privati, anche in materia processuale sul

computo dei termini.

In particolare, sotto questo ultimo profilo, osserva che la

disposta chiusura totale dei negozi nella data suddetta non renderebbe

possibile le notificazioni, previste dagli artt. 19 e 145 del codice di

procedura civile, presso le sedi in cui società, associazioni e

titolari svolgono la loro attività commerciale.

Né sarebbe invocabile, a favore del notificante, la proroga di cui

all'art. 155, ultimo comma, dello stesso codice poiché la festività

del 15 maggio non è inclusa tra quelle previste dalla legge nazionale

27 maggio 1949, n. 260, alla quale soltanto può essere raccordata la

norma del codice di rito.

In ordine poi agli altri due motivi di incostituzionalità

l'Avvocatura ribadisce che sia il trattamento di favore fatto dalla

legge alla categoria dei venditori ambulanti girovaghi, sia la

imposizione del doppio orario di chiusura previsto per i grandi

magazzini, appaiono in contrasto col principio di uguaglianza e che gli

argomenti addotti dalla difesa della Regione a sostegno della

legittimità costituzionale degli artt. 5 e 7 della legge non danno una

razionale giustificazione della disposta disparità di trattamento

normativo. Considerato in diritto :

1. - Il primo motivo di illegittimità costituzionale, avverso la

legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7

marzo 1972, è proposto nei confronti di quella parte dell'art. 1 che

include, nell'elenco delle festività, agli effetti della chiusura

degli esercizi commerciali, la giornata del 15 maggio, festa della

Regione.

La Corte ritiene che gli argomenti addotti nel ricorso e

ulteriormente sviluppati dall'Avvocatura dello Stato nella sua memoria

a sostegno della censura siano da condividere.

La questione proposta va esaminata e risolta sotto un profilo

strettamente giuridico ed esula, quindi, da questa sede ogni

valutazione in ordine agli apprezzabili intenti, di indubbio valore

morale, che hanno sollecitato il legislatore regionale a ricordare la

data del 15 maggio come ricorrenza di un avvenimento di grande rilievo

particolarmente avvertito dalla collettività regionale. Quel che

interessa accertare, ai fini della soluzione della questione, è

soltanto se la Regione potesse o non introdurre ed aggiungere un altro

giorno festivo all'elenco delle festività previsto dalla legge

nazionale 27 maggio 1949, n. 260, sia pure ai limitati effetti di una

normativa avente ad oggetto la "disciplina dell'orario dei negozi e

degli esercizi di vendita al dettaglio".

La risposta al quesito non può essere che negativa.

Le norme dello Statuto non conferiscono, invero, alcuna competenza

al legislatore regionale in ordine alla disciplina delle festività. La

qualificazione giuridica dei giorni festivi è produttiva di effetti

notevoli nel nostro ordinamento sia in campo pubblicistico (quali il

diritto processuale, amministrativo e la legislazione sociale), sia nel

campo dei rapporti privatistici del lavoro. Da ciò l'assoluta

necessità di una disciplina unitaria ed uniforme su tutto il

territorio nazionale della materia inerente alla istituzione delle

festività, disciplina la cui regolamentazione spetta esclusivamente

allo Stato.

Né vale addurre in contrario che, avendo la Regione competenza

legislativa esclusiva in materia di commercio, ben poteva disporre che

i negozi rimanessero chiusi, oltre che nelle domeniche e negli altri

giorni festivi previsti dalla legge nazionale, anche nel giorno della

festa della Regione. L'art. 14, lett. d), dello Statuto fa salva, nella

materia indicata, la disciplina dei rapporti privati ed è innegabile

che la disposizione impugnata, come esattamente rilevato

dall'Avvocatura, abbia incidenza immediata e diretta sui rapporti

economico - normativi tra datori di lavoro e prestatori d'opera.

La disposizione stessa produce inoltre conseguenze rilevanti anche

nella materia delle notificazioni giudiziarie.

2. - Con la seconda censura di incostituzionalità, rivolta

all'art. 5, comma secondo, della legge in esame, si denuncia che

l'esonero dei venditori ambulanti girovaghi dalla osservanza degli

orari di attività durante i giorni feriali contrasterebbe con l'art.

3 della Costituzione determinando in favore di essi una ingiusta

condizione di privilegio, dannosa per la categoria dei commercianti a

posto fisso.

La Corte ritiene che nel caso di specie non sussiste una identità

di condizioni soggettive ed oggettive tra le due categorie di

commercianti considerate che valga a giustificare la parità del loro

trattamento normativo. Come esattamente osservato dal patrocinio della

Regione, la situazione dei venditori ambulanti girovaghi è del tutto

diversa da quella dei commercianti a posto fisso, sia per l'entità e

modalità con cui la loro attività commerciale è svolta (trattandosi

di commercio di modeste dimensioni cui attendono personalmente e a

domicilio del consumatore i titolari delle licenze col solo aiuto dei

familiari), sia per le loro condizioni economiche, notoriamente

inferiori a quelle degli altri commercianti. È proprio in relazione a

questa differenza di situazioni e per venire incontro alle esigenze di

una categoria economicamente più debole che il trattamento

differenziato trova razionale giustificazione.

3. - Il terzo ed ultimo motivo di incostituzionalità, anche esso

riferito al principio di uguaglianza, ha per oggetto la disposizione

contenuta nell'art. 7, comma secondo, ai sensi della quale i grandi

magazzini di vendita al dettaglio sono tenuti ad osservare

separatamente gli orari di vendita e la chiusura infrasettimanale

stabiliti per il settore alimentare e per quello non alimentare

prevalente. Si assume che questa separata disciplina di orari sarebbe

ingiusta rispetto al trattamento riservato sia alle attività

commerciali miste operanti nella Regione, sia agli altri grandi

magazzini che operano sul territorio nazionale, i quali, invece, giusta

quanto disposto dalla legge statale 28 luglio 1971, n. 558, sono tenuti

all'osservanza del solo orario prescritto per l'attività prevalente.

Ad avviso della Corte, dal fatto che la legge nazionale abbia

dettato un'unica disciplina di orario per le due categorie di esercizi,

non deriva alcun obbligo per il legislatore regionale di adottare una

identica disciplina. È opportuno ricordare che nella materia di cui

trattasi è riconosciuta alla Regione una potestà legislativa

esclusiva e nell'esercizio di tale competenza spetta al legislatore

regionale la valutazione sulla sussistenza della parità o disparità

di situazione tra gli esercizi in questione nell'ambito territoriale

dell'Isola. La difesa della Regione ha posto in evidenza che il sistema

di vendita dei grandi magazzini è strutturato in modo sostanzialmente

diverso da quello dei negozi misti avendo i primi, e non i secondi,

personale distinto addetto ai vari settori di vendita. Questa

obbiettiva diversità può ragionevolmente porsi alla base della

disposizione impugnata che ha previsto solo per essi l'obbligo di

osservare separatamente gli orari di vendita stabiliti per il settore

alimentare e per quello non alimentare prevalente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 marzo

1972, concernente la "disciplina dell'orario dei negozi e degli

esercizi di vendita al dettaglio", limitatamente alla parte in cui

include nell'elenco delle festività la data del 15 maggio, festa della

Regione;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

proposte nei confronti degli artt. 5, comma secondo, e 7, comma

secondo, della stessa legge, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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