Corte costituzionale

Sentenza n. 76/1961

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1961 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge

4 agosto 1948, n. 1094, promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio

1961 dal Tribunale di Sassari nel procedimento civile vertente tra

Demartini Peppino, Pes Maddalena e Santoru Giuliano, iscritta al n. 43

del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 106 del 29 aprile 1961.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 22 novembre 1961 la relazione del

Giudice Costantino Mortati;

uditi gli avvocati Alberto Maria Saba e Nicola Romualdi, per

Santoru Giuliano, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano

Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La Sezione specializzata per le controversie agrarie presso il

Tribunale di Sassari, con una ordinanza in data 7 febbraio 1961, ha

rimesso a questa Corte gli atti del giudizio promosso avanti ad essa

dai coniugi Demartini, affittuari di un fondo di proprietà di Santoru

Giuliano, sospendendo l'ulteriore corso del giudizio stesso, e ciò per

aver ritenuto rilevante per la propria decisione, è non manifestamente

infondata, una delle questioni di incostituzionalità sollevate dal

convenuto Santoru nei confronti dell'art. 7 della legge 4 agosto 1948,

n. 1094 (istitutiva della Sezione specializzata di Tribunale per la

decisione delle controversie in materia di proroga dei contratti di

afflitto dei fondi rustici), in relazione agli artt. 102 e 108 Cost.,

in quanto la prevalenza numerica dei componenti estranei alla

Magistratura, disposta dalla citata legge, può far pensare che sia

stata sottratta ai magistrati ordinari la funzione giurisdizionale,

voluta loro assicurare dalla Costituzione.

Tale ordinanza regolarmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1961.

Si è costituito in giudizio, con deposito di deduzioni, in data.

18 marzo 1961, il Santoru Giuliano rappresentato dagli avvocati Alberto

Mario Saba e Nicola Romualdi, ed è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che

ha depositato le sue deduzioni in data 22 marzo 1961.

La difesa del Santoru si richiama alle ragioni dedotte a sostegno

dell'eccezione in sede di giudizio di merito. Con esse si fa in

sostanza rilevare come il principio sancito dall'art. 102 Cost.

esclude nel modo più assoluto che la funzione giurisdizionale possa

essere esercitata da organi diversi da quelli che compongono la

Magistratura ordinaria, con le sole eccezioni tassativamente stabilite

dalla Costituzione stessa, sia nello stesso art. 102, riguardante la

partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia, sia nel

successivo art. 103 che ha mantenuto le competenze giudiziarie del

Consiglio di Stato, della Corte dei conti e del Tribunale militare.

Le Sezioni specializzate, consentite dal secondo comma dell'art.

102, non rientrano fra tali eccezioni al principio della unità della

giurisdizione, costituendo, se mai, una attenuazione del medesimo, come

si evince dalla prescrizione che le vuole istituite "presso" gli organi

della giurisdizione ordinaria. Dal che segue che la loro disciplina non

può condurre ad alcuna alterazione della funzionalità di

quest'ultima, quale risulta dal suo ordinamento generale. Pertanto, "i

cittadini idonei estranei alla Magistratura" chiamati ad integrare il

collegio ordinario non possono costituirlo in modo che la loro volontà

prevalga su quella dei giudici togati. Tale conseguenza si verifica,

invece, quando le Sezioni in parola siano costituite, secondo è

disposto dalla norma denunciata, da tre giudici e da quattro esperti

estranei all'ordine giudiziario, riuscendo evidente che il voto di

questi ultimi, esprimenti l'opinione della maggioranza, possa riuscire

a sopraffare quello espresso dai primi, ponendosi così come sola

effettiva fonte della decisione del collegio. Con il risultato di dare

vita, sotto falsa apparenza, a vere e proprie giurisdizioni speciali, e

di eludere così il divieto costituzionale. Conclude chiedendo che sia

dichiarata la incostituzionalità della norma di legge denunciata.

L'Avvocatura dello Stato ha sostenuto l'infondatezza della

questione sollevata, in base alla considerazione che l'art. 102, nella

sua generica formulazione (quale risulta dopo l'eliminazione da parte

del Costituente dell'inciso "secondo le norme dell'ordinamento

giudiziario" che era stato inserito nel progetto di Costituzione)

lascia una piena discrezionalità al legislatore in ordine alla

formazione delle Sezioni specializzate. Sicché nessun elemento può

desumersi idoneo a far ritenere che la partecipazione a dette Sezioni

di cittadini estranei debba essere intesa in funzione minoritaria.

Né può dirsi che altrimenti opinando si giunga a trasformare la

Sezione specializzata in giurisdizione speciale, perché questa ultima

si ha quando si crei un organo nuovo ed estraneo all'organizzazione

giudiziaria per determinate materie e determinate categorie di persone,

mentre la Sezione specializzata, come ha sempre ritenuto la Cassazione,

è inserita nel complesso unitario che forma la giurisdizione

ordinaria, senza che intervenga alcuna alterazione degli elementi del

processo rispetto a quelli propri del giudizio ordinario (come, per

es., in ordine alla impugnabilità delle sentenze), dato che tale

unitarietà della giurisdizione risulta non già dalle persone che

assumono la funzione di giudice, bensì dalla posizione dell'ufficio.

Conclude chiedendo il rigetto dell'eccezione di incostituzionalità.

Con memoria depositata il 9 novembre 1961 la stessa Avvocatura ha

svolto le argomentazioni già riferite, e le ha confermate nella

discussione orale, così come hanno fatto i patroni di parte. Considerato in diritto :

L'esame della questione sulla costituzionalità dell'art. 7 della

legge 4 agosto 1948, n. 1094, istitutiva delle Sezioni specializzate

per la soluzione delle controversie relative a proroga dei contratti

agrari parziari, dev'essere contenuto nei precisi termini in cui è

stata proposta dall'ordinanza di rinvio (la quale, pur avendo nel

dispositivo fatta menzione dell'art. 108 Cost., ha tuttavia escluso

nella motivazione la fondatezza della richiesta di parte che denunciava

l'incostituzionalità della norma predetta anche a causa della mancata

determinazione dei requisiti di idoneità e di indipendenza dei

cittadini chiamati a comporre le Sezioni predette), e, pertanto,

dev'essere rivolta esclusivamente ad accertare se la prevalenza ivi

disposta del numero degli estranei rispetto a quello dei magistrati

componenti il collegio, sia tale da alterare il carattere di Sezione

specializzata attribuito a tale organo, facendola così rientrare fra

le giurisdizioni speciali, oggetto di esplicito divieto da parte

dell'art. 102 della Costituzione.

Dovendosi per tale indagine accertare il criterio discretivo fra i

due tipi ora menzionati è da ricordare come esso, che già si

presentava in passato d'ardua determinazione, è divenuto in seguito

all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana ancora più

incerto, avendo questa esteso alle giurisdizioni speciali preesistenti

(diverse dalle due, cui i primi commi dell'art. 103 accordano una

posizione speciale, e comprendenti quelle suscettibili d'essere

mantenute in vita sulla base della VI disp. trans.) alcuni dei

caratteri che si consideravano propri di quella ordinaria. Infatti,

essa ha curato di conferire portata generale e rilievo costituzionale,

oltre che ai principi della precostituzione del giudice (art. 25), e

del conferimento ad ogni cittadino del potere di azione e di assistenza

legale per la tutela dei propri diritti o interessi legittimi (art.

24), anche agli altri rivolti o a garantire la retta formazione la

compiuta espressione del convincimento del giudice, con l'imposizione

degli obblighi del contraddittorio e della motivazione di tutte le

decisioni oppure ad assicurare l'esatta ed uniforme interpretazione ed

applicazione del diritto obiettivo quale si ottiene ammettendo il

ricorso in Cassazione contro le pronunce di tutti i giudici, per

qualsiasi specie di violazione di legge (art. 111). È, altresì, da

osservare come non possa giovare alla distinzione che si ricerca il

fare riferimento alla specialità delle materie poste ad oggetto delle

Sezioni specializzate, ed alla correlativa mancanza di generalità

delle persone le quali possono assumere la veste di parti innanzi ad

esse, e ciò perché è appunto la materia, (quale risulta dall'insieme

degli elementi obiettivi che caratterizzano il rapporto controverso)

che è presa in considerazione anche per la determinazione della sfera

affidata alla conoscenza del giudice speciale.

Non rimane, quindi, che assumere come esclusivi elementi di

giudizio quelli offerti dall'art. 102, secondo comma Cost., il quale

consente quelle sole Sezioni specializzate che siano istituite "presso"

gli organi giudiziari ordinari: termine questo con il quale si è

voluto significare l'esistenza di un nesso organico di una

compenetrazione istituzionale tra le une e gli altri. Tale

precisazione, però, non è sufficiente a dileguare le incertezze,

trattandosi di determinare quali siano gli indizi sufficienti a far

ritenere la presenza di tale nesso,

È chiaro che essi non possono desumersi da elementi meramente

formali o esteriori (come sarebbe la denominazione attribuito

all'organo, o la sua localizzazione nella stessa sede degli altri

uffici giudiziari - ordinari, o tanto meno menzione che di esso e dei

suoi componenti si faccia negli annuari o calendari giudiziari)

poiché, se così fosse, sarebbe facile al legislatore operare una

praus constitutionis dando vita, sotto false apparenze, quelle

giurisdizioni speciali che non hanno più diritto di cittadinanza nel

nostro ordinamento.

Non potrebbe, però, a tale scopo richiedersi che la disciplina

delle Sezioni specializzate sia contenuta nella legge sull'ordinamento

giudiziario, avendo la Costituente eliminata la statuizione in questo

senso che era stata inserita nel progetto, e così consentito al

legislatore di effettuarla con norme particolari a ciascuna di esse.

Se la Sezione specializzata deve essere considerata, come si desume

dall'art. 102, non già un tertium genus fra la giurisdizione speciale

e quella ordinaria, bensì una specie di quest'ultima, bisogna fare

riferimento ai caratteri funzionali e strutturali che appaiono meglio

indicati ad accostarla ad essa. Per quanto attiene ai primi si deve

ritenere che, nel silenzio della legge in ordine al procedimento da

seguire avanti le Sezioni specializzate, siano da adottare le norme del

Codice di rito civile, mentre le deroghe che apparisse necessario

apportare alle medesime onde renderle pid rapide o meno costose, oltre

non poter com'è ovvio, contraddire ai principi fondamentali,

dovrebbero essere formulate in modo esplicito, rimanendo poi affidata

alle norme stesse, senza uopo di alcun richiamo, la regolamentazione

delle parti non derogate.

Dal punto di vista della struttura poi, le Sezioni non possono

essere sottratte alla sorveglianza dei capi degli uffici giudiziari ai

quali sono collegate. Quanto alla loro composizione deve' considerasi

elemento distintivo la presenza nel collegio di magistrati ordinari. Se

anche è vero che tale presenza può riscontrarsi pure in giurisdizioni

speciali (come avviene, per es., nel Tribunale superiore delle acque

pubbliche allorché decide come unica istanza), essa, tuttavia, rimane

quale circostanza del tutto accidentale, mentre nelle Sezioni

specializzate non può mai mancare. Inoltre, l'autonomia che

caratterizza la giurisdizione ordinaria nei confronti di poteri diversi

dall'ordine della Magistratura deve trovare espressione, per quanto

riguarda i cittadini idonei, nel farne dipendere la preposizione alla

carica da un atto proveniente da organi della medesima (secondo dispone

l'art. 10, n. 1, della legge sul Consiglio Superiore della

Magistratura, che l'affida, per delega da parte del Consiglio stesso,

ai presidenti delle Corti di appello).

Da quanto si è detto risulta la sussistenza di una serie di

caratteri sufficientemente precisi, idonei ad operare la

discriminazione che si ricerca, sicché non sarebbe esatto ritenere che

questa sia condizionata solo alla prevalenza numerica nel collegio dei

giudici togati rispetto ai cittadini, così da stare o cadere con

questa.

Si tratta ora di vedere se tale prevalenza, pur non costituendo

elemento esclusivo ai fini della differenziazione tra i due tipi di

giurisdizione in discorso, sia da ritenere imposta dalle disposizioni

dell'art. 102 o dal sistema costituzionale. E, anzitutto, da precisare

al riguardo che elementi di giudizio per la soluzione della questione

non possono trarsi dall'ultimo comma di tale articolo, poiché, secondo

risulta dal confronto con il comma precedente ed è confermato dai

lavori preparatori, si è inteso assicurare con esso la partecipazione

diretta del popolo all'amministrazione della giustizia che può anche

richiedere, affinché il suo carattere popolare non riesca alterato, la

prevalenza numerica dei componenti non togati. Si può aggiungere che,

ove si prescindesse dalla diversa funzione voluta assegnare nei due

casi all'intervento nei collegi giudicanti di personale estraneo alla

Magistratura, si verrebbe a privare l'ultimo comma di ogni significato,

risolvendosi in una pura e semplice ripetizione del precedente. La

finalità che, invece, giustifica la "partecipazione" di cittadini alle

Sezioni specializzate non è quella di farvi risuonare la voce di una

generica "coscienza sociale", bensì l'altra di acquisire l'apporto di

conoscenze tecniche o di particolari esperienze di vita, quando ciò

sia riconosciuto utile ad una migliore applicazione della legge ai

rapporti concreti. Che siffatta partecipazione sia stata prevista come

meramente eventuale (sicché può anche mancare senza che ne riesca

alterato il carattere proprio della Sezione in parola), e che in ogni

caso essa è meramente integrativa e complementare rispetto a quella

dei magistrati si può argomentare dalla congiunzione "anche" che

precede il riferimento alla medesima.

Non ritiene però la Corte che da tale ammissione debba farsi

derivare come conseguenza che, nello stabilire la proporzione fra i due

gruppi di componenti, sia in ogni caso e necessariamente da dare

maggior peso numerico a quello costituito dai giudici togati. È vero

che la funzione della interpretazione ed applicazione della legge

richiede il possesso della tecnica giuridica, qual'è patrimonio,

appunto, di questi ultimi, ma è vero altresì che, in confronto a

determinati tipi di controversie, possa risultare opportuno dare una

qualche limitata prevalenza all'elemento non togato (sempre che ne

siano, come si è detto, assicurati i requisiti di capacità e di

indipendenza, e non risulti, altresì, snaturata l'indole che il

collegio deve sempre conservare di organo della giurisdizione

ordinaria). Tale esigenza potrebbe verificarsi allorché il giudizio

demandato al collegio non sia vincolato a rigidi schemi normativi, o

assuma caratteri che lo accostino al giudizio di equità, oppure quando

la natura dei rapporti sottoposti al giudice richieda in modo speciale

apprezzamenti e valutazioni che presuppongano, per potere riuscire

esatti, non solo il possesso di certe conoscenze, bensì anche

l'acquisizione di una esperienza concreta e, per così dire, vissuta

dei rapporti medesimi, dell'ambiente in cui si svolgono, degli

interessi alla cui soddisfazione sono rivolti. Invece, in altre

ipotesi, allorché il contributo che si richiede ai cittadini esperti

rivesta indole prevalentemente tecnica, pari a quello che potrebbe

essere fornito all'organo giudicante da un qualsiasi perito, allora

sembra più conforme a Costituzione che il voto di costoro di norma non

prevalga su quello del magistrato.

Facendo ora applicazione dei criteri esposti alla questione in

esame, ritiene la Corte che la lieve prevalenza stabilita,

limitatamente ai giudizi di primo grado, a favore degli esperti della

vita agraria (a prescindere da ogni rilievo in ordine alle modalità

della loro scelta, e del procedimento di nomina, dato che esse

attengono ai requisiti di indipendenza, esulanti, come si è detto, dal

presente esame) trovi giustificazione nella materia della proroga dei

contratti agrari parziari che ne è oggetto, perché rispetto ad essi

la determinazione di un assetto equilibrato dei rapporti fra le parti

si giova della particolare conoscenza di usi, di pratiche, di

situazioni locali, quale può essere posseduta da chi rivesta la

qualità richiesta per gli esperti dall'art. 7 della legge impugnata.

La più larga partecipazione di costoro nella prima fase del

procedimento, suggerita dall'esigenza che si è prospettata, trova poi

un temperamento nella sede di gravame, nella quale la ricostituzione

della preminenza numerica del Giudice togato può contribuire alla

eliminazione di qualche eventuale eccesso delle valutazioni compiute

dal primo giudice, senza che, tuttavia, venga meno il contributo delle

conoscenze proprie degli esperti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza del

Tribunale di Sassari, in data 7 febbraio 1961 sulla legittimità

costituzionale dell'art. 70 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, in

riferimento all'art. 102 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO - MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI

ECLI:IT:COST:1961:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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