Corte costituzionale

Sentenza n. 75/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1981 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della

legge 15 febbraio 1958, n. 46, come modificato dall'articolo unico

della legge 28 aprile 1967, n. 264 (Pensione di riversibilità al

vedovo di dipendente o di pensionata statale) promosso con ordinanza

emessa il 7 marzo 1977 dalla Corte dei conti - Sezione terza

giurisdizionale, sul ricorso di Turoni Pellegrino, iscritta al n. 166

del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 154 del 1978.

Udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1981 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 7 marzo 1977 - nel corso di un giudizio

promosso da Turoni Pellegrino, al quale era stata negata la pensione

di riversibilità quale vedovo di un'insegnante elementare, per avere

contratto il matrimonio quando costei aveva già superato il

cinquantesimo anno di età - la Corte dei conti ha sollevato questione

di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29, 36 e

38 della Costituzione, dell'art. 19 della legge 15 febbraio 1958, n.

46 ("Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato"), come

modificato dall'articolo unico della legge 28 aprile 1967, n. 264, e

riprodotto nel testo unico approvato col decreto del Presidente della

Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico

delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e

militari dello Stato"), "in quanto escludente dalla disapplicazione

della normativa sui requisiti legali chiesti alle vedove, già

sposatesi anteriormente al 24 febbraio 1958, la norma contenuta nel

sesto comma di detto art. 19 della legge n. 46/1958 e nel sesto comma

dell'art. 81 di detto testo unico, per la parte disponente che il

matrimonio della dante causa con il chiedente la pensione di

riversibilità sia stato contratto quando la stessa non aveva superato

i 50 anni di età".

Nell'ordinanza si deduce che avendo il ricorrente contratto

matrimonio quando il coniuge aveva superato già i 50 anni di età,

secondo la normativa impugnata, non poteva essergli concessa la

pensione di riversibilità, pur essendo egli inabile al lavoro e

ricorrendo gli altri requisiti di legge. Ciò, secondo la Corte dei

conti, contrasterebbe con le sopra citate norme di raffronto, per

contenere l'art. 19 della legge n. 46 del 1958, così come modificato

dall'articolo unico della legge n. 264 del 1967 e riprodotto nel testo

unico approvato col d.P.R. n. 1092 del 1973, una disciplina più

sfavorevole per i vedovi rispetto alle vedove, in quanto solo per le

vedove prevede una deroga al requisito dell'età in caso di matrimonio

contratto anteriormente alla pubblicazione della legge n. 46 del 1958

e non anche per i vedovi che abbiano contratto matrimonio prima di tale

pubblicazione.

Nel giudizio non vi è stata costituzione di parti davanti a

questa Corte. Considerato in diritto :

1. - La Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46

("Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato"), come

modificato dall'articolo unico della legge 28 aprile 1967, n. 264, e

riprodotto poi nell'art. 271 del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre

1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul

trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato"), "in quanto escludente dalla disapplicazione della normativa

sui requisiti legali chiesti alle vedove, già sposatesi anteriormente

al 24 febbraio 1958, la norma contenuta nel sesto comma dell'art. 11

della legge n. 46 del 1958 e nel sesto comma dell'art. 81 di detto

testo unico, per la parte disponente che il matrimonio della dante

causa con il richiedente sia stato contratto quando la stessa non

aveva superato i 50 anni di età".

Secondo l'ordinanza di rimessione, tale normativa sarebbe in

contrasto con gli artt. 3, 29, 36 e 38 della Costituzione, prevedendo

una disciplina più sfavorevole per i vedovi rispetto alle vedove.

2. - La questione non è fondata.

Le disposizioni denunciate, e cioè l'art. 19 della legge 15

febbraio 1958, n. 46, modificato dall'articolo unico della legge 28

aprile 1967, n. 264, e riprodotto, da ultimo, con modifiche, nell'art.

271 del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092, nello estendere

retroattivamente la norma che ha concesso la pensione di

riversibilità anche in caso di matrimonio contratto dopo il

collocamento a riposo del dipendente statale, ha in effetti trattato

in maniera diversa i vedovi e le vedove: infatti l'art. 19 derogava ai

requisiti di età e di durata del matrimonio solo per le vedove e non

anche per i vedovi, ai quali ultimi si sarebbero dovuti applicare,

anche per il caso predetto, gli usuali requisiti prescritti.

Senonché in prosieguo di tempo è intervenuto l'art. 11 della

legge 9 dicembre 1977, n. 903 ("Parità di trattamento tra uomini e

donne in materia di lavoro"), il quale ha stabilito, anche per i

dipendenti statali e degli enti pubblici, che "le prestazioni ai

superstiti, erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dal fondo

pensioni per i lavoratori dipendenti, sono estese, alle stesse

condizioni previste per la moglie dell'assicurato o del pensionato, al

marito dell'assicurata o della pensionata deceduta posteriormente alla

data di entrata in vigore della presente legge".

Questa Corte, con la sentenza n. 6 del 1980, ha dichiarato la

illegittimità costituzionale delle parole "deceduta posteriormente

alla data di entrata in vigore della presente legge", dando in tal

modo alla disposizione or citata effetto retroattivo.

In conseguenza di ciò le disposizioni denunciate sono venute meno

con efficacia retroattiva e la posizione dei vedovi è stata

parificata, sempre con effetto retroattivo, a quella delle vedove.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art.19 della legge 15 febbraio 1958, n.46 ("Nuove norme sulle

pensioni ordinarie a carico dello Stato"), come modificato

dall'articolo unico della legge 28 aprile 1967, n. 264 ("Modificazione

dell'art. 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante nuove norme

sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato") e dall'art. 271 del

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle

norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari

dello Stato", sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in

riferimento agli artt. 3, 29, 36 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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