Corte costituzionale

Sentenza n. 75/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/03/1974 · relatore Giulio Gionfrida

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6 dicembre 1973,

recante "Ineleggibilità a consigliere di amministrazione di ente

ospedaliero", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la

Regione siciliana, notificato il 14 dicembre 1973, depositato in

cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 20 del registro ricorsi

1973.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione

siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1974 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il ricorrente, e l'avv. Silvio De Fina, per la Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con atto notificato il 14 dicembre 1973 il Commissario dello

Stato per la Regione siciliana ricorre contro la legge sulla

"Ineleggibilità a consigliere di amministrazione di ente ospedaliero",

approvata da quella Assemblea regionale nella seduta del 6 dicembre

1973 e ne deduce l'illegittimità, per contrasto:

a) con l'art. 17 dello Statuto speciale, in quanto non rispetta i

limiti dei principi generali cui si informa la legislazione dello Stato

ed, in particolare, l'art. 9 della legge nazionale 12 febbraio 1968, n.

132 (c.d. legge ospedaliera), poiché omette di ripetere la

disposizione, in detta legge contenuta, che fa obbligo di scegliere i

componenti dei consigli di amministrazione anzidetti "tra persone

estranee ai consigli regionali";

b) con l'art. 3 della Costituzione, poiché - nell'elencazione

casistica dei soggetti ineleggibili di cui al n. 5 del proprio art. 1 -

omette di includere "altri dipendenti di enti pubblici" "come quelli

appartenenti all'Amministrazione regionale oppure ad istituti

previdenziali, assistenziali o mutualistici che abbiano rapporti

diretti con l'ente ospedaliero".

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente della Regione

siciliana con deduzioni depositate l'8 gennaio 1974, nelle quali chiede

la reiezione del ricorso del Commissario dello Stato.

Sostiene, in ordine alla prima censura, che la disposizione

(implicita) della legge impugnata - che consente l'eleggibilità dei

deputati regionali a membri dei consigli di amministrazione di enti

ospedalieri - andrebbe, in realtà, ricondotta al settore della

legislazione elettorale (ove troverebbe anche collegamento con l'altra

norma della legislazione siciliana - art. 62, terzo comma, della legge

20 marzo 1951, n. 29 che ammette, ex altero latere, l'eleggibilità

degli amministratori di enti di beneficenza alla carica di deputato

regionale).

Epperò - essendo la competenza della Sicilia, in materia

elettorale, di natura esclusiva, ex art. 3 del rispettivo Statuto -

l'unico limite da osservare sarebbe quello dei principi costituzionali.

Il quale non risulterebbe nella specie violato, atteso che nessuna

incompatibilità assoluta, tra la carica di rappresentante della

comunità politica e quella di amministratore di ente pubblico si

rinviene a livello di precetto costituzionale.

3. - D'altra parte, infondata sarebbe anche la seconda censura

relativa alla violazione dell'art. 3 della Costituzione, non essendo in

concreto ravvisabile la denunziata violazione del principio di

eguaglianza.

Conclude, pertanto, la Regione per la piena legittimità della

legge impugnata.

4. - Contrarie conclusioni ribadisce, invece, il Commissario dello

Stato per la Regione siciliana, con memoria depositata il 10 gennaio

1974. Considerato in diritto :

1. - È contestata, come in narrativa detto, dal Commissario dello

Stato per la Regione siciliana, la legittimità costituzionale della

legge sulla "Ineleggibilità a consigliere di amministrazione di ente

ospedaliero", approvata da quella Assemblea regionale nella seduta del

6 dicembre 1973: per la parte, innanzitutto, in cui risulta omesso, in

detta legge, il divieto - contenuto, invece, nell'art. 9 della legge

ospedaliera nazionale 1968, n. 132 - di scelta degli amministratori

dell'ente ospedaliero (che comprenda almeno un ospedale regionale) tra

gli appartenenti ai consigli regionali.

La violazione della normativa nazionale innanzi indicata, appunto,

evidenzierebbe il contrasto della legge impugnata con l'art. 17 dello

Statuto speciale per la Sicilia.

2. - La questione è fondata.

Va premesso che la disposizione (implicita) della legge impugnata,

che consente l'eleggibilità dei deputati dell'Assemblea regionale

siciliana a membri del consiglio di amministrazione di ente ospedaliero

- contrariamente all'assunto difensivo della Regione - non è norma che

esclusivamente inerisce al settore della legislazione elettorale, in

quanto è evidente che essa - nella misura in cui pone una regola per

la formazione di un organo dell'ospedale e, quindi, racchiude un

principio organizzatorio relativo all'ente ospedaliero - interessa il

settore, appunto, della "assistenza sanitaria", di cui all'art. 17,

lett. e, dello Statuto speciale della Regione siciliana.

Ciò posto, discende, poi, dalla natura concorrente della potestà

legislativa in tale settore attribuita alla Regione la necessità del

rispetto - nell'esercizio di detta potestà - dei principi generali cui

si informa la legislazione nazionale.

Ora, come questa Corte ha già avuto modo di affermare con sentenza

n. 88 del 1973, costituisce effettivamente "principio generale... non

derogabile dalla legislazione regionale" quello secondo cui "i consigli

di amministrazione (degli enti ospedalieri) sono ormai di composizione

di interessi eterogenei..., i quali devono perciò esservi tutti

rappresentati".

Di tale principio, rappresenta un immediato corollario ed una

puntuale applicazione la disposizione della legge nazionale che fa

divieto di scelta degli amministratori ospedalieri tra persone

appartenenti al Consiglio regionale.

Il divieto - che si rivolge, come già detto, alle sole ipotesi di

formazione di consiglio amministrativo di "ente comprendente almeno un

ospedale regionale": in cui la scelta degli eligendi è affidata in

maniera preponderante proprio al Consiglio regionale ex comma primo n.

1, art. 9 legge 1968 citata (ed analogamente con preponderanza ancora

più accentuata, all'Assemblea regionale siciliana, ex art. 5 legge

regionale 21 marzo 1973 "Norme in materia sanitaria" quale risulta a

seguito della parziale declaratoria di illegittimità di cui alla

sentenza di questa Corte n. 88 del 1973) - mira, infatti, ad evitare

che il detto potere di elettorato attivo attribuito all'organo

regionale, in ragione appunto della sua consistenza, vada anche a

congiungersi e cumularsi con l'elettorato passivo. Da questa

coincidenza invero potrebbe, evidentemente, derivare un meccanismo

suscettibile di orientare e polarizzare l'organo elettivo verso

un'unica fascia di interessi (quelli rappresentati ed introdotti dalla

Regione), rimanendo, in tal modo, contraddetta l'affermata esigenza di

eterogeneità degli interessi da rappresentare nell'ente ospedaliero.

La così comprovata natura di "principio" della norma nazionale

(art. 9, comma quarto, legge 1968 n. 132), che impone la scelta degli

amministratori anzidetti tra persone estranee all'organo regionale,

importa, quindi, l'illegittimità della legge siciliana impugnata, per

la parte, appunto, in cui a tale principio omette di uniformarsi.

3. - Altra censura (per vero, alquanto genericamente formulata) che

si rivolge alla legge siciliana in discussione - sotto il profilo, come

innanzi esposto, del contrasto con l'art. 3 della Costituzione -

investe il n. 5 dell'art. 1 per la parte in cui vi risulta omessa la

previsione dell'ineleggibilità:

a) dei dipendenti in genere dell'Amministrazione regionale;

b) dei dipendenti di istituti previdenziali, assistenziali o

mutualistici che abbiano rapporti diretti con l'ente ospedaliero.

La questione così prospettata è destituita di fondamento.

È innanzitutto erroneo, per quanto attiene alla categoria di

soggetti sub b), ritenere che la legge impugnata ne consenta la nomina

ad amministratori dell'ente ospedaliero.

Trattasi, infatti, di soggetti, sia pur implicitamente, ricompresi

nell'elencazione del successivo n. 8 dello stesso art. 1 ("coloro i

quali direttamente od indirettamente hanno parte in servizi, esazioni

di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse dell'ente"):

cui, pertanto, si estende il divieto di eleggibilità ivi stabilito.

Quanto, poi, ai soggetti sub a), l'implicita ammissione della loro

eleggibilità evidentemente non determina alcuna "disparità di

trattamento" (e quindi non realizza la denunziata violazione dell'art.

3 della Costituzione): in quanto, invece, trattasi di situazione

disciplinata in maniera conforme ai principi della legislazione

nazionale, in cui l'accesso ad organi elettivi non risulta

indiscriminatamente precluso ai soggetti dipendenti da enti superiori

rispetto a quello cui appartiene l'organo da costituire.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale della legge

"Ineleggibilità a consigliere di amministrazione di ente ospedaliero"

approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6

dicembre 1973 limitatamente alla parte in cui omette di prevedere

l'obbligo di scelta, degli amministratori dell'ente ospedaliero

ricomprendente almeno un ospedale regionale, tra persone estranee

all'Assemblea regionale;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 n. 5 della legge predetta, proposta, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, col ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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