Corte costituzionale

Sentenza n. 74/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1998 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3legge 233/1986
  • art. 4-bislegge 27/1987

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del

d.-l. 5 giugno 1986, n. 233 (Norme urgenti sulla liquidazione coatta

amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie

e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria),

convertito, con modificazioni, in legge 1 agosto 1986, n. 430 (come

sostituito dall'art. 4-bis del d.-l. 16 febbraio 1987, n. 27,

convertito, con modificazioni, in legge 13 aprile 1987, n. 148),

promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1997 dal tribunale di Roma

sul ricorso proposto da Valentini Maria Gabriella iscritta al n. 428

del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione di Valentini Maria Gabriella nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1998 il giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso depositato il 2 aprile 1996, il presidente del

Consiglio di amministrazione della Immobiliare Le Dune s.r.l., Maria

Gabriella Valentini, chiedeva - ai sensi dell'art. 3 del d.-l. 5

giugno 1986, n. 233 (Norme urgenti sulla liquidazione coatta

amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie

e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria),

convertito, con modificazioni, in legge 1 agosto 1986, n. 430 (come

sostituito dall'art. 4-bis del d.-l. 16 febbraio 1987, n. 27,

convertito, con modificazioni, in legge 13 aprile 1987, n. 148) - la

conversione in liquidazione coatta amministrativa del fallimento di

tale società, dichiarato dal tribunale di Roma con sentenza del 30

marzo 1995, sul presupposto del collegamento con la società

fiduciaria I.F.I.R. s.p.a., posta in liquidazione coatta

amministrativa con decreto ministeriale del 9 gennaio 1995.

2. - Il tribunale di Roma, ritenuta la sussistenza dell'anzidetto

collegamento, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità

costituzionale - in riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione - dell'art. 3, comma 1, del suddetto decreto-legge,

nella parte in cui non prevede - per le società indicate nell'art.

2, comma 1 (e cioè società controllanti o controllate o collegate

ad una società fiduciaria) - la conversione del fallimento

dichiarato successivamente alla data di pubblicazione del

provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della società

fiduciaria con la quale sono collegate.

Secondo il giudice rimettente la norma impugnata prevedeva

inizialmente la conversione delle sole procedure di fallimento alle

quali fossero già sottoposte, alla data di entrata in vigore del

citato decreto-legge n. 233 del 1986, le società collegate alla

società fiduciaria successivamente posta in liquidazione coatta:

tale interpretazione restrittiva è stata condivisa dalla stessa

Corte costituzionale, che nella sentenza n. 19 del 1991 - dopo aver

escluso la possibilità di una interpretazione adeguatrice - ha

dichiarato l'incostituzionalità del medesimo art. 3, comma 1, oggi

impugnato, nella parte in cui non prevede la conversione del

fallimento dichiarato dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, ma

pur sempre prima del provvedimento di liquidazione coatta della

società fiduciaria.

Nel caso di specie, invece, è avvenuto il contrario, dato che la

dichiarazione di fallimento della Immobiliare Le Dune S.r.l., pur se

non avrebbe dovuto essere adottata, è stata ugualmente pronunciata

ed ha seguito nel tempo la messa in liquidazione coatta della

società fiduciaria I.F.I.R. s.p.a. Ora la sentenza dichiarativa è

diventata inoppugnabile, non essendo stata proposta opposizione ai

sensi dell'art. 18 della legge fallimentare, per cui non è, allo

stato, previsto alcun rimedio processuale atto a consentire

l'assoggettamento della società fallita alla liquidazione coatta

amministrativa.

Ciò comporta, a giudizio del tribunale di Roma, una violazione del

principio di ragionevolezza, essendo frustrata l'esigenza di

unificazione delle procedure concorsuali riguardanti uno stesso

gruppo di società, perseguito dalla norma impugnata: poiché tale

esigenza riveste natura pubblicistica, appare irragionevole

consentire che - allorché la dichiarazione di fallimento segua la

messa in liquidazione coatta della società fiduciaria collegata a

quella fallita - l'esigenza suddetta possa venire soddisfatta solo

mediante un rimedio attivabile ad esclusiva istanza di parte e, per

di più, entro ristretti termini di decadenza.

3. - Nel giudizio avanti la Corte costituzionale si è costituita

la ricorrente Maria Gabriella Valentini ed è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato.

La difesa della ricorrente chiede che la questione sia dichiarata

inammissibile, ritenendo che la norma impugnata sia chiara ed

inequivocabile: là dove essa dispone che "le procedure di

fallimento alle quali sono già assoggettate le società di cui agli

artt. 1 e 2 sono convertite in procedura di liquidazione coatta

amministrativa", si riferisce a procedure che esistono in quanto ci

sia già la sentenza dichiarativa di fallimento. Perciò ogni

discorso sulla possibilità o meno dell'opposizione viene ad essere

estraneo, tanto più che il tribunale non è tenuto a revocare il

fallimento, ma è chiamato a stabilire la necessità della sua

conversione sulla base dei collegamenti previsti dal decreto-legge n.

233 del 1986. Aggiunge la parte privata che il momento in cui i

fallimenti sono dichiarati è indifferente, perché sono convertite

le procedure e non i fallimenti in se stessi, e che proprio perché

la finalità della norma impugnata è l'unificazione delle procedure

ed è di natura pubblicistica, "ogni indagine introspettiva sulle

società (a parte l'acquisizione della loro qualitas di controllate,

controllanti, unidirezionali o finanziate) è un fuor d'opera".

4. - L'Avvocatura dello Stato chiede, invece, che la questione sia

dichiarata infondata.

La difesa erariale ritiene - come il giudice rimettente - che la

norma impugnata impedisca la conversione delle società collegate

dichiarate fallite dopo la messa in liquidazione coatta della

società fiduciaria "madre", ma - al contrario di quest'ultimo -

considera tale impedimento ragionevole, poiché rappresenta il

risultato di un bilanciamento discrezionale, operato dal legislatore,

con il principio dell'intangibilità del giudicato. Infatti, "nei

procedimenti fallimentari in cui il collegamento avrebbe potuto

essere ab origine efficacemente dedotto (quelli relativi a collegate

a fiduciarie già poste in liquidazione), la deduzione (proposta o

non) viene preclusa dal giudicato. In quelli in cui non avrebbe

potuto essere dedotto (società collegate a fiduciarie non ancora in

liquidazione), la deduzione viene resa di contro proponibile" sotto

forma di conversione. Considerato in diritto

1. - Il tribunale di Roma ritiene irragionevole, e perciò

contrastante con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, l'art. 3,

comma 1, del d.-l. 5 giugno 1986, n. 233 (Norme urgenti sulla

liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle

società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di

gestione fiduciaria), convertito, con modificazioni, in legge 1

agosto 1986, n. 430 (come sostituito dall'art. 4-bis del d.-l. 16

febbraio 1987, n. 27, convertito, con modificazioni, in legge 13

aprile 1987, n. 148), nella parte in cui non prevede - per le

società indicate nell'art. 2, comma 1, dello stesso decreto-legge (e

cioè società controllanti o controllate o collegate ad una società

fiduciaria) - la conversione del fallimento dichiarato

successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento di

liquidazione coatta amministrativa della società fiduciaria con la

quale sono collegate.

2. - La questione è inammissibile.

Il decreto-legge n. 233 del 1986 dispone che le società fiduciarie

e le società fiduciarie e di revisione che versino in stato di

insolvenza - o per le quali sia stata pronunciata la revoca

dell'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge 23 novembre

1939, n. 1966 (Disciplina delle società fiduciarie e di revisione) -

siano assoggettate a liquidazione coatta amministrativa, con

esclusione del fallimento (art. 1); alla medesima procedura devono

essere sottoposte le società controllanti o controllate o collegate

ad esse (art. 2).

La norma ora impugnata (art. 3) prevede, poi, per le società

collegate ad una società fiduciaria che siano già sottoposte a

fallimento, che questo sia convertito in procedura di liquidazione

coatta amministrativa allorché successivamente venga posta in

liquidazione coatta la società fiduciaria "madre". Ciò al fine di

realizzare la finalità ispiratrice dell'intero decreto-legge, nel

senso che tutte le società appartenenti ad uno stesso gruppo siano

sottoposte al medesimo tipo di procedura concorsuale voluta dal

legislatore, e cioè la liquidazione coatta.

Questa Corte, con la sentenza n. 19 del 1991, è intervenuta per

eliminare l'irragionevole esclusione dalla possibilità di

conversione delle procedure relative alle società collegate ad una

fiduciaria, che siano dichiarate fallite dopo l'entrata in vigore del

citato decreto-legge. Il tribunale di Roma invoca con la presente

ordinanza un analogo intervento, per correggere un ulteriore elemento

di irrazionalità che reputa presente nella stessa norma, e cioè la

mancata previsione della conversione delle procedure relative alle

società dichiarate fallite dopo la sottoposizione a liquidazione

coatta della società "madre".

3. - Nel caso di specie, peraltro, si verte in una situazione

diversa da quella sottesa alla citata pronuncia di questa Corte, che

riguardava l'ipotesi di conversione prevista nell'art. 3 per i

fallimenti legittimamente pronunciati in precedenza; si è, ora,

verificata un'altra ipotesi per la mancata applicazione di una

diversa norma (l'art. 2 della legge in esame), in quanto - dopo che

la società fiduciaria "madre" era stata posta in liquidazione coatta

amministrativa - la società collegata alla precedente è stata

dichiarata fallita anziché essere posta anch'essa in liquidazione

coatta, come chiaramente stabilito dal citato art. 2.

È determinante, quindi, rilevare che nel presente caso non si

tratta di una intrinseca irrazionalità della norma denunziata (art.

3), ma della violazione di fatto del disposto dell'art. 2, a cui si

poteva rimediare proponendo tempestivamente contro la sentenza

l'opposizione prevista dall'art. 18 della legge fallimentare.

Poiché ciò non è avvenuto, la sentenza dichiarativa di

fallimento, che non doveva essere pronunciata, è tuttavia divenuta

inoppugnabile, producendo una situazione patologica per la quale il

legislatore non ha disposto altri specifici strumenti correttivi.

4.- Tale situazione dev'essere risolta non dalla Corte

costituzionale, che non può essere chiamata a intervenire su

corrette norme giuridiche al fine di fornire ulteriori rimedi alla

loro errata applicazione, ma dai giudici ordinari, cui spetta

stabilire quale natura e quali effetti debbano riconoscersi - in base

alla normativa speciale ed al sistema complessivo, nonché alla luce

degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali - alla sentenza

dichiarativa di fallimento, erroneamente emessa nella predetta

fattispecie.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, comma 1, del d.-l. 5 giugno 1986, n. 233 (Norme urgenti

sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e

delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di

gestione fiduciaria), convertito, con modificazioni, in legge 1

agosto 1986, n. 430 (come sostituito dall'art. 4-bis del d.-l. 16

febbraio 1987, n. 27, convertito, con modificazioni, in legge 13

aprile 1987, n. 148), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo

comma, della Costituzione, dalla sezione fallimentare del tribunale

di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Malvica

Depositato in cancelleria il 26 marzo 1998.

Il cancelliere: Malvica

ECLI:IT:COST:1998:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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