Corte costituzionale

Sentenza n. 74/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/03/1996 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 971, ultimo

comma, codice civile, promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1994

dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Rinaldi Vincenzo

contro Barone Elvira ed altri, iscritta al n. 601 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Barone Giovannina ed altri, nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1996 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Orazio Russo per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio di cassazione, promosso da Vincenzo

Rinaldi, concedente, contro Elvira Barone e altri, enfiteuti, per

l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Salerno che

aveva rigettato l'opposizione del ricorrente avverso l'ordinanza

pretorile di determinazione del capitale di affranco di un fondo

concesso in enfiteusi in base a un rapporto costituito in data

posteriore al 28 ottobre 1941, la Corte di cassazione, con ordinanza

del 13 luglio 1994, pervenuta alla Corte costituzionale il 30 agosto

1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 42 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 971, ultimo comma, cod.civ., in

quanto - nel disporre che l'affrancazione si opera mediante il

pagamento di una somma di denaro risultante dalla capitalizzazione

del canone annuo sulla base dell'interesse legale - non prevede

l'aggiornamento periodico del canone enfiteutico, e quindi del

capitale di affranco, mediante l'applicazione di coefficienti di

maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con ragionevole

approssimazione, la corrispondenza con la realtà economica

effettiva.

Sul presupposto che la determinazione del capitale di affranco deve

essere fatta con riguardo alla data della domanda di affrancazione,

nella specie proposta il 2 novembre 1972, la corte del merito aveva

ritenuto esatto il calcolo effettuato dal consulente tecnico di

ufficio sulla base del canone determinato ai sensi dell'art. 2 della

legge 18 dicembre 1970, n. 1138, modificato dall'art. 1 della legge

14 giugno 1974, n. 270, e rivalutato con l'applicazione dei

coefficienti di aggiornamento dei redditi dominicali stabiliti dalla

commissione censuaria centrale per l'anno 1972, a norma della legge

20 ottobre 1954, n. 1044.

Ad avviso del giudice rimettente, la premessa assunta dalla corte

d'appello non è più sostenibile dopo l'entrata in vigore della

legge 22 luglio 1966, n. 607, che nell'art. 5, quarto comma, collega

l'effetto estintivo dell'enfiteusi non più al momento della domanda,

ma al momento della notifica dell'ordinanza pretorile di

affrancazione prevista dall'art. 4, quarto comma. Nella specie

l'ordinanza è intervenuta soltanto nel 1986, quando il detto

meccanismo di aggiornamento annuale dei canoni enfiteutici era da

tempo cessato in seguito all'abrogazione della legge citata n. 1044

del 1954, disposta dall'art. 58 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637.

Venuto meno il meccanismo di rivalutazione che integrava il criterio

di calcolo del prezzo di affrancazione previsto dall'art. 1 della

legge n. 270 del 1974, questa norma è stata dichiarata

incostituzionale in parte qua dalla sentenza n. 406 del 1988.

La Corte di cassazione ritiene che la dichiarazione di

illegittimità costituzionale abbia determinato la reviviscenza

dell'art. 971, ultimo comma, cod.civ., che era stato abrogato - anche

in relazione alle enfiteusi costituite dopo il 28 ottobre 1941 -

dalla legge colpita dalla sentenza ora citata. Senonché la

disposizione del codice è a sua volta affetta dal medesimo vizio di

costituzionalità perché non prevede alcun sistema di aggiornamento

del canone enfiteutico, base di calcolo del capitale di affranco, ai

mutati valori monetari.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono

costituiti gli enfiteuti chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile e infondata.

Il primo motivo ha carattere assorbente, in quanto contesta

l'esistenza dell'oggetto della sollevata questione di

costituzionalità. Si obietta che la sentenza n. 406 del 1988 non ha

annullato sic et simpliciter la norma impugnata, ma l'ha censurata,

con una pronuncia additiva di principio, nella parte in cui non

prevede un meccanismo di aggiornamento periodico del valore di

riferimento prescelto dalla legge del 1974 per la determinazione del

canone enfiteutico. La legge è rimasta intatta nella parte in cui

sostituisce un diverso sistema di affranco a quello previsto

dall'art. 971, ultimo comma, cod.civ., del quale pertanto resta ferma

l'abrogazione.

Ad abundantiam è contestata anche la premessa da cui muove la

Corte di cassazione nel sollevare la questione, cioè

l'interpretazione dell'art. 5, terzo e quarto comma, della legge n.

607 del 1966 nel senso di uno spostamento del termine di riferimento

dell'effetto estintivo dell'enfiteusi dalla data di presentazione

della domanda alla data della notifica dell'ordinanza pretorile di

affrancazione. Si obietta che il citato art. 5 riguarda soltanto

l'opponibilità dell'affrancazione ai terzi, non i rapporti tra le

parti, come si argomenta, in linea di interpretazione storica, dalla

disposizione corrispondente dell'art. 15, terzo comma, della legge 11

giugno 1925, n. 998; in linea di interpretazione letterale, dal terzo

comma del citato art. 4, il quale dispone la sospensione del rapporto

di enfiteusi dalla data del deposito della somma determinata dal

pretore quale capitale di affranco; infine, in linea di

interpretazione logico-sistematica, dai principii dell'ordinamento in

materia di retroattività processuale delle sentenze e di esercizio

dei diritti potestativi.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata inammissibile e infondata.

L'interveniente osserva che l'art. 971, ultimo comma, cod.civ., è

stato abrogato non tanto dall'art. 1 della legge del 1974,

concernente la determinazione del canone per le enfiteusi costituite

dopo il 28 ottobre 1941, quanto dall'art. 9 della legge n. 1138 del

1970, secondo cui "l'affrancazione si opera in ogni caso mediante il

pagamento di una somma pari a quindici volte l'ammontare del canone":

norma che dalla sentenza più volte citata non è stata minimamente

incisa.

Questa è la norma applicabile, come in effetti è stata applicata,

nella specie. Invero, dovendo il capitale di affranco essere

determinato con riguardo alla data di presentazione della domanda di

affrancazione, a quella data era ancora possibile integrare - in

conformità del precetto successivamente statuito dalla sentenza n.

406 del 1988 - l'art. 2 della legge n. 1138 del 1970, modificato

dall'art. 1 della legge n. 270 del 1974, con i coefficienti di

rivalutazione del canone stabiliti dalla commissione censuaria

centrale secondo la legge n. 1044 del 1954. Considerato in diritto

1. - La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento all'art.

42 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 971,

ultimo comma, cod.civ., in quanto - nel disporre che l'affrancazione

si opera mediante il pagamento di una somma di denaro risultante

dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse

legale - non prevede l'aggiornamento periodico del canone

enfiteutico, e quindi del capitale di affranco, mediante

l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne

adeguata, con ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la

realtà economica effettiva.

2. - La questione è inammissibile.

Il giudice rimettente ritiene che, per le enfiteusi costituite dopo

il 28 ottobre 1941, in conseguenza della dichiarazione di

illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 giugno 1974,

n. 270 (aggiunto come terzo comma all'art. 2 della legge 18 dicembre

1970, n. 1138), pronunciata con sentenza n. 406 del 1988, sia

ritornata in vigore la norma citata del codice civile, di guisa che

si sarebbe riprodotto nell'ordinamento lo stato di diritto censurato

dalla sentenza citata perché mancante di un meccanismo di

aggiornamento del canone enfiteutico, e quindi del capitale di

affranco, ai mutamenti del potere di acquisto della moneta.

Impregiudicata ogni questione circa la possibilità di reviviscenza

di norme abrogate da disposizioni dichiarate incostituzionali,

importa qui osservare che la sentenza n. 406 del 1988 ha colpito la

norma impugnata non per ciò che dispone, ma per ciò che omette di

disporre. L'art. 1 della legge n. 270 del 1974 è rimasto intatto

nella parte in cui determina, in relazione a una regola di calcolo

diversa da quella del codice civile, l'ammontare minimo del canone

enfiteutico, sulla base del quale si computa il capitale di

affrancazione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 1138 del 1970, non

toccato né dalla sentenza n. 145 del 1973, né dalla sentenza n. 406

del 1988. In forza di quest'ultima norma, applicabile "in ogni caso",

l'art. 971, ultimo comma, cod.civ., è stato definitivamente

abrogato, fin dal 1970, per tutti i rapporti di enfiteusi.

Né varrebbe replicare che la mancata integrazione legislativa

dell'art. 1 della legge n. 270 del 1974 in conformità della sentenza

n. 406 del 1988 ha reso inapplicabile l'art. 9 della legge n. 1138

del 1970. Anzitutto, tale situazione (provvisoria) di

inapplicabilità della norma per difetto di un presupposto

applicativo (aggiornamento del canone enfiteutico), anche se fosse

vera, non potrebbe comportare l'asserita reviviscenza dell'art. 971,

ultimo comma, cod.civ. In secondo luogo si deve rammentare che "la

dichiarazione di illegittimità costituzionale di una omissione

legislativa - com'è quella ravvisata nell'ipotesi di mancata

previsione, da parte della norma di legge regolatrice di un diritto

costituzionalmente garantito, di un meccanismo idoneo ad assicurare

l'effettività di questo - mentre lascia al legislatore,

riconoscendone l'innegabile competenza, di introdurre e di

disciplinare anche retroattivamente tale meccanismo in via di

normazione astratta, somministra essa stessa un principio cui il

giudice comune è abilitato a fare riferimento per porre frattanto

rimedio all'omissione in via di individuazione della regola del caso

concreto" (sentenza n. 295 del 1991; ordinanza n. 272 del 1993).

Pertanto la questione va dichiarata inammissibile per inesistenza

dell'oggetto del sollevato incidente di costituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 971, ultimo comma, codice civile, sollevata, in riferimento

all'art. 42 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mengoni

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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