Corte costituzionale

Sentenza n. 74/1982

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/04/1982 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2598, n. 2,

cod. civ. (atti di concorrenza sleale) promosso con ordinanza emessa il

5 novembre 1975 dal Pretore di Verona sul ricorso proposto da Gozzi

Renato contro Zenari Alfredo ed altri e con l'intervento dell'Azienda

generale servizi municipalizzati, iscritta al n. 125 del registro

ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 78 del 24 marzo 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Provvedendo con decreto 15 marzo 1975 sul ricorso di pari

data, inteso dall'avv. Renato Gozzi a conseguire ex art. 700 cod. proc.

civ. l'immediata inibizione, alle imprese funebri private di Verona

gestite da Zenari Alfredo, Segala Umberto e Bonizzato Alfredo e dalla

Ditta Zumerle e, per quanto, occorrer possa, alla ditta Grafiche Testi,

dell'affissione di manifesto il cui testo era riprodotto nel ricorso,

il Pretore di Verona accolse la istanza e provocò avanti a sé il

contraddittorio, nel quale spiegò intervento "Azienda generale dei

servizi municipalizzati del Comune di Verona chiedendo confermarsi

l'inibizione e, in ogni caso, inibirsi alle imprese funebri private

resistenti e a chiunque altro, ai sensi degli artt. 2598 e 2599 cod.

civ. e 700 cod. proc. civ., l'affissione del manifesto e alla Ditta

Grafiche Testi di stampare ulteriori manifesti con il testo uguale a

quello del manifesto de quo.

2. - Con ordinanza 5 novembre 1975, comunicata il 21 e notificata

il 24 dello stesso mese di novembre, pubblicata nella G.U. n. 78 del 24

marzo 1976 e iscritta al n. 125 R.O. 1976, 1) confermò l'inibitoria

provvisoria e 2) giudicò rilevante e non manifestamente infondata la

questione, sollevata d'ufficio, di legittimità, in riferimento

all'art. 21 comma 1 Cost., dell'art. 2598 n. 2 cod. civ. nella parte in

cui vieta la diffusione di notizie e di apprezzamenti sull'attività di

un concorrente idonei a determinare il discredito di questo le quante

volte "l'attività concorrenziale che verrebbe a subire un discredito

dalla divulgazione della notizia o dell'apprezzamento sia non una ditta

privata bensì un'azienda municipalizzata la cui gestione, data la

connessione con l'ente pubblico Comune, non può non essere sottoposta

al sindacato dei cittadini legittimamente esercitato - quale forma di

controllo pubblico democratico - attraverso tutti i mezzi riconosciuti

legittimi sia dalla Costituzione della Repubblica sia dalle norme

penali".

3. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato il 12 febbraio 1976, nel quale l'Avvocatura generale dello

Stato ha concluso per la infondatezza della proposta questione sul

riflesso che la qualità di ente pubblico rivestita dal concorrente non

giova a dire legittima la sua attività concorrenziale e che non può

confondersi la situazione del cittadino qualunque, cui non è fatto

divieto di controllo critico sulla conduzione della impresa, con quella

in cui versa il concorrente dell'impresa municipalizzata, la quale deve

pur rispettare le regole del gioco economico. Considerato in diritto :

4. - Poiché oggetto del contraddittorio avanti il Pretore di

Verona, investito della richiesta del solo provvedimento d'urgenza, era

soltanto la conferma, la modifica o la revoca del provvedimento

d'urgenza, emesso ex art. 700 cod. proc. civ. con decreto, la

conferma, pronunciata con il primo capo della ordinanza 5 novembre

1975, esauriva i poteri del Pretore di Verona, il quale non era quindi

legittimato a sollevare d'ufficio la questione di costituzionalità.

Questione che - senza discendere a valutarne la fondatezza - deve

giudicarsi inammissibile (sent. 186/1976).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2598 n. 2 cod. civ. sollevata, in riferimento all'art. 21

comma 1 Cost., con ordinanza 5 novembre 1975 del Pretore di Verona.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

- LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA

- VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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