Corte costituzionale

Sentenza n. 74/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/03/1974 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 27, primo

comma, e 28, ultima parte, della legge 13 dicembre 1965, n. 1366 (Norme

sull'avanzamento degli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica

sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1971 dal

Consiglio di Stato - Sezione IV - sul ricorso di Messineo Vincenzo

contro il Ministero dell'interno, iscritta al n. 439 del registro

ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 16 del 19 gennaio 1972.

Visti gli atti di costituzione del Ministero dell'interno e di

Messineo Vincenzo;

udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1974 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

uditi l'avv. Giovanni Motzo, per il Messineo, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Antonino Terranova, per il Ministero

dell'interno.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

A seguito di ricorso - proposto dal tenente colonnello di p.s.

Vincenzo Messineo, avverso il provvedimento del Ministero dell'interno,

che lo aveva escluso dalle aliquote degli ufficiali da valutare per

l'avanzamento "per non aver compiuto il prescritto periodo di comando

effettivo di reparto" l'adito Consiglio di Stato, sez. IV

giurisdizionale, in accoglimento di eccezione del ricorrente, con

ordinanza 7 maggio 1971 - ritenutane la rilevanza nel giudizio in corso

e la non manifesta infondatezza - ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 27, comma primo, e 28, ultima

parte, della legge 13 dicembre 1965, n. 1366 - ove, appunto, è

previsto il "comando di reparto" quale condizione per l'ammissione alle

procedure di avanzamento - dubitando che il sistema da tali norme

apprestato (in considerazione, soprattutto, del fatto che è rimesso

alla discrezionalità dell'Amministrazione il conferire o meno il

comando anzidetto) violi i precetti di cui agli artt. 3 e 97 della

Costituzione.

Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza

indicata ed instaurato il giudizio innanzi alla Corte, si sono, in

questo, costituiti il Ministero dell'interno ed il tenente colonnello

Messineo.

I quali hanno, rispettivamente, concluso il primo, per la

legittimità delle disposizioni impugnate ed, il secondo, nel senso,

invece, della fondatezza della questione così come sollevata dal

giudice a quo. Considerato in diritto :

1. - Il prospettato quesito di costituzionalità investe - come in

narrativa detto - gli artt. 27, comma primo, e 28, ultima parte, della

legge 13 dicembre 1965, n. 1366, recante "Norme sull'avanzamento degli

ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza"

La legittimità delle disposizioni sopraindicate viene, in

particolare, in discussione - in relazione agli artt. 3 e 97 della

Costituzione - per la parte in cui esse pongono, tra i requisiti per

l'ammissione del dipendente alle procedure di avanzamento, quello del

compimento del prescritto periodo (nella specie di anno 2 ex tabella I

n. 1 allig. legge citata) di comando effettivo di reparto.

Rileva il giudice a quo (e la considerazione è condivisa ed

ampliata dalla parte privata nelle depositate memorie) che nessun

obbligo è fatto all'Amministrazione di predisporre un sistema

obiettivo di turni per il conferimento dei detti comandi a scadenze

prestabilite.

Epperò il fatto che tale conferimento resti, in definitiva,

"rimesso alla potestà latamente discrezionale della pubblica

amministrazione" lascerebbe ipotizzare violazione del principio di

uguaglianza (per l'evenienza che risultino in tal modo discriminati

ufficiali aventi posizioni analoghe) ed, inoltre vulnerazione del

principio di imparzialità e buon'amministrazione, di cui all'art. 97

della Costituzione.

2. - La questione è priva di fondamento.

Ed, invero - astrazione facendo dalla considerazione che la

valutazione dell'idoneità del soggetto, che è alla base del

conferimento del comando, evidentemente non potrebbe conciliarsi con un

sistema di turni meccanicamente e rigidamente predisposto - resta

l'ulteriore ed assorbente rilievo che la discrezionalità

dell'Amministrazione (quale nella specie effettivamente ed

opportunamente si rinviene) non è senza controlli né rimedi.

È fatta, invero, sempre salva, per l'interessato, la facoltà del

ricorso al giudice amministrativo, ove sussistano posizioni analoghe

con altri dipendenti, ovvero l'affidamento dell'incarico in concreto

operato non risulti conforme a criteri di logica e buon'amministrazione

e, quindi, devii dal binario entro cui l'azione amministrativa

costantemente è tenuta a rimanere orientata perché non ne resti

interrotto l'imprescindibile collegamento con il pubblico interesse.

Nessuna violazione, pertanto sussiste dei precetti costituzionali

sopra indicati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione sollevata con l'ordinanza 7

maggio 1971 del Consiglio di stato della legittimità costituzionale

degli artt. 27, primo comma, e 28, ultimo comma, della legge 13

dicembre 1965, n. 1366 (Norme sull'avanzamento degli ufficiali del

corpo delle guardie di pubblica sicurezza), in riferimento agli artt. 3

e 97 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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