Corte costituzionale

Sentenza n. 74/1966

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/06/1966 · relatore Nicola Jaeger

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge

19 gennaio 1963, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1965

dal Pretore di Cinquefrondi nel procedimento penale a carico di Bombino

Girolamo, iscritta al n. 209 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 326 del 31 dicembre 1965.

Udita nella camera di consiglio del 5 maggio 1966 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento di opposizione a decreto penale a

carico di Bombino Girolamo, imputato del reato preveduto dall'art. 4

della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per avere omesso di corrispondere

al lavoratore Pasquale Pulitano', rimasto vittima di un infortunio

mentre lavorava alle sue dipendenze, le competenze previste dalla

legge, il Pretore di Cinquefrondi pronunciava una ordinanza in data 28

maggio 1965, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte

costituzionale per la pronuncia sulla questione di legittimità

costituzionale della norma contenuta nell'art. 4 della legge sopra

indicata, in relazione agli articoli 38 e 36 della Costituzione.

L'ordinanza veniva notificata in data 8 giugno 1965 al Presidente

del Consiglio dei Ministri, comunicata il 24 settembre e il 5 novembre

1965 rispettivamente ai Presidenti della Camera dei Deputati e del

Senato e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 326 del 31 dicembre

1965.

Davanti alla Corte non si costituivano ne il Bombino né il

Pulitano', e neppure faceva intervento l'Avvocatura generale dello

Stato per il Presidente del Consiglio dei Ministri. Pertanto il

Presidente della Corte disponeva, in applicazione dell'art. 26, secondo

comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 9, primo comma,

delle "Norme integrative per i giudizi", la convocazione della Corte in

camera di consiglio per la decisione della questione. Considerato in diritto :

Con una recente sentenza - la quale non poteva essere nota ancora

al Pretore di Cinquefrondi al momento della pronuncia della ordinanza

oggetto del presente giudizio (28 maggio 1965), essendo stata

depositata in cancelleria successivamente a quella data (9 giugno 1965)

- la Corte ha avuto occasione di pronunciarsi in merito alla

legittimità costituzionale della disposizione ora denunciata, ma

soltanto in riferimento agli articoli 3, primo comma, 23 e 38, quarto

comma, della Costituzione, richiamati nella ordinanza di rimessione del

Pretore di Ferrara.

Nel caso in esame, l'ordinanza del Pretore di Cinquefrondi non

soltanto solleva la medesima questione di legittimità in relazione al

quarto comma dell'art. 38 della Costituzione, ma richiama anche l'art.

36 di questa, "dove è sancito che il lavoratore ha diritto ad una

retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro

effettivamente prestato, per cui, se il lavoratore non presta la sua

opera, il datore di lavoro, per il precetto costituzionale citato, non

è tenuto a corrispondere la retribuzione".

Per quanto concerne la supposta violazione della norma contenuta

nell'art. 38, comma quarto, della Costituzione, la Corte non ritiene di

doversi discostare dalla decisione contenuta nella già ricordata

sentenza n. 44 del 1965. Le considerazioni esposte nella motivazione

di essa valgono infatti anche per la soluzione della questione proposta

dal Pretore di Cinquefrondi; in particolare, deve ribadirsi il

principio che, se il quarto comma dell'art. 38 della Costituzione,

inteso a concedere maggiori garanzie ai prestatori d'opera, impone

obblighi allo Stato e ad organi e istituti da questo predisposti od

integrati, non vieta certamente che esso intervenga mediante apposite

leggi a dare attuazione a tali fini anche imponendo alcune prestazioni

a carico degli imprenditori, come è accaduto ed accade frequentemente

proprio in materia di assicurazioni sociali.

In quanto alla prospettata violazione delle norme contenute

nell'art. 35 della Costituzione occorre tenere presente che anche la

interpretazione delle sue disposizioni, al pari di quella di qualsiasi

altra norma giuridica, non può riferirsi soltanto alla formulazione

del singolo precetto, isolato dal contesto, ma deve integrarsi con il

riferimento al sistema in cui esso si trova inserito, e quindi tota

lege perspecta, come suggeriva l'antico insegnamento.

Non è dubbio che la disposizione citata afferma il diritto del

lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità

del suo lavoro; ma questa proporzione deve essere intesa tenendosi

conto della sufficienza della retribuzione stessa ad assicurare al

lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Ed è chiaro che sarebbe impossibile accertare l'osservanza di tale

principio facendo riferimento alle prestazioni d'opera avvenute in ogni

singola giornata del rapporto di lavoro, il quale non viene risolto nei

casi di infortunio sul lavoro, di malattia, di gravidanza, di

puerperio, se non sotto certe modalità e garanzie appropriate.

Come è già stato precisato nella precedente sentenza, quando il

rapporto non venga risolto, e le leggi speciali non prevedano la

immediata corresponsione delle prestazioni assicurative al lavoratore

infortunato, si deve ritenere conforme all'orientamento generale della

legislazione ed ai principi costituzionali la imposizione

all'imprenditore dell'obbligo di corrispondere al primo una

retribuzione per il breve periodo di carenza di tali prestazioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della norma contenuta nell'art. 4 della legge 19 gennaio 1963, n. 15,

recante "Modifiche e integrazioni al R.D. 17 agosto 1935, n. 1765:"

Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul

lavoro e delle malattie professionali, e successive modificazioni ed

integrazioni", nonché al D.L. luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450:

"Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro agricolo "e successive modificazioni ed integrazioni", in

riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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