Corte costituzionale

Sentenza n. 74/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1957 · relatore Giovanni Cassandro

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei DD. PP. RR. 24

dicembre 1951, nn. 1478, 1481 e 1487, in riferimento alle norme

contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione e 27

della legge 12 maggio 1950, n. 230, promosso con ordinanza 18 aprile

1956 del Tribunale di Cosenza nella causa civile vertente tra

Boscarelli Raffaella e l'Opera valorizzazione Sila, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 188 del 28 luglio 1956 ed

iscritta al n. 219 del Registro ordinanze 1956.

Vista la dichiarazione d'intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del

giudice Giovanni Cassandro;

uditi gli avvocati Ugo Brasiello e Antonio Sorrentino ed i

sostituti avvocati generali dello Stato Francesco Agrò e Attilio

Inglese.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951,

n. 1478, vari terreni siti nel comune di Acri furono espropriati in

danno di Michele e Vincenzo Sprovieri e trasferiti nel possesso

dell'Opera per la valorizzazione della Sila.

Sprovieri Michele propose opposizione contro l'esproprio,

sostenendo che alcuni dei terreni scorporati non dovevano considerarsi

ormai più di sua proprietà perché donati alla di lui figlia

Raffaella in contemplazione del matrimonio con Boscarelli Michele

giusta atto del notaio Mazzei del 18 maggio 1950.

Dell'opposizione, però, l'Opera Sila non tenne alcun conto.

Di qui la causa instaurata davanti al Tribunale di Cosenza da

Boscarelli Raffaella nei confronti dell'Opera per la valorizzazione

della Sila con atto di citazione del 27 gennaio 1955. La Boscarelli

chiedeva al Tribunale il riconoscimento attuale del suo diritto di

proprietà sui terreni in parola e la condanna dell'Opera al rilascio

degli stessi ed al risarcimento dei danni.

L'Opera si costituiva a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ed

eccepiva, pregiudizialmente, l'inammissibilità della domanda attrice

sia perché tendente ad ottenere dal giudice ordinario un sindacato

giurisdizionale su di un atto avente forza di legge, sia perché

diretta ad ottenere una reintegrazione in forma specifica. Nel merito

l'Opera chiedeva il rigetto della domanda perché infondata.

Nel corso di giudizio la Boscarelli, sul presupposto che il giudice

ordinario non avesse il potere di esaminare e decidere le questioni

prospettate dalle parti, chiedeva la rimessione degli atti alla Corte

costituzionale.

Il Tribunale, con ordinanza del 18 aprile 1956, depositata il 18

maggio successivo, ha accolto l'eccezione dell'attrice e rimesso gli

atti del procedimento a questa Corte.

L'ordinanza, notificata il 7 giugno 1956 all'Avvocatura dello Stato

di Catanzaro, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché ai

Presidenti del Senato e della Camera, è stata pubblicata, per

disposizione del Presidente della Corte costituzionale, nella Gazzetta

Ufficiale del 28 luglio 1956, ma prima ancora di questa data, il 25

giugno 1956, l'Opera per la valorizzazione della Sila, rappresentata e

difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, ha depositato nella

cancelleria della Corte costituzionale le sue deduzioni, sostenendo

preliminarmente l'inammissibilità della questione di legittimità:

a) per avere il Tribunale di Cosenza rimesso alla Corte

costituzionale una questione non sorta nel corso del giudizio con

carattere di incidentalità rispetto alla questione di merito;

b) per avere il Tribunale di Cosenza rimesso gli atti alla Corte

prima ancora di aver affrontato altre questioni, la cui risoluzione

avrebbe potuto portare alla definizione del giudizio, e cioè prima

ancora di aver indagato se l'art. 27 della legge Sila fosse stato o

meno modificato dall'art. 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333.

Nel merito la difesa dello Stato sostiene che la disposizione

dell'ora citato art. 4 della legge n. 333 del 1951, secondo cui tutte

le donazioni posteriori al 15 novembre 1949 sono nulle, trova

applicazione anche nei confronti delle espropriazioni eseguite in

virtù della legge Sila; che la data di emanazione dei decreti

legislativi non è la data di pubblicazione, e che, comunque, non va

nemmeno confusa la data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale con

la data della effettiva distribuzione della stessa.

L'Opera chiede, pertanto, in via principale, che la Corte

costituzionale dichiari l'improponibilità o quanto meno

l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale o

che, subordinatamente, affermi la piena legittimità costituzionale del

decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1478.

2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel

presente giudizio, depositando le sue deduzioni il 25 giugno 1956, ed

ha aderito alle tesi di diritto svolte e alle conclusioni prese

dall'Avvocatura generale dello Stato nell'interesse dell'Opera per la

valorizzazione della Sila.

3. - Raffaella Boscarelli, rappresentata e difesa dagli avvocati

Brasiello e Sorrentino, nelle deduzioni, depositate il 9 agosto 1956,

sostiene, in via principale, l'illegittimità costituzionale dell'art.

5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, con cui si demanda al Governo di

provvedere, con decreti aventi valore di legge ordinaria, alle

espropriazioni e ai trasferimenti dei terreni a favore dell'Opera Sila,

perché in contrasto con gli artt. 76, 77, 24 e 113 della Costituzione.

Nella subordinata ipotesi, poi, in cui volesse riconoscersi il

valore di legge agli atti di esproprio, la Boscarelli ha dedotto

l'eccesso di delega dei decreti di esproprio:

a) per avere, contro il disposto dell'art. 27 della legge Sila,

assoggettato allo scorporo terreni inespropriabili, come i terrreni a

lei donati in contemplazione del suo matrimonio;

b) per essere stato emanato lo stesso decreto oltre il termine del

31 dicembre 1951, prescritto dall'art. 5 della legge Sila, e

precisamente oltre il 30 gennaio 1952.

4. - L'Avvocatura dello Stato, in una memoria depositata il 14

marzo 1957, ha ribadito le proprie tesi, insistendo soprattutto

sull'improponibilità e inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale.

Anche la Boscarelli ha depositato, in data 13 marzo 1957, una

memoria difensiva nella quale, tra l'altro, mette in evidenza che tra

la legge 21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio), e la legge 12

maggio 1950, n. 230 (legge Sila), sussistono notevoli differenze che

impongono di tenere i due testi legislativi fra loro ben distinti,

sicché l'art. 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333, contenente norme

interpretative e integrative della legge stralcio, non può applicarsi

ai casi regolati dalla legge Sila.

5. - Nella discussione orale del 28 marzo 1957, le parti hanno

ribadito le loro tesi, illustrando gli argomenti già svolti negli

scritti difensivi. Considerato in diritto :

1. - L'eccezione sollevata anche in questo giudizio dall'Avvocatura

dello Stato dell'improponibilità della questione di legittimità

costituzionale dei decreti delegati di esproprio per il motivo che essa

formerebbe una sola cosa con l'oggetto principale della controversia

dibattuta davanti al giudice, a quo, e mancherebbe pertanto del

carattere di pregiudizialità che le è necessario secondo il nostro

ordinamento, è stata già respinta in numerose altre decisioni di

questa Corte, segnatamente in quella n. 59 del 13 maggio 1957. Gli

argomenti, che sono esposti in quella sentenza e ai quali si fa in

tutto e per tutto riferimento, sono validi anche nel presente giudizio,

nei confronti dei DD. PP. RR. 24 dicembre 1951, nn. 1478, 1481, 1487.

2. - La Corte non ritiene nemmeno che possa essere accolta l'altra

eccezione, pure sollevata dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale

la questione di legittimità non avrebbe dovuto essere sottoposta al

giudizio della Corte, perché la controversia sorta davanti al

Tribunale di Cosenza si sarebbe potuta e dovuta risolvere sulla base

dell'art. 27 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (c.d. legge Sila), e

dell'art. 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333 (c.d. legge Salomone).

L'ordinanza di rinvio del Tribunale di Cosenza ha sufficientemente

svolto i motivi per i quali la proposta questione era da ritenere

"rilevante" ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. A

quei motivi è sufficiente aggiungere che l'interpretazione dei due

articoli sopra richiamati e del rapporto che tra loro intercorre, si

risolve nella determinazione dei limiti e dei criteri della legge di

delegazione e costituisce pertanto uno dei termini del giudizio di

legittimità costituzionale di una legge delegata la cui legittimità

non può essere accertata senza aver prima definiti i criteri e i

limiti stabiliti dalla legge di delegazione.

3. - Nemmeno fondata è la censura d'incostituzionalità mossa

dalla difesa della Boscarelli ai decreti presidenziali dei quali si

discute e che consisterebbe nel fatto che essi sarebbero stati emanati

e pubblicati posteriormente alla data del 31 dicembre 1951, fissata

dall'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230. La Corte non può non

attenersi alla data di emanazione dei decreti che è del 24 dicembre

1951 e della pubblicazione loro che è del 31 dicembre 1951, quali

risultano dal supplemento alla Gazzetta Ufficiale che quei decreti

contiene insieme con numerosi altri. Né vale in contrario la

circostanza, che la parte asserisce fondata, che quel supplemento non

fosse ancora in distribuzione, nella Libreria dello Stato alla fine del

mese di gennaio 1952, essendo sufficiente constatare che alla data

fissata nella legge di delega il decreto era stato emanato e

pubblicato. E neanche merita accoglimento l'altra tesi della difesa

della Boscarelli, secondo la quale entro il 31 dicembre 1951 bisognava

aver provveduto all'effettivo trapasso dei beni espropriati nel

possesso dell'Opera Sila, limitandosi la legge a richiedere che a

quella data sia stato emanato e pubblicato, come in effetti fu, il,

decreto delegato di esproprio. È questa, secondo la Corte, l'esatta

interpretazione dell'espressione adoperata nel citato art. 5: "...

provvede entro il 31 dicembre 1951 con decreti aventi valore di legge

ordinaria...", quel che segue nel medesimo articolo indicando

ovviamente il contenuto di quei decreti, non già la materiale loro

esecuzione.

4. - Ma infondata è anche l'altra tesi, sostenuta dalla difesa

della Boscarelli, della efficacia, ai fini della determinazione del

limite stabilito dall'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, delle

donazioni obnuziali stipulate dopo il 15 novembre 1949. Vero è che per

fondare la tesi dell'inefficacia di codeste donazioni non si può far

ricorso, contrariamente a quel che sostiene la difesa dello Stato,

all'art. 4, primo comma, della legge 18 maggio 1951, n. 333, il quale

fa, invece, riferimento all'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841

(la c. d. legge stralcio), e quindi a una riforma fondiaria, ispirata,

in parte, a criteri diversi da quelli ai quali si ispira la riforma

realizzata nel comprensorio silano. Non ostante i riferimenti

materiali e i punti sostanziali di contatto tra le due riforme, la

Corte ritiene che ciascuna di esse debba considerarsi separatamente,

come costituente un proprio particolare sistema, aderente alle

particolari condizioni fisiche economiche e sociali delle rispettive

zone di applicazione, e che, in conseguenza, non sia lecito estendere,

senza che una norma lo consenta, le disposizioni integratrici o

modificatrici della seconda legge alle corrispondenti disposizioni

della prima.

Vero è che l'art. 20 della legge stralcio dichiara testualmente:

"l'art. 27 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è sostituito dal

seguente...", ma è vero anche che la sostituzione, come è precisato

dal medesimo art. 20, è fatta soltanto "ai fini della presente

legge...": limitatamente, perciò, ai territori nei quali le norme in

essa contenute devono trovare applicazione. Il che, del resto, è

conforme a tutto il sistema delle leggi di riforma, che considerano le

particolari caratteristiche fisiche, economiche e sociali delle zone

nelle quali la riforma si deve attuare in ossequio al dettato e allo

spirito della norma contenuta nell'art. 44 della Costituzione.

Ma che il limite di tempo del 15 novembre 1949 debba ritenersi

operante anche in riguardo alle donazioni obnuziali risulta evidente

dal sistema della legge 12 maggio 1950, n. 230, senza che occorra far

riferimento a norme contenute in altre leggi. In questo sistema la

situazione patrimoniale delle persone private - singoli o società -

soggette ad espropriazione, che deve essere presa in considerazione, è

quella che risultava al 15 novembre 1949. Si tratta di un termine

obiettivo ed assoluto al quale è fatto costante riferimento e che cede

soltanto di fronte a una espressa disposizione della legge, quale è

quella del terzo comma dell'art. 2, secondo la quale "sono esclusi dal

computo i terreni trasferiti a causa di morte a favore dei discendenti

in linea retta dal 15 novembre 1949 fino alla entrata in vigore" della

legge stessa.

Contro questa interpretazione la difesa della Boscarelli si

richiama al successivo art. 27, il quale, nello stabilire la

inefficacia dei trasferimenti a titolo gratuito stipulati dopo il 1

gennaio 1948, esclude dall'inefficacia "le donazioni in contemplazione

di matrimonio e le donazioni a favore di enti morali di beneficenza, di

assistenza e di istruzione". Ma il richiamo non è fatto a proposito. E

infatti il limite di tempo dall'osservanza del quale la legge vuole far

salve le c. d. donazioni obnuziali non è già quello del 15 novembre

1949, termine generale e inderogabile, ma l'altro particolare e più

rigoroso del 1 gennaio 1948.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'Avvocatura dello

Stato;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dei DD.PP.RR. 24 dicembre 1951, nn. 1478, 1481, 1487, in riferimento

alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della

Costituzione e 27 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1957.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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