Corte costituzionale

Sentenza n. 73/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1979 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo

comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, promosso con ordinanza

emessa il 5 dicembre 1973 dalla Corte dei conti, sul ricorso di

Lombardo Giovanni contro il Ministero di grazia e giustizia, iscritta

al n. 499 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 332 del 17 dicembre 1975.

Visto l'atto di costituzione di Lombardo Giovanni nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1979 il Giudice relatore

Guglielmo Roehrssen;

uditi l'avv. Francesco Lombardi Comite per Lombardo Giovanni e il

vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 5 dicembre 1973 la III Sezione giurisdizionale della

Corte dei conti ha sollevato, nel corso di un giudizio promosso da

Lombardo Giovanni, questione di legittimità costituzionale dell'art.

7, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 - nella parte in

cui dispone che, ai fini del trattamento di quiescenza degli impiegati

civili dello Stato, possono essere riscattati i periodi corrispondenti

alla durata legale degli studi universitari, con decorrenza dall'inizio

dell'anno accademico d'iscrizione - in riferimento all'art. 3 della

Costituzione e sotto il profilo della irragionevole disparità di

trattamento che ne deriva per gli impiegati dello Stato rispetto ai

dipendenti degli enti locali, per i quali l'art. 69, ultimo comma,

dell'Ordinamento della Cassa pensioni dei dipendenti degli enti locali,

approvato con r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, dispone invece che la durata

legale dei corsi universitari, ai fini del riscatto, si considera

continuativa risalendo alla data del conferimento della laurea.

Nell'ordinanza si espone che Lombardo Giovanni, magistrato

ordinario, aveva presentato al Ministro per la grazia e giustizia

domanda rivolta ad ottenere, ai fini del trattamento di quiescenza, il

riconoscimento del periodo del corso di laurea in giurisprudenza. Ne

aveva avuto un diniego, in quanto egli risultava essersi iscritto

nell'ottobre 1937 alla Facoltà di scienze politiche, dalla quale era

transitato poi nella Facoltà di giurisprudenza, ottenendo

l'iscrizione al terzo anno, per l'anno accademico 1943-44, laureandosi

il 5 dicembre 1947 dopo avere prestato servizio militare, già utile ex

se ai fini del trattamento di quiescenza, dal 16 luglio 1940 al 31

ottobre 1945 e cioè in un periodo coincidente con la durata legale

degli studi di giurisprudenza, che dovevano ritenersi iniziati il 1

novembre 1941.

Il Lombardo impugnò tale provvedimento negativo, contestando che

il periodo degli studi universitari anzidetti dovesse farsi decorrere

dal 1 novembre 1941.

La Corte dei conti, nell'ordinanza di rimessione, afferma che

l'art. 7, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 -

disponendo che ai fini del trattamento di quiescenza degli impiegati

civili dello Stato possono essere riscattati i periodi corrispondenti

alla durata legale degli studi universitari, con decorrenza

dall'inizio dell'anno accademico d'iscrizione, mentre l'art. 69, ultimo

comma, dell'ordinamento della Cassa pensioni dei dipendenti degli enti

locali, approvato con r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, dispone che la

decorrenza si calcola risalendo indietro dalla data del conferimento

della laurea - pone in essere una differenza di disciplina fra

impiegati statali e dipendenti degli enti locali che integra una

disparità di trattamento incompatibile con l'art. 3 della

Costituzione.

Tale disparità di disciplina - e da ciò emerge secondo la Corte

dei conti la rilevanza della questione nel giudizio a quo - comporta

che se il Lombardo fosse dipendente di un ente locale potrebbe

ottenere il riconoscimento ai fini pensionistici di parte del periodo

di studi universitari, non coincidendo esso totalmente, in base alle

modalità di calcolo stabilite dal citato art. 69, col periodo di

servizio militare; mentre ciò non può ottenere, essendo dipendente

statale, per la suddetta coincidenza in base alle modalità di calcolo

stabilite dall'art. 7 della legge n. 46 del 1958.

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ha

chiesto che la questione sia dichiarata infondata, essendo diversi i

criteri di calcolo della decorrenza del periodo di studi universitari

fissati dalle due norme messe a raffronto dall'ordinanza di

rimessione, ma entrambi ragionevoli. Anzi - ha osservato l'Avvocatura

dello Stato - il più razionale è proprio il criterio stabilito

nell'art. 7 della legge n. 46 del 1958, non sembrando contestabile che,

ove mancassero norme specifiche sulle modalità di computo degli anni

dei corsi di laurea, questi andrebbero computati, secondo logica,

proprio dalla data d'iscrizione al corso, come stabilito dalla norma

impugnata. Comunque lo svantaggio che, nel caso prospettato dalla

Corte dei conti, la norma sospettata di illegittimità costituzionale

arreca alla posizione del dipendente, è del tutto occasionale, ben

potendosi ipotizzare la ipotesi inversa, che lo svantaggio, cioè,

possa essere arrecato dall'applicazione della norma posta per i

dipendenti degli enti locali.

Si è costituita anche la parte privata Lombardo Giovanni,

insistendo perché la questione sia ritenuta fondata, e sostenendo che

il trattamento diverso stabilito dalla norma impugnata rispetto a

quello stabilito dall'art. 69 del r.d.l. del 1938, n. 680, sarebbe

obbiettivamente deteriore. Considerato in diritto :

1. - La Corte dei conti, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7,

secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (contenente "Norme

sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato") nella parte in cui

dispone che, ai fini del trattamento di quiescenza degli impiegati

civili dello Stato, possono essere riscattati i periodi corrispondenti

alla durata legale degli studi universitari "con decorrenza

dall'inizio dell'anno accademico d'iscrizione", dubitando che tale

ultimo disposto sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in

quanto detta una disciplina che sarebbe meno favorevole di quella

prevista dall'articolo 69 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 ("Ordinamento

della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti

locali"), a norma del quale, per i dipendenti degli enti locali, la

durata legale dei corsi universitari si calcola risalendo alla data

del conferimento della laurea.

La questione non è fondata.

2. - Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'art. 3 della

Costituzione vieta al legislatore ordinario di dettare norme

discriminatorie, ma non impone necessariamente che situazioni analoghe

debbano essere sempre sottoposte ad un identico trattamento normativo

(da ultimo sentenza n. 209/1975), dovendosi ritenere che rientri

nell'ambito della discrezionalità legislativa, non censurabile in

questa sede, di dettare anche normative diverse, purché non

irragionevolmente discriminatorie.

Le due norme ordinarie messe a raffronto - l'art. 7, secondo

comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (ora sostituito

dall'analoga norma contenuta nell'art. 13 del d.P.R. 29 dicembre 1973,

n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato") e l'art. 69

del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 - dettano indubbiamente una diversa

disciplina in materia di calcolo del periodo universitario di studi

riscattabile ai fini del trattamento di quiescenza. Ma, a parte il

rilievo che dette norme si riferiscono a dipendenti pubblici i cui

trattamenti di quiescenza sono assoggettati a disciplina per molti

aspetti diversa e quindi difficilmente comparabili, va escluso che

l'una o l'altra norma abbia intenti ed effetti discriminatori, ovvero

sia irrazionale.

Infatti entrambi i criteri di calcolo del periodo di studi

universitari posti dalle due norme sono del tutto ragionevoli ed

entrambi idonei a risultare, nella concreta applicazione, più o meno

favorevoli a seconda dell'epoca in cui il dipendente abbia prestato

altri servizi computabili ai fini del trattamento di quiescenza e

compiuto i propri studi universitari.

Ne consegue che, mancando ogni intento ed effetto discriminatorio e

potendo derivare in concreto eventuali differenze di trattamento solo

da particolari circostanze di fatto, la questione deve essere ritenuta

non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46

(contenente "Norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato"),

sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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