Corte costituzionale

Sentenza n. 729/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 4

agosto 1984, n. 424 (Inasprimento delle sanzioni amministrative a

carico dei trasgressori delle norme in difesa dei boschi dagli

incendi), promosso con ricorso della Regione Liguria notificato il 7

settembre 1984, depositato in cancelleria il 15 settembre successivo

ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi 1984.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore

Aldo Corasaniti;

Uditi l'avv. Ludovico Villani per la Regione Liguria e l'avv.

dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 7 settembre 1984 la Regione Liguria

ha promosso giudizio di legittimità costituzionale, per violazione

dell'art. 117 Cost. in relazione agli artt. 66 e 69 del d.P.R. 24

luglio 1977, n. 616, dell'art. 1 della legge 4 agosto 1984, n. 424

recante "Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei

trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli

incendi".

Espone la ricorrente che la disposizione denunciata ha inasprito

le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle prescrizioni in materia

di boschi e terreni montani richiamate dall'art. 10 della legge primo

marzo 1975, n. 47 recante "Norme integrative per la difesa dei boschi

dagli incendi". Tale norma aveva attribuito natura contravvenzionale

ad ogni infrazione punita con l'ammenda ai sensi degli artt. 24, 26,

54 e 135 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 ("Riordinamento e

riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni

montani").

Per effetto dell'art. 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689 le

infrazioni venivano depenalizzate riacquistando natura di illeciti

amministrativi.

La tutela dei boschi, attesa la sua stretta inerenza alla materia

"agricoltura e foreste", inclusa nell'elenco dall'art. 117 Cost.,

anche a seguito del trasferimento delle relative funzioni

amministrative realizzato dall'art. 69 del d.P.R. 24 luglio 1977, n.

616, è indubbiamente compresa nella sfera di competenza legislativa

delle Regioni, cui va riconosciuta la potestà di introdurre sanzioni

amministrative per comportamenti trasgressivi di precetti

disciplinanti la materia.

La Regione Liguria aveva pertanto predisposto, con la legge

regionale 16 aprile 1984, n. 22, una regolamentazione organica della

materia forestale, con un generale riordinamento delle sanzioni

amministrative per i trasgressori delle norme in materia di tutela

delle foreste, sia mediante la introduzione di nuove fattispecie

d'illecito, sia mediante un sistematico inasprimento delle pene.

Lamenta la Regione che la legge statale 4 agosto 1984, n. 424,

ignorando la competenza regionale, sopravveniva prescrivendo il

raddoppio della sanzioni amministrative per le infrazioni richiamate

dalla legge n. 47 del 1975. La disposizione censurata, fondata sulla

premessa del persistente vigore della legislazione statale in

materia, se è idonea, come norma di dettaglio, a produrre effetti

nelle Regioni che hanno conservato la regolamentazione statale,

astenendosi sino ad ora dal dettare una propria disciplina in una

materia enumerata dall'art. 117 Cost., è tuttavia inapplicabile alla

Regione Liguria, che ha già provveduto, come detto, ad abrogare le

disposizioni ora aggiornate.

Ove si ritenesse nondimeno, osserva la ricorrente, che la legge n.

424 del 1984, omettendo ogni accenno alle competenze regionali, abbia

abgrogato la legge ligure, disciplinando il settore non già con la

sola prefissione di princìpi, ma individuando esaustivamente le

sanzioni relative alla singola fattispecie, essa concreterebbe una

violazione dell'art. 117 Cost. in relazione agli artt. 66 e 69 del

d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'infondatezza della questione.

Osserva l'Avvocatura che l'incontestabile devoluzione della

materia alla competenza regionale non preclude allo Stato di dettare

norme con valore di princìpio, anche al fine di coordinare ed

armonizzare le varie legislazioni regionali, e di supplire alla

inerzia di singole Regioni. Restituendo efficacia ad un sistema

sanzionatorio di scarsa capacità dissuasiva per la sensibile perdita

del potere di acquisto della moneta, il legislatore statale ha

determinato la soglia minima di efficacia del sistema.

La disposizione denunciata ha dunque anche valore di norma di

princìpio, in quanto diretta ad armonizzare i sistemi sanzionatori

delle singole Regioni "nella misura della pena". Ne deriva che la

legge statale non pregiudica le normative regionali che abbiano

fissato sanzioni non inferiori.

Nella fattispecie, rileva infine l'Avvocatura, la norma denunciata

non importa alcun riflesso sul sistema sanzionatorio disegnato dalla

Regione Liguria, in quanto di efficacia non minore di quella

richiesta dal legislatore statale. Considerato in diritto

1. - Il ricorso in epigrafe solleva in via principale questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 4 agosto 1984, n.

424 ("Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei

trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli

incendi") per violazione dell'art. 117 Cost. in relazione agli artt.

66 e 69 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

La norma, secondo la regione, non si limita a fissare princìpi,

ma individua - sia pure per relationem - sanzioni relative a singole

fattispecie in tema di tutela dei boschi, disponendo così in una

materia ("agricoltura e foreste") di competenza legislativa delle

regioni. Nel caso in esame, la Regione Liguria aveva dettato, con la

legge 16 aprile 1984, n. 22 (legge forestale regionale), una

disciplina organica della materia.

2. - La questione non è fondata.

Le norme impugnate, racchiuse nell'art. 1 della legge n.424 del

1984, dispongono:

a) al comma primo che le sanzioni amministrative previste per

le infrazioni richiamate nell'art. 10 della legge 1° marzo 1975, n.

47 (Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi), ad

eccezione delle sanzioni amministrative previste da alcune

disposizioni del R.D.L.30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e

riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani),

sono ulteriormente raddoppiate, "dopo aver considerato gli aumenti

previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689" (Modifiche al sistema

penale).

b) al comma secondo, che le sanzioni amministrative previste

per le infrazioni richiamate nell'art. 11 della legge n. 47 del 1975,

sono quintuplicate.

Le infrazioni previste dall'art. 10 della suddetta legge n. 47 del

1975, aventi natura di illecito penale ("...costituiscono reato

contravvenzionale... e sono punite con l'ammenda"), erano state

depenalizzate per effetto dell'art. 32 della legge n. 689 del 1981

(quelle previste dall'art. 11 della legge n. 47 del 1975 avevano

già, secondo la legge, natura di illecito amministrativo).

Da quanto finora esposto appar chiaro che la normativa denunciata

si limita ad aumentare le sanzioni per illeciti amministrativi

previsti dalla legislazione statale espressamente richiamata. Perciò

stesso tale normativa mostra di non potersi applicare all'ipotesi che

la disciplina statale sia stata derogata da normative regionali, con

le quali, nell'esercizio della competenza in tema di agricoltura -

radicatasi per effetto dei trasferimenti delle funzioni (cfr., in

materia di agricoltura, il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, e quindi

gli artt. 66 e segg. del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), ed estesa

alle sanzioni amministrative a seguito della depenalizzazione

disposta dalla legge n. 689 del 1981 - le regioni abbiano, come nel

caso della Liguria, dettato una disciplina organica.

Se così è, la regione non ha motivo di dolersi di una disciplina

che non si applica nel suo territorio, salvo che per le disposizioni

di princìpio da essa desumibili, dalle quali, peraltro, secondo la

difesa della Presidenza del Consiglio, non si sarebbe discostata la

legge forestale regionale n. 22 del 1984, la quale anzi avrebbe

apprestato un sistema sanzionatorio di efficacia non minore di quella

indicata dal legislatore statale con le norme denunciate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge 4 agosto 1984, n. 424 ("Inasprimento delle

sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in

materia di difesa dei boschi dagli incendi"), in riferimento all'art.

117 Cost. in relazione agli artt. 66 e 69 del d.P.R. 24 luglio 1977,

n. 616, sollevata dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:729 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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