Corte costituzionale

Sentenza n. 726/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/06/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Sardegna 4 febbraio 1986, riapprovata il 15 maggio 1986, avente per

oggetto: "Assunzione straordinaria nel ruolo unico regionale dei

congiunti delle vittime del dovere in applicazione della legge 13

agosto 1980, n. 466", promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei Ministri, notificato il 3 giugno 1986, depositato in

cancelleria l'11 successivo ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi

1986;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara, per il ricorrente, e

l'Avvocato Sergio Panunzio per la Regione;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 3 giugno 1986 e depositato l'11

successivo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha promosso questione di

legittimità costituzionale della legge regionale della Sardegna,

approvata il 4 febbraio 1986 e riapprovata il 15 maggio 1986, recante

norme in tema di "Assunzione straordinaria nel ruolo unico regionale

dei congiunti delle vittime del dovere in applicazione della legge 13

agosto 1980 n. 466". Questa legge è impugnata per contrasto con gli

artt. 3, lett. a) e 5, lett. d) dello Statuto speciale per la

Sardegna, nonché con gli artt. 51, primo comma e 97, terzo comma,

Cost., anche in riferimento agli artt. 1 e 20 della legge 29 marzo

1983, n. 93 ed alle leggi statali in tema di assunzioni obbligatorie.

A giudizio dell'Avvocatura dello Stato, la normativa impugnata è,

innanzitutto, diretta a dare attuazione alla legge statale 13 agosto

1980 n. 466, intitolata "Speciali elargizioni a favore di categorie

di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni

terroristiche", la quale, all'art. 12, riconosce un "diritto di

assunzione al coniuge superstite" ed ai figli dei " soggetti

appartenenti alle categorie di cui agli articoli 3, 4, 5 e 11 della

presente legge", rinviando, per la relativa disciplina, alle leggi

nn. 482 del 1968 e 285 del 1977. Ma, dopo aver "autorizzato"

l'amministrazione regionale "ad applicare la disposizione contenuta

nell'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ai fini

dell'assunzione, nel ruolo unico, dei soggetti indicati nel medesimo

articolo" (art. 1, comma 1), la legge impugnata dispone che "La

presente legge si applica nei confronti di un solo componente del

nucleo familiare dei deceduti o degli invalidi, ai sensi della legge

13 agosto 1980, n. 466, in conseguenza degli incendi verificatisi nel

territorio della Sardegna dalla data di entrata in vigore della

predetta legge" (art. 1, comma 2).

Secondo l'Avvocatura, la legge regionale, oltre a risultare

"equivoca", laddove richiama il predetto art. 12 soltanto in

riferimento all'istituto del diritto di assunzione, e oltre ad

apparire "limitativa" di questo stesso diritto, in quanto circoscrive

"soggetti" ed "eventi" in relazione all'applicabilità delle

previsioni della legge statale, eccederebbe comunque l'ambito della

competenza regionale. Per l'Avvocatura, infatti, le assunzioni cui ha

riguardo la legge statale n. 466 del 1980, specie quando esse

conseguano ad eventi relativi a servizi "di ordine pubblico o di

soccorso" o di lotta al terrorismo, rientrerebbero nella competenza

statale, mentre alla Regione Sardegna residuerebbe soltanto

l'emanazione di "norme di integrazione ed attuazione", in base

all'art. 5 St. Sa. Né, sempre ad avviso dell'Avvocatura, potrebbe

addursi in senso contrario il rilievo che la Regione ha competenza

legislativa esclusiva in materia di "ordinamento degli uffici della

Regione e stato giuridico del personale" (art. 3, lett. a, dello

Statuto sardo), poiché la disciplina delle assunzioni obbligatorie,

collocandosi "a monte" dello stato giuridico del personale, non

rientrerebbe nella suddetta materia.

Tuttavia, nel caso che questa fosse l'ipotesi, l'Avvocatura

prospetta il contrasto della legge impugnata con il limite dei

"princi'pi dell'ordinamento giuridico dello Stato", di cui all'art. 3

dello Statuto sardo. A suo avviso, infatti, poiché le assunzioni

obbligatorie presso pubbliche amministrazioni comportano una deroga

al principio dello "accesso mediante concorso" ed "in condizioni di

eguaglianza" di cui agli artt. 51, primo comma, e 97, terzo comma,

Cost., la disciplina statale che le prevede avrebbe un valore di

enunciazione dei "principi generali dell'ordinamento giuridico dello

Stato" e non potrebbe, perciò, essere derogata dalla legge

impugnata, come invece avviene in concreto.

2. - Con atto di costituzione del 30 giugno 1986 la Regione

Sardegna ha resistito al ricorso, eccependone l'inammissibilità e,

comunque, l'infondatezza.

Secondo la resistente, la legge impugnata non fa che richiamarsi

alla legge statale n. 466 del 1980, integrandone la disciplina con

una disposizione attinente ad esigenze peculiari della Regione.

Quest'ultima, anzi, appare alla resistente del tutto in linea con i

poteri spettanti alla Regione in materia, tanto più che le

assunzioni ivi previste, rientrando nella fase costitutiva del

rapporto di pubblico impiego regionale, rappresenterebbero uno degli

oggetti della competenza legislativa primaria spettante alla Regione

in base all'art. 3, lett. a), dello Statuto.

3. - In prossimità dell'udienza la Regione Sardegna ha prodotto

una memoria in cui si ribadiscono e si illustrano ulteriormente i

motivi esposti nell'atto di costituzione, deducendo in particolare

l'inammissibilità del ricorso statale a causa della mancata

corrispondenza tra i motivi del rinvio governativo e i motivi della

successiva impugnazione avanti la Corte. Secondo la Regione, infatti,

mentre nell'atto di rinvio si contesta soltanto la violazione degli

artt. 51 e 97 Cost., nel ricorso, invece, tra i motivi di

impugnazione è incluso anche il contrasto con il limite dei

"principi dell'ordinamento" (art. 3 St. Sa.) e con le norme

attributive della competenza normativa di attuazione-integrazione

(art. 5, lett. d, St. Sa.).

4. - Nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 le parti hanno

insitito per le rispettive conclusioni. Considerato in diritto

1. - Con il presente giudizio di legittimità costituzionale

questa Corte è chiamata a decidere sulla questione se l'art. 1 della

legge regionale della Sardegna, dal titolo "Assunzione straordinaria

nel ruolo unico regionale dei congiunti delle vittime del dovere in

applicazione della legge 13 agosto 1980, n. 466", riapprovata il 15

maggio 1986, sia contrastante con i limiti immanenti alla competenza

attuativa-integrativa (art. 5 St. Sa.), nonché con i principi

enunciati dagli artt. 51, primo comma, e 97, terzo comma, Cost.,

anche in riferimento alla loro attuazione nella legislazione statale

(in particolare negli artt. 1 e 20 della legge 29 marzo 1983, n. 93),

rispetto alla quale si concreterebbe la distinta violazione dell'art.

3 St. Sa. sotto il profilo del limite dei principi dell'ordinamento.

Prima di entrare nel merito della questione, occorre tuttavia

esaminare l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, prospettata

nella memoria difensiva della Regione Sardegna sulla base di una

pretesa difformità tra motivi del rinvio e quelli del ricorso e, in

particolare, sulla base dell'asserita mancanza nel rinvio stesso dei

profili relativi alla pretesa lesione degli artt. 3 e 5 dello Statuto

Sardo.

2. - L'eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata.

È costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, le

sentt. nn. 217, 289 e 525 del 1987) che il principio della

corrispondenza sostanziale tra motivi del rinvio e motivi del ricorso

si intende rispettato anche quando i primi siano formulati in modo

sintetico e sommario, sempreché la regione sia stata ragionevolmente

messa in grado di rendersi conto della consistenza delle obiezioni

rivoltele in sede di rinvio e che queste coincidano sostanzialmente

con quelle più ampiamente trattate nel ricorso. Ebbene ad una

attenta considerazione dell'atto di rinvio, appare chiaro che, pur se

non vi si rinviene alcuna menzione espressa riguardo agli artt. 3 e 5

St. Sa., vi si rintracciano tuttavia non equivoche indicazioni circa

la sostanziale prospettazione della pretesa violazione di quei

parametri, sotto gli aspetti precedentemente ricordati.

Per quanto riguarda il profilo della lesione del limite dei

"principi dell'ordinamento giuridico statale", occorre sottolineare

che l'espresso riferimento alla violazione del principio di accesso

all'impiego pubblico regionale comporta tanto la prospettazione di un

contrasto con disposizioni della Costituzione, quanto quella di una

lesione di un principio dell'ordinamento configurabile come limite

alla competenza legislativa regionale. Non si può negare, infatti,

che il principio invocato, mentre ha la sua garanzia più elevata

negli artt. 51 e 97 Cost., trova nondimeno il suo svolgimento e la

sua articolazione normativa nella legislazione statale e, in

particolare, nella legge quadro sul pubblico impiego e in quelle

sulle assunzioni obbligatorie. Sicché, se pure nell'ambito di una

valutazione affatto preliminare, come quella richiesta in sede di

ammissibilità, appare ragionevole dedurre dall'espressa menzione

della lesione del principio di accesso nell'impiego pubblico

regionale sia la pretesa violazione di norme della Costituzione, sia

la lesione di un principio generale posto come limite all'esercizio

della competenza legislativa regionale.

Anche se in forma estremamente succinta, egualmente presente

nell'atto di rinvio appare la censura relativa all'art. 5 St. Sa.,

che attribuisce alla Regione la competenza attuativa-integrativa. È,

infatti, difficile negare che il Governo, nel contestare testualmente

che "estendendo benefici a soggetti non contemplati dalla legge

(statale) n. 466/1980, limitandoli, peraltro, a un solo componente

del nucleo familiare, la legge (regionale) in esame eccede dalla

competenza attribuita alla Regione dallo Statuto", non potesse

riferirsi ad altro che alla potestà regionale di

attuazione-integrazione delle leggi statali, prevista, per l'appunto,

dall'art. 5 dello Statuto della Sardegna. Chiaro è, infatti, nelle

parole dell'atto di rinvio ora riportate - così come nel titolo

della legge rinviata - il riferimento al legame di

attuazione-integrazione dell'atto legislativo esaminato con la legge

statale n. 466 del 1980, relativa alle vittime del dovere o di azioni

terroristiche. In questo contesto, pertanto, la mancanza di un

espresso riferiemnto all'art. 5 St. Sa. e alla particolare competenza

ivi prevista non può essere ragionevolmente considerata come

pregiudizievole rispetto a un sufficiente grado di comprensione della

censura implicata.

3. - Poiché il ricorso del Presidente del Consiglio prospetta una

varietà di censure, alcune delle quali sono riferite a pretese

violazioni della competenza regionale di attuazione-integrazione

(art. 5 St. Sa.) e altre sono collegate ad asserite lesioni dei

limiti statutariamente imposti alla competenza legislativa esclusiva,

vantata dalla Regione in materia di ordinamento degli uffici e del

personale, nell'ambito dell'esame del merito delle questioni

sollevate si pone il problema pregiudiziale relativo al corretto

inquadramento della legge impugnata nell'uno o nell'altro dei tipi di

competenza legislativa assegnati alla Regione.

La disciplina sostanziale posta dalla legge impugnata è contenuta

solamente nell'art. 1 della legge stessa, che si divide in due commi.

Il primo, il quale "autorizza" l'amministrazione regionale a dare

applicazione all'art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, contiene

una disposizione che, oltre a ripetere il titolo della legge stessa,

è del tutto inutile e, persino, curiosa, in quanto la legge statale

appena menzionata, per effetto del rinvio materiale alle leggi nn.

482 del 1968 e 285 del 1985 compiuto dal predetto art. 12, obbliga,

già di per sé, tutte le amministrazioni pubbliche, compresa quella

regionale, a dare attuazione al "diritto di assunzione" ivi previsto

a favore dei congiunti delle "vittime del dovere". Il secondo comma,

invece, giustifica in qualche modo l'inusuale contenuto del primo, in

quanto, nel precisare che l'art. 12 della legge statale n. 466 del

1980 si applica pure ai congiunti delle "vittime del dovere" decedute

o rese invalide in relazione ad attività di soccorso prestate in

occasione degli incendi verificatisi nel territorio della Sardegna,

circoscrive la sfera dei benificiari del "diritto di assunzione" ivi

previsto a un solo componente del nucleo familiare, in contrasto con

il predetto art. 12, che lo attribuisce tanto al coniuge superstite,

quanto a ciascuno dei figli.

Dalla descrizione ora compiuta risulta evidente che la legge

impugnata si presenta, tanto nel titolo quanto nell'articolato, come

atto di esercizio della competenza di attuazione-integrazione.

Tuttavia, in base al criterio costantemente seguito da questa Corte

(v. sentt. nn. 611 del 1987; 107 del 1987; 151 del 1986; 219 del

1984), per il quale, ai fini della definizione del tipo o del valore

di un atto normativo, l'inequivoca determinazione della correlativa

norma di competenza prevale senz'altro sull'autoqualificazione

espressa nell'atto stesso, va sicuramente escluso, contrariamente a

quanto suppone il ricorrente, che si versi in una delle ipotesi di

esercizio della competenza di attuazione-integrazione.

A differenza del conferimento della potestà attuativa alle

regioni di diritto comune, che l'art. 117 u.c. Cost. opera

senz'alcuna predeterminazione delle materie oggetto della correlativa

funzione, l'attribuzione della competenza di attuazione-integrazione

alla Regione Sardegna (come, del resto, alle altre regioni ad

autonomia differenziata) è compiuta dall'art. 5 St. Sa. con

esclusivo riguardo delle materie tassativamente indicate nello stesso

articolo, secondo un meccanismo identico a quello applicato

nell'attribuzione delle altre competenze legislative (esclusiva,

concorrente). Ciò significa che nel caso di specie, ai fini della

corretta riconduzione della legge impugnata al tipo di competenza

esercitata, occorre identificare la precisa materia cui deve esser

propriamente riferito l'oggetto della disciplina legislativa

impugnata.

Sotto tale profilo, va sicuramente escluso che assunzioni

nell'amministrazione regionale rientrino in qualcuna delle materie

che l'art. 5 St. Sa. attribuisce alla competenza

attuativa-integrativa, compresa quella definita in base alla clausola

aperta contenuta nella lett. d) dello stesso articolo, per la quale

la predetta competenza può esercitarsi "nelle altre materie previste

da leggi dello Stato". Tanto ciò appare vero che, non solo non si

rinviene nel diritto positivo alcuna legge che abbia operato tale

devoluzione, ma persino la legge n. 466 del 1980, rispetto alla quale

quella impugnata si definisce come legge di "applicazione", non

lascia alcuno spiraglio per ipotizzare che lo Stato abbia inteso

demandare alle regioni l'attuazione e/o l'integrazione della

disciplina ivi prevista.

Al contrario, anche in base a precedenti pronunzie di questa Corte

(v. sentt. nn. 563 del 1988 e 101 del 1986), che hanno ricondotto la

disciplina dell'accesso nell'impiego pubblico regionale alla materia

dell'ordinamento degli uffici, si deve ammettere che la disciplina

della assunzione, in quanto attiene alla fase costitutiva del

rapporto di servizio che lega persone fisiche a determinati uffici o

enti della Regione (rapporto d'impiego pubblico regionale), rientra

nella materia "ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi

della Regione e stato giuridico ed economico del personale", che

l'art. 3, lett. a, St. Sa. assegna alla competenza legislativa

esclusiva della Sardegna.

4. - Nel merito, dunque, vanno esaminate soltanto le censure

prospettate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento

alla violazione del limite dei "princìpi generali dell'ordinamento

giuridico dello Stato" (art. 3, St. sa.) e degli artt. 51, primo

comma, e 97, terzo comma, Cost., laddove stabiliscono il principio

dell'accesso nel pubblico impiego in condizioni di eguaglianza e

mediante concorso, secondo le modalità e salvo le eccezioni

stabilite dalla legge.

Sebbene il primo dei profili di legittimità costituzionale ora

ricordati sia il più argomentato da parte dell'Avvocatura dello

Stato, nondimeno esso non può essere condiviso.

Secondo la prospettazione del ricorrente, dal momento che la

previsione di ipotesi di assunzione obbligatoria costituisce una

deroga, peraltro autorizzata dalla stessa Costituzione (art. 97,

terzo comma), al principio costituzionale dell'accesso al pubblico

impiego in condizioni di eguaglianza (art. 51) e mediante concorso

(art. 97), la legislazione statale che la prevede avrebbe perciò

stesso carattere enunciativo di un insieme di norme costituenti

"principi dell'ordinamento giuridico dello Stato". Di modo che, ove

la legge impugnata si ponesse in contrasto con la normativa statale

vigente in materia - come la stessa Avvocatura assume che si

verifichi in riferimento agli artt. 1 e 20 della legge 29 marzo 1983,

n. 93 -, essa dovrebbe esser dichiarata incostituzionale per

violazione del limite statutario dei "principi generali

dell'ordinamento giuridico".

A parte ogni considerazione sulla possibilità di desumere

"principi generali" da una singola materia, sta di fatto che la

prospettazione ora considerata comporta, nel suo passaggio

conclusivo, un'errata interpretazione delle invocate disposizioni

della legge quadro sul pubblico impiego. Secondo l'Avvocatura, l'art.

20, terzo comma, di tale legge, allorché dispone che i casi di

assunzione obbligatoria di appartenenti a categorie protette siano

tassativamente indicati dalla legge, si riferisce soltanto alla legge

statale, stabilendo così una preclusione per la legge regionale,

alla quale resterebbe soltanto una potestà di attuazione e di

adattamento delle ipotesi previste alla particolare situazione della

regione considerata. In realtà, così non è, poiché il menzionato

art. 20 va interpretato in connessione con l'art. 2, n. 3, della

stessa legge, il quale riconosce come rientrante nelle competenze

legislative regionali la disciplina, nell'ambito della propria sfera

di autonomia, dei "procedimenti di costituzione (...) del rapporto di

pubblico impiego". Alla luce di questa norma, infatti, il ricordato

art. 20, terzo comma, della stessa legge va interpretato come diretto

a demandare la tassativa indicazione dei casi di assunzione

obbligatoria tanto alla legge statale quanto a quella regionale,

beninteso nell'ambito delle relative sfere di competenza e nel

rispetto dei limiti costituzionali e statutari.

In altre parole, la disposizione di legge che si assume violata

(art. 20, terzo comma, l. n. 93 del 1983) e che, in forza dell'art. 1

della stessa legge, dovrebbe costituire, secondo il ricorrente, un

limite di principio vòlto a precludere anche alle regioni dotate al

riguardo di competenza legislativa esclusiva qualsiasi disciplina che

non si risolva in attuazione delle leggi statali, contiene in realtà

una norma contraria, che non esclude nella materia considerata lo

spazio di autonomia normativa variamente spettante alle regioni.

Stando così le cose, appare vano invocare gli artt. 1 e 20 della

legge quadro sul pubblico impiego o, in genere, la legislazione

statale sulle assunzioni obbligatorie come disposizioni da cui

dedurre principi preclusivi dell'esercizio della competenza

legislativa esclusiva, prevista dall'art. 3, lett. a, dello Statuto

sardo.

5. - Il ricorso dello Stato, va, invece, accolto per il profilo

relativo alla violazione del limite costituzionale. La legge

impugnata, infatti, nel disciplinare il "diritto di assunzione" nel

ruolo unico regionale delle particolari categorie ivi previste, in

collegamento con l'art. 12 della legge statale n. 466 del 1980 sulle

"vittime del dovere", viola gli artt. 51, primo comma, e 97, terzo

comma, Cost., in quanto prevede nuove limitazioni che appaiono

ingiustificate rispetto al principio dell'accesso nell'impiego

pubblico in condizioni di eguaglianza.

Stabilendo che il coniuge superstite e i figli dei soggetti

appartenenti alle categorie elencate in altri articoli della stessa

legge hanno singolarmente "diritto ad essere assunti", con precedenza

su ogni altra categoria, presso le amministrazioni pubbliche,

comprese quelle regionali, l'art. 12 della legge n. 466 del 1980

prevede una deroga eccezionale al principio dell'accesso nell'impiego

pubblico in condizioni di eguaglianza e mediante concorso, la quale,

oltreché formalmente autorizzata dall'art. 97, terzo comma, Cost.,

appare sotanzialmente giustificata da un "dovere inderogabile di

solidarietà" verso i congiunti delle "vittime del dovere",

rientrante fra quelli di cui la Repubblica, a norma dell'art. 2

Cost., richiede l'adempimento.

Di fronte a tale disciplina statale, sorretta da un evidente

interesse primario d'importanza nazionale, le regioni non soltanto

sono tenute a predisporre le garanzie e le modalità perché quel

"diritto" diventi effettivo, ma hanno anche il potere di stabilire,

nei limiti delle competenze vantate in materia, un'autonoma

legislazione diretta a fornire garanzie "suppletive" agli stessi

soggetti (v. sent. n. 217 del 1988) oppure forme di tutela analoghe o

similari a favore di altre categorie meritevoli di protezione, in

dipendenza di fenomeni peculiari al proprio ambito regionale o che,

comunque, si manifestano al loro interno in modo particolarmente

intenso ovvero con espressioni altrettanto peculiari. Ciò che, in

ogni caso, non possono fare è prevedere eccezioni al principio

dell'accesso nell'impiego pubblico che non siano correlate a valori

fondamentali o che siano tali da produrre effetti irragionevolmente

discriminatori. Tanto più ciò gli è vietato quando, interferendo

sulla disciplina statale, restringono o limitano il godimento dei

diritti ivi previsti, la cui tutela abbia un'indiscussa rilevanza

costituzionale.

Proprio quest'ultima, tuttavia, è l'ipotesi che ricorre nel caso

di specie e che induce, pertanto, a considerare costituzionalmente

illegittima la legge impugnata.

L'art. 12 della legge statale n. 466 del 1980, cui la legge

oggetto del presente giudizio intende dare applicazione, al fine di

determinare le categorie di soggetti ai cui familiari dev'esser

garantito lo speciale "diritto di assunzione" ivi contemplato, fa

espresso riferimento ai soggetti previsti negli artt. 3, 4, 5 e 11

della stessa legge. Fra questi, oltre a varie altre categorie

(ufficiali e agenti di polizia, magistrati, militari, vigili urbani,

etc.), sono ricompresi anche i vigili del fuoco deceduti o resi

invalidi per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in

conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni

d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti allo

svolgimento di attività di soccorso (art. 3), nonché qualsiasi

persona che, legalmente richiesta, presti assistenza agli ufficiali,

agenti o autorità preposte alle predette funzioni o attività (art.

4). E non si può dubitare che fra queste ultime rientrino non

soltanto le persone il cui aiuto sia richiesto mentre le operazioni

di soccorso sono in atto, ma anche le persone raccolte in corpi di

volontari preventivamente istituiti da un'autorità al fine di

prestare il loro aiuto in tutti i casi indicati dalla predetta

autorità.

Appare, dunque, chiaro che l'anzidetto art. 12, ove sia

correttamente interpretato, è sicuramente applicabile anche ai

congiunti delle "vittime del dovere" decedute o rese invalide in

relazione ad attività di soccorso prestate, nei limiti ricordati, in

occasione di incendi che si verifichino in qualsiasi parte del

territorio nazionale; e che, in particolare, lo stesso articolo

conferisce singolarmente, tanto al coniuge superstite quanto a

ciascun figlio, un "diritto di assunzione", con precedenza su ogni

altra categoria, presso le amministrazioni pubbliche, comprese quelle

regionali.

Al contrario, la legge regionale impugnata, mentre rinvia alla

legge statale n. 466 del 1980 per ogni altro aspetto della disciplina

(come la definizione di "vittima del dovere", la qualifica di

invalido, etc.), precisa che l'art. 12 della predetta legge si

applica anche ai congiunti delle "vittime del dovere" decedute o rese

invalide in occasione degli incendi verificatesi nel territorio della

Sardegna, circoscrivendo, tuttavia, per tale ipotesi, il "diritto di

assunzione" ivi previsto a un solo componente del nucleo familiare.

Nel far ciò, la legge impugnata, mentre non estende affatto a

categorie non previste il "diritto" di cui all'art. 12

(contrariamente a quanto suppone l'Avvocatura dello Stato), formula

piuttosto una norma restrittiva rispetto alla corrispondente

disciplina statale, producendo così, per l'ipotesi considerata,

un'ingiustificata situazione di diseguaglianza tra gli appartenenti

alla stessa categoria protetta a seconda che si abbia riguardo agli

incendi accaduti nel territorio della Sardegna o quelli verificatisi

nella restante parte del territorio nazionale.

E poiché il contenuto normativo dell'intera legge impugnata si

risolve nell'innovazione appena descritta, non resta che dichiarare

l'illegittimità costituzionale dell'atto legislativo impugnato per

violazione dell'art. 51, comma primo, e 97, comma terzo, Cost., in

quanto produttivo di un'ingiustificata e irragionevole

discriminazione nel godimento di un "diritto" costituzionalmente

rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale

della Sardegna, approvata il 4 febbraio 1986 e riapprovata il 15

maggio 1986, recante il titolo "Assunzione straordinaria nel ruolo

unico regionale dei congiunti delle vittime del dovere in

applicazione della legge 13 agosto 1980, n. 466", per violazione

degli artt. 51, primo comma, e 97, terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:726 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari