Corte costituzionale

Sentenza n. 72/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/03/1987 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 1° febbraio

1978, n. 30 (Tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto

ai pubblici servizi di trasporto) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 febbraio 1979 dal Pretore di Napoli

nel procedimento civile vertente tra Telesco Alfredo ed altri e

S.p.a. Strade Ferrate Secondarie Meridionali, iscritta al n. 380 del

registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 189 dell'anno 1979;

2) ordinanza emessa il 17 ottobre 1979 dal Pretore di Pistoia

nel procedimento civile vertente tra Landi Ivano ed altri e CO.PI.T.,

iscritta al n. 921 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43 dell'anno 1980;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza (R.O. n. 380 del 1979) emessa il 21 febbraio

1979 il Pretore di Napoli ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, per contrasto con gli articoli 3 e 35 della

Costituzione, dell'art. 1, secondo comma, della legge 1 febbraio 1978

n. 30 (Tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai

pubblici servizi di trasporto), nella parte in cui le note

esplicative n. 18 e n. 22 non prevedono che possa essere inquadrato

nel livello 6°, con la qualifica di "operaio tecnico" e decorrenza 1°

gennaio 1978, anche l'agente che sia stato già promosso per

anzianità alla qualifica di "operaio provetto".

Il Pretore, premesso che secondo l'articolo in questione al

personale di cui al regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148 "possono

essere assegnate qualifiche previste dalle allegate tabelle secondo

le note esplicative ed i criteri stabiliti dalle stesse", rileva che

le tabelle contemplano l'inquadramento dell'agente, avente la

qualifica di "operaio provetto" secondo la legge 6 agosto 1954, n.

858, al livello 7° come "operaio specializzato", se si tratta di

agente promosso a quella qualifica per anzianità (nota esplicativa

n. 18); al 6° livello come "operaio tecnico", se la qualifica di

"operaio provetto" è stata raggiunta per promozione, previo

superamento di prova di esame tecnico-professionale ovvero per merito

comparativo ovvero per sentenza definitiva (nota esplicativa n. 22).

Precisa al riguardo l'ordinanza che i ricorrenti, già dipendenti

da imprese appaltatrici di servizi ferroviari, si erano visti

riconoscere con sentenza della Corte d'Appello di Salerno 7 maggio

1974 il diritto all'inserimento nei ruoli organici della S.S.F.S.M.

con qualifica di operai di 1ª classe (grado 6° del contratto

collettivo 15 dicembre 1937) e con decorrenze varianti dal 15

novembre 1959 al 2 marzo 1962.

A seguito di tale sentenza, gli attuali ricorrenti vennero

inquadrati come "operai provetti" atteso che il regolamento interno

per le promozioni del personale in vigore dal 1° gennaio 1970,

prevedeva che la promozione ad "operaio provetto" si conseguisse dopo

10 anni di anzianità nella qualifica di operaio di 1ª classe.

Lo stesso regolamento prevedeva pure che la qualifica di "operaio

provetto" potesse conseguirsi per "esame per promozione accelerata",

dopo almeno due anni di permanenza nella qualifica inferiore.

Escluso che nel caso di specie, ricorra l'ipotesi di agenti

promossi per sentenza definitiva, in quanto la pronunzia giudiziaria

riguardante i ricorrenti ha solo affermato il loro diritto

all'inquadramento nei ruoli organici con la qualifica di operaio di

1ª classe, il Pretore osserva che il caso di specie rivela la

irrazionalità del disposto legislativo. "Gli attori si sono trovati

ad essere direttamente inquadrati per anzianità nella qualifica di

operai provetti, senza aver avuto così la possibilità di

partecipare agli esami per promozione accelerata".

Ciò premesso il Pretore ritiene che le norme sopra richiamate

sembrano porsi in contrasto con l'art. 35 in quanto l'elevazione

professionale (con attribuzione delle mansioni di operaio tecnico dal

1° gennaio 1978) viene esclusa per i promossi per anzianità. Ed

altresì con l'art. 3, in quanto si discrimina del tutto

irrazionalmente tra situazioni identiche (lavoratori che svolgono le

identiche mansioni ed hanno pari capacità professionale).

2. - Con ordinanza (R.O. n. 921 del 1979) in data 17 ottobre 1979

il Pretore di Pistoia ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, della

nota (n. 3) posta alla qualifica di bigliettaio scelto di cui al

livello 9° delle tabelle allegate alla legge 1° febbraio 1978, n. 30,

che limita all'agente in servizio con tale qualifica il

riconoscimento del livello 8° ad personam sino ad esaurimento.

Secondo il Pretore tale previsione integra "un trattamento

differenziato e più (recte, meno) favorevole" per coloro che

all'entrata in vigore della legge n. 30 del 1978 non avevano ancora

maturato il diritto alla qualifica di bigliettaio scelto, in base

alla precedente normativa, pur trovandosi nelle medesime condizioni

in ordine ai requisiti soggettivi e alle mansioni esercitate. Di qui

il prospettato contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte

in cui non è previsto il rispetto, quanto meno sotto l'aspetto

retributivo, dei diritti e delle aspettative, riconosciute dalla

precedente legislazione, per tutti coloro che si trovano nelle

medesime condizioni.

3. - In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del

Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato.

Nella memoria, depositata il 31 luglio 1979 per il primo giudizio,

si osserva che la legge n. 30 del 1978, nel prevedere un

inquadramento tabellare diverso da quello stabilito nella legge n.

858 del 1954, ha anche sancito criteri di più rigorosa

professionalità delle varie qualifiche. In relazione alla vecchia

qualifica di "operaio provetto" ha introdotto due qualifiche diverse,

corrispondenti a due differenti livelli di professionalità: la prima

di "operaio specializzato" - livello 7° pari a quella di "operaio

provetto" - la seconda di "operaio tecnico", di livello 6°.

"Tale normativa non contrasta con gli articoli 35 e 3 della

Costituzione: non con l'art. 35, perché anzi la ratio di essa è

proprio quella di curare l'elevazione professionale dei lavoratori;

non con l'art. 3, in quanto il principio di eguaglianza sancito, non

esclude differenti trattamenti, in relazione a differenti situazioni

soggettive e tali sono indubbiamente le condizioni degli operai

provetti che hanno conseguito la qualifica per anzianità, ovvero

attraverso l'accertamento della specifica capacità professionale".

Nella memoria, depositata il 4 marzo 1980 per il secondo giudizio,

si assume che il diverso trattamento operato dal legislatore trova

giustificazione nella diversità di situazioni giuridiche, essendo

differenti la posizione di chi abbia conseguito una qualifica e la

posizione di chi tale diritto non abbia comunque ancora maturato. In

sostanza la legge ha garantito il rispetto dei diritti già acquisiti

dagli agenti in base alla precedente disciplina, mentre per coloro

che non avevano ancora maturato la promozione a bigliettaio scelto

non si poneva alcun problema di rispetto del diritto quesito. Considerato in diritto

1. - I giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe sollevano

entrambi questioni circa l'applicazione della medesima normativa.

Possono essere riuniti, pertanto, ai fini di un'unica pronuncia.

2. - Con la legge 6 agosto 1954, n. 858 furono approvate le

tabelle nazionali di qualifiche del personale dei pubblici servizi di

trasporto in concessione. Alla classe settima venne assegnato

l'operaio provetto, definito "agente addetto, in condizioni di

autonomia, a lavori di particolare perizia e responsabilità" (note

esplicative: n. 4).

Senonché, la successiva legge 1° febbraio 1978, n. 30 - innovando

sul punto - mantenne l'ascrizione al settimo livello dell'operaio

provetto pervenuto alla qualifica per anzianità, denominato ora

operaio specializzato; coevamente inquadrò al superiore livello

(sesto), con la denominazione di operaio tecnico, l'agente che avesse

ottenuto la qualifica di provetto "previo superamento di esame

tecnico-professionale ovvero per merito comparativo" (oltreché in

forza di giudicato).

Secondo il Pretore di Napoli (ord. n. 380 del 1979) la norma

(legge n. 30/1978: art. 1, secondo comma e note tabellari nn. 18 e

22) risulterebbe lesiva nei confronti degli operai provetti promossi

ad anzianità ed assegnati, quindi, al 7° livello rispetto a quegli

altri con identica qualifica di base, ottenuta - tuttavia - previa

esame ed inquadrati al livello 6°.

Ciò in contrasto con l'art. 3 per irrazionalità in radice del

disposto legislativo che così non consente a tutti i precedenti

operai provetti, unica essendo la matrice di partenza, di venire

inquadrati nella superiore qualifica tecnica a far tempo - giusta

l'art. 12 della legge - dal 1° gennaio 1978. Gli agenti promossi ad

anzianità sarebbero stati privati altresì - si assume - della

possibilità di elevazione professionale, garantita dall'art. 35

Cost.

3a. - Non ricorre, intanto, lesione del principio qui da ultimo

enunciato: la formazione e la elevazione professionale, ricomprese

ovviamente nella più generale tutela del lavoro "in tutte le sue

forme ed applicazioni" (primo e secondo comma dell'art. 35) si

prospettano, anche letteralmente, con una portata introduttiva assai

ampia perché si possano trarne immediati criteri di risoluzione dei

singoli problemi nell'area del rapporto di lavoro, inerenti cioè

alla diretta assegnazione e allo specifico inserimento di personale

in tabelle, all'uopo predisposte (cfr. sentenza n. 10 del 1980).

D'altra parte, come adombra l'Avvocatura dello Stato, il diverso

inquadramento - migliorativo per coloro che si fossero assoggettati a

prova d'esame - tenderebbe proprio ad esprimere quel criterio

professionalmente formativo insito nel dettato costituzionale.

3b. - Questa considerazione porterebbe a ravvisare infondato - nei

suoi termini generali di assunta incoerenza - anche il sospetto di

lesione dell'art. 3 Cost. Peraltro, uno stretto esame, nell'ambito

delineato dalla fattispecie prospettata dal remittente, porta a

desumere che gli interessati avevano ottenuto il riconoscimento della

qualifica sol dopo essere stati costretti ad agire - e

vittoriosamente - in giudizio onde ottenere, nei confronti

dell'Azienda datrice di lavoro, una dichiarazione di esistenza solo

fittizia dei contratti di appalto che in apparenza li aveva

vincolati; con conseguente ed immediato riconoscimento, al contrario,

di un effettivo rapporto di dipendenza organica dalla società

medesima.

In virtù di tal giudicato, che riconobbe "il diritto degli attori

all'inserimento nei ruoli", costoro pervennero - adunque - al loro

inquadramento ad anzianità, per normale automatico sviluppo della

pregressa carriera, riconosciuta senza che si rendesse esperibile,

ovvero fosse stato per essi reso possibile avanti al momento formale

dell'immissione, un anticipato esame professionale di capacità

tecnica.

Sicché in questi rigorosi puntuali limiti la questione appare

fondata: nel senso che la norma si prospetta, ex art. 3 Cost., non di

bastevole ragionevolezza per aver omesso di disporre l'inquadramento

quale operaio tecnico di sesto livello nei riguardi di chi (già

operaio provetto), per accertata responsabilità dal datore di

lavoro, non fosse stato posto in grado di sostenere (per superarla)

la prova d'esame richiesta dalla nota 22.

4. - La menzionata legge addivenne inoltre ad accorpare le due

qualifiche di "bigliettaio" e di "bigliettaio scelto" nell'unico

livello (9°) di bigliettaio, statuendo però (nota n. 3) che

all'agente già in servizio quale "scelto" venisse "assegnato ad

personam il livello 8°, sino ad esaurimento".

Il Pretore di Pistoia (ord. n. 921 del 1979) ravvisa irrazionale

ex art. 3 Cost. siffatta disposizione poiché lesiva - afferma delle

aspettative di quegli agenti che all'entrata in vigore della norma

non avessero ancora maturato il diritto alla preesistente ed ora

abolita qualifica di bigliettaio scelto.

La questione non è fondata.

Eccepisce correttamente l'Avvocatura generale dello Stato come gli

agenti che non avessero ancora acquisito, al momento della nuova

norma, il diritto alla qualifica di bigliettaio scelto versino in una

posizione ben diversa, di mera aspettativa, rispetto ai soggetti che

la qualifica in discorso avevano già maturato e conseguito.

È il caso qui di rilevare che ogni regolamentazione di trapasso

dall'una ad altra struttura ordinamentale di progressione implica

inevitabilmente talune scelte operative transitorie, sulla base di

una discrezionalità che va riconosciuta al legislatore nell'ambito -

come in fattispecie - di coerenti apprezzamenti per la sutura delle

situazioni oggettive esistenti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 1° febbraio 1978, n. 30 (Tabelle nazionali delle

qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto)

nella parte in cui le note nn. 18 e 22 (in calce alle tabelle delle

qualifiche) non prevedono il nuovo inquadramento quale operaio

tecnico (livello 6°) dell'operaio provetto promosso per anzianità,

limitatamente agli agenti che fossero stati direttamente inquadrati -

in epoca anteriore al 1° gennaio 1978 - nella qualifica senza aver

potuto partecipare, per responsabilità riferita da giudicato

esclusivamente al datore di lavoro, a prova d'esame

tecnico-professionale per il conseguimento della qualifica stessa;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, secondo comma della predetta legge

1° febbraio 1978, n. 30 sub nota 3 delle relative tabelle, sollevata

dal Pretore di Pistoia con l'ordinanza in epigrafe, in relazione

all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 5 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari