Corte costituzionale

Sentenza n. 72/1981

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/05/1981 · relatore Antonio La Pergola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 8d.P.R. 761/1979

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi

primo, secondo e terzo, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato

giuridico del personale delle unità sanitarie locali), promosso con

ricorso del Presidente della Regione Lombardia, notificato il 14 marzo

1980, depositato in cancelleria il 27 marzo successivo ed iscritto al

n. 6 del registro ricorsi 1980.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice

relatore Antonio La Pergola;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

il 14 marzo 1980, ma depositato presso la cancelleria di questa Corte,

fuori termine, il 27 marzo, la Regione Lombardia ha dedotto

l'incostituzionalità dell'art. 8, primo, secondo e terzo comma, del

d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

n. 45 del 15 febbraio 1980), avente ad oggetto lo "Stato giuridico del

personale delle unità sanitarie locali"; nonché in quanto necessario

i commi dal quarto al settimo dello stesso articolo per contrasto con

gli artt. 117 e 118 della Costituzione.

La norma statale censurata disciplina la composizione dell'ufficio

direttivo delle unità sanitarie locali, in virtù dell'art. 47 della

legge di delega 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio

sanitario nazionale) e definisce altresì i compiti di coordinatori

ivi previsti e i requisiti per l'assunzione del relativo ufficio.

La ricorrente deduce che è sua competenza, in base ad altra norma

(art. 15 della citata legge di delega) e in conformità degli artt.

117 Cost. e 17 e 27 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione

della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382),

disciplinare l'organizzazione, la gestione e il funzionamento delle

unità sanitarie locali.

Il legislatore statale avrebbe dunque leso la sfera di autonomia

costituzionalmente garantita alla Regione.

Il Presidente del Consiglio è intervenuto, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura dello Stato, per sentir dichiarare l'infondatezza della

questione.

Le norme impugnate concernerebbero materie riguardo alle quali vi

sarebbe una riserva di competenza statale, ai sensi dell'art. 47,

terzo comma, della legge 833/78, e d'altra parte risulterebbero poste

nel legittimo esercizio della potestà legislativa, delegata al

Governo con la citata legge n. 833/78.

Nella pubblica udienza, la difesa della Regione, preso atto del

tardivo deposito del ricorso, ne ha tuttavia sostenuto

l'ammissibilità, deducendo che il termine prescritto per tale

deposito dall'art. 31, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

debba intendersi come ordinatorio e non come perentorio. L'Avvocatura

dello Stato ha invece chiesto che il ricorso sia dichiarato

inammissibile. Considerato in diritto :

Come risulta dagli atti (senza che la difesa regionale lo abbia

contestato in alcun modo), il ricorso con cui la Regione Lombardia ha

impugnato l'art. 8, primo, secondo e terzo comma, del d.P.R. 20

dicembre 1979, n. 761, nonché in quanto necessario i commi dal quarto

al settimo dello stesso articolo per contrasto con gli artt. 117 e 118

Cost., è stato depositato nella cancelleria di questa Corte

tardivamente, oltre i dieci giorni dalla notificazione, fissati dagli

artt. 31, ultimo comma, e 32, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, quanto all'impugnativa diretta delle leggi regionali e statali:

il deposito è infatti avvenuto il 27 marzo, mentre la notificazione

risale al 14 marzo 1980.

Ora, è vero che, in base al capoverso dell'art. 152 cod. proc.

civ., "i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la

legge stessa li dichiari espressamente perentori". Da un lato, però,

la formulazione testuale dell'art. 31, ultimo comma, della legge n.

87 del 1953, sottolineando la doverosità del deposito entro dieci

giorni dalla notificazione del relativo ricorso, comporta per ciò

stesso che il termine vada rispettato a pena di decadenza. D'altro

lato, questa Corte ha ritenuto in varie decisioni (v. specialmente le

sentenze n. 15 del 1967 e n. 30 del 1973, nonché l'ordinanza n. 109

del 1975) che i termini per la costituzione in giudizio presso di essa

risentano delle "peculiarità dei giudizi di costituzionalità" e

dell'"autonomia della loro disciplina processuale"; e che, pertanto, i

termini medesimi siano "perentori per tutte le parti". Tali criteri

s'impongono anche nei casi in esame, escludendo la pertinenza del

richiamo all'art. 152 cod. proc. civ. (la cui considerazione non

potrebbe comunque venire dissociata da quella degli artt. 153 e 154

del codice stesso); tanto più che nelle disposizioni sul

funzionamento della Corte il punto di riferimento del processo

costituzionale non è rappresentato dal diritto processuale civile,

bensì dalle "norme del regolamento per procedura innanzi al Consiglio

di Stato in sede giurisdizionale" (cui rimanda esplicitamente, "in

quanto applicabili", l'art. 22, primo comma, della stessa legge n. 87

del 1 953).

Che poi i termini fissati in tema di deposito del ricorso siano

alquanto diversi secondo le diverse specie di procedimenti - dieci

giorni per l'impugnativa diretta delle leggi, venti giorni quanto al

conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni (in base all'art. 27

cpv. delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale), di fronte ai trenta giorni prescritti "a pena di

decadenza" dall'art. 36 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (recante il

testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato) - non toglie che in

tutte queste ipotesi la doverosa tempestività del deposito, nei tempi

improrogabili prefissati dall'ordinamento, venga presidiata dalla

correlativa sanzione della decadenza, senza di che le controversie fra

lo Stato e le Regioni finirebbero per poter essere instaurate sine

die.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso con cui la Regione Lombardia ha

promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo,

secondo e terzo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nonché

in quanto necessario dei commi dal quarto al settimo dello stesso

articolo per contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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