Corte costituzionale

Sentenza n. 72/1968

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/06/1968 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 142r.d. 787/1931

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 142, secondo

comma, del regolamento per gli istituti di prevenzione e pena approvato

con R.D. 18 giugno 1931, n. 787, promosso con ordinanza emessa il 4

agosto 1966 dal giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Varese

su istanza di Longhin Giancarlo, iscritta al n. 219 del Registro

ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 324 del 24 dicembre 1966.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 22 aprile 1968 la relazione del

Giudice Ercole Rocchetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Longhin Giancarlo, detenuto presso le carceri giudiziarie di

Varese, con istanza 25 giugno 1966 chiedeva al giudice di sorveglianza

di quel Tribunale di essere dispensato dal frequentare le funzioni del

rito cattolico perché le sue idee religiose erano, secondo egli si

esprimeva, "in contrasto con l'ideologia cattolica" e l'obbligo di tale

frequenza, previsto dal regolamento carcerario, era da lui ritenuto

contrario alla libertà di professione religiosa, garantita dalla

Costituzione.

Il pubblico ministero, interpellato per il parere, concludeva per

il rigetto dell'istanza, ma il giudice di sorveglianza, con ordinanza 4

agosto 1966, ritenendo che la decisione sulla richiesta del Longhin

implicasse la risoluzione di una questione relativa alla

costituzionalità dell'art. 142 del R.D. 18 giugno 1931, n. 787, in

relazione agli artt. 19 e 21 della Costituzione, sospendeva di decidere

e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale.

Ritenuta in tal modo la rilevanza della questione sul punto della

non manifesta infondatezza lo stesso giudice osservava che l'art. 142

citato col prescrivere l'obbligo della frequenza delle pratiche

collettive del culto cattolico per tutti i detenuti che, al momento

dell'ingresso nello stabilimento, non avessero dichiarato di

appartenere ad altra confessione religiosa, appariva in contrasto con i

principi di libertà di culto e di pensiero garantiti dalla

Costituzione; e ciò per le ragioni seguenti:

1) perché la libertà di professare una religione diversa dalla

cattolica non poteva essere condizionata per il cittadino detenuto a

una sua indicazione resa al momento dell'ingresso nello stabilimento

carcerario;

2) perché doveva essere a lui riconosciuta la libertà di non

professare alcuna religione;

3) perché non potevano essere a lui negati i diritti relativi alle

libertà fondamentali garantite dalla Costituzione, nei limiti e nel

rispetto delle esigenze della vita carceraria, che, nel caso, non

sembravano ricorrere ed ostare.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata e comunicata ed è

stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 324 del 24 dicembre 1966.

Mediante atto d'intervento depositato il 21 ottobre 1966, si è

costituita innanzi alla Corte, per il Presidente del Consiglio dei

Ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto che la

questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice di

sorveglianza presso il Tribunale di Varese venga dichiarata

inammissibile, sia perché essa non sarebbe sorta in giudizio, e sia

perché la disposizione cui si riferisce non sarebbe contenuta in una

legge o in un atto avente forza di legge.

In merito al primo motivo, l'Avvocatura deduce che il procedimento

introdotto dal detenuto Longhin non ha natura giurisdizionale - sì che

mancherebbe il presupposto richiesto per la competenza della Corte

dall'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 - in quanto le

funzioni di vigilanza assegnate al giudice di sorveglianza

nell'esecuzione delle pene sono di natura essenzialmente amministrativa

e si estrinsecano mediante sue decisioni assunte nella forma, non di

sentenze e ordinanze, ma di ordine di servizio (art. 585 Codice di

procedura penale), forma anch'essa tipica della natura amministrativa

della funzione svolta.

In merito al secondo motivo, l'Avvocatura deduce che la

disposizione impugnata dell'art. 142 del R.D. n. 787 del 1931 non è

contenuta in un atto avente forma di legge - sì che mancherebbe la

condizione prevista dall'art. 134 della Costituzione per

l'assoggettabilità di un atto a contenuto normativo al controllo della

Corte costituzionale - e ciò in quanto quel decreto contiene un

regolamento, quello degli istituti di prevenzione e pena, ed è stato

emanato in forza dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926 n. 100, previa

deliberazione del Consiglio dei Ministri ed udito il parere del

Consiglio di Stato: e cioè nelle forme proprie dei regolamenti.

All'udienza di discussione il rappresentante dell'Avvocatura si

rimetteva alle deduzioni scritte. Considerato in diritto :

La funzione di vigilanza sull'esecuzione delle pene, assegnata al

giudice di sorveglianza degli artt. 144 del Codice penale, 585 del

Codice di procedura penale e 4 a 7 del R.D. 18 giugno 1931, n. 787, si

estrinseca, oltre che in attività ispettive e consultive, anche in

un'attività decisoria volta a regolare, su reclamo del detenuto, i

diritti di lui in ordine al suo trattamento penale.

Questa complessa e differenziata attività del giudice di

sorveglianza viene, nella relazione ministeriale al decreto n. 787 del

1931, qualificata tutta di natura amministrativa. Di ciò si è però

dubitato, essendo sembrato che quella decisoria possa meglio collocarsi

nel quadro delle attività di giurisdizione.

Per risolvere il problema, pregiudiziale in questa sede, relativo

alla qualificazione del giudice di sorveglianza a proporre questioni di

legittimità costituzionale su norme che egli è chiamato ad applicare

nella decisione di controversie connesse al trattamento del detenuti,

è sufficiente a questa Corte richiamarsi alla sua giurisprudenza ed in

particolare alla sua recente sentenza n. 53 del 9 maggio 1968 nella

quale, esaminando lo stesso problema in ordine alla funzione assegnata

al giudice di sorveglianza in materia di applicazione di misure di

sicurezza, essa ha ritenuto che, ai fini della proposizione di

questioni costituzionali, il termine "giudizio" è usato dall'art. 1

della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, nel senso più ampio,

comprensivo della generalità del procedimenti che si svolgono davanti

a un giudice, senza che rilevi quanto, a un più penetrante esame,

possa risultare sulla natura di quel procedimento.

Se la questione proposta dal giudice di sorveglianza presso il

Tribunale di Varese nella sua ordinanza di rimessione deve ritenersi

sotto questo profilo ammissibile, la sua ammissibilità deve però

essere negata per ciò che concerne un altro presupposto del giudizio

di legittimità costituzionale che, ai sensi dell'art. 134 della

Costituzione, deve avere per oggetto unicamente le leggi e gli altri

atti aventi forza di legge. Il R.D. 18 giugno 1931, n. 787, sull'art.

142 del quale è stato sollevato il dubbio di costituzionalità, non è

un atto avente forza di legge. Esso è infatti intitolato "regolamento

concernente il funzionamento degli istituti di prevenzione e pena", ma

quel che al caso più importa, è che la natura rivelata dalla

denominazione, trova conferma nel preambolo del decreto. In questo si

fa riferimento, come alla fonte che ne legittima l'emanazione, all'art.

1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e cioè alla disposizione che

disciplina l'esercizio della potestà regolamentare del Governo. Vi si

ricorda, altresì, oltre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri,

il parere del Consiglio di Stato, che fu richiesto per l'emanazione del

decreto, proprio come prescrive per i regolamenti l'art. 1 della citata

legge del 1926.

A fronte di questi elementi, nulla sta ad indicare, nel decreto in

questione, la volontà di porre in essere un atto con forza di legge.

Ciò ritenuto, la Corte, in conformità della sua costante

giurisprudenza, non può che dichiarare l'inammissibilità della

proposta questione di legittimità costituzionale, perché avente a

oggetto una disposizione di un regolamento e non di una legge o di atto

avente forza di legge.

È ovvio che le norme regolamentari, quando siano ritenute

illegittimità per contrasto con la Costituzione, possono e debbono

(non diversamente dai casi in cui siano ritenute illegittime per

contrasto con leggi ordinarie) essere disapplicate, ai sensi dell'art.

5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. dai giudici chiamati a

farne applicazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 142 del regolamento per gli istituti di prevenzione e pena

approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 787, proposta dal giudice di

sorveglianza presso il Tribunale di Varese con ordinanza 4 agosto 1966.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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