Corte costituzionale

Sentenza n. 72/1966

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/06/1966 · relatore Nicola Jaeger

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 26 ottobre 1965,

recante "Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1959, n. 15,

concernente il personale optante inquadrato in soprannumero nei ruoli

dell'Amministrazione regionale", promosso con ricorso del Commissario

dello Stato per la Regione siciliana notificato il 2 novembre 1965,

depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 9 successivo

ed iscritto al n. 29 del Registro ricorsi 1965.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione

siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 30 marzo 1966 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per il ricorrente, e l'avv. Enzo Silvestri, per la Regione

siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato il 2 novembre 1965, e pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del 27 novembre e nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 della stessa data, il

Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato davanti

alla Corte costituzionale una legge approvata dall'Assemblea regionale

siciliana nella seduta del 26 ottobre 1965, recante "Modifiche alla

legge regionale 13 aprile 1959, n. 15, concernente il personale optante

inquadrato in soprannumero nei ruoli dell'Amministrazione regionale".

Nel ricorso si osserva che la legge suddetta persegue

essenzialmente il fine di consentire ad un limitato numero di

dipendenti regionali la progressione in carriera. Le sue disposizioni

sarebbero peraltro illegittime per violazione dei principi dell'art.

97, primo comma, della Costituzione, non essendo fondate su obbiettive

considerazioni di servizio, in quanto gli impiegati in soprannumero

verrebbero promossi a qualifiche superiori senza limitazione nel numero

dei posti. Ciò darebbe ai "soprannumerari" la possibilità di

conseguire promozioni senza limiti, determinando a loro favore

posizioni più vantaggiose rispetto al personale inquadrato nei ruoli

organici, la cui promovibilità è condizionata dalla disponibilità di

posti, con violazione conseguente anche del principio di eguaglianza

sancito nell'art. 3 della Costituzione.

Si aggiunge che non viene posta al provvedimento alcuna limitazione

per quanto concerne la sua eventuale retroattività né si prevede

alcuna copertura per gli oneri che deriverebbero anche in seguito dalla

sua applicazione, come richiesto dall'art. 81 della Costituzione.

Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 22 novembre

1965 si è costituito in giudizio il Presidente della Regione

siciliana, contestando i presupposti e le conclusioni del Commissario

dello Stato.

Nelle deduzioni della Regione si assume che la legge impugnata ha

invece il fine di eliminare una disparità di trattamento fra gli

impiegati del ruolo ordinario e quelli in soprannumero, soprattutto nei

casi in cui vi fossero posti disponibili, ma mancassero concorrenti

appartenenti al ruolo ordinario, promovibili alla pari dei

"soprannumerari". Perciò la nuova legge, anziché determinare

diseguaglianze, attuerebbe i principi di imparzialità e del buon

andamento dell'amministrazione, in quanto le sue disposizioni,

disciplinando la progressione di carriera per gli appartenenti ad un

ruolo speciale, i quali non potrebbero mai andare ad occupare i posti

che si rendessero vacanti nel ruolo organico, troverebbero piena

giustificazione nelle peculiarità particolari presentate dallo status

di questi.

Si afferma quindi che non sussiste alcuna violazione dell'art. 3

della Costituzione. Si aggiunge che il legislatore non ha affatto

ritenuto di dare alla legge efficacia retroattiva e che la legge non

doveva provvedere ad assicurare la copertura degli oneri per la sua

applicazione, trattandosi di definizione di situazioni sul piano

prettamente giuridico di sviluppo di carriera, come avevano del resto

già messo in rilievo i presentatori del disegno di legge.

L'Avvocatura generale dello Stato ha replicato alle deduzioni della

difesa della Regione con le "Brevi note" depositate in cancelleria il 4

febbraio 1966. In esse si afferma che la legge regionale in

discussione viola anzitutto l'art. 97 della Costituzione, essendo stata

emanata evidentemente allo scopo di favorire un gruppo - invero molto

ristretto - di dipendenti, non per una migliore organizzazione degli

uffici ed al fine di assicurarne il buon andamento; che anzi, favorendo

ingiustamente alcuni dipendenti rispetto ad altri, essa ostacolerebbe

il buon andamento dell'amministrazione regionale, creando evidenti e

giustificati malcontenti, anche perché i componenti del ruolo

soprannumerario perverrebbero tutti e in breve tempo ai massimi gradi

della gerarchia senza alcun riferimento alla situazione degli organici.

La difesa del Commissario dello Stato insiste poi sul difetto della

indicazione dei mezzi per far fronte alle nuove o maggiori spese, anche

facenti carico ad esercizi successivi a quello in corso, secondo la

giurisprudenza della Corte costituzionale; aggiunge peraltro di

prendere atto della dichiarazione fatta ex adverso, secondo la quale la

legge non avrebbe alcun effetto retroattivo, augurandosi che la Corte

voglia sanzionare tale interpretazione.

Anche la difesa della Regione ha depositato, in data 16 marzo 1966,

le sue "note difensive", intese ad esporre anzitutto i difetti della

legislazione precedente e gli scopi della legge impugnata, diretta a

ristabilire una situazione di equilibrio fra gli appartenenti al ruolo

in soprannumero e quelli del ruolo ordinario. Essa contesta che si

siano provocate ragioni di malcontento, sia perché, in caso di

promozione, i dipendenti optanti rimarrebbero inquadrati in

soprannumero, sia perché la nuova disciplina non avrebbe modificato il

sistema delle promozioni introducendovi deroghe a favore dei dipendenti

optanti, ma solo impedito che la normale progressione di carriera di

questi ultimi fosse ingiustamente ostacolata.

La difesa della Regione esclude poi che si possa sostenere la

violazione delle norme della Costituzione (artt. 3 e 97) invocate dalla

parte attrice e conclude con l'osservazione che "la riforma del sistema

di promozione era ormai indispensabile, in quanto con la vecchia

disciplina i posti dei gradi più elevati erano permanentemente

vacanti". Insiste quindi nella richiesta del rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 30 marzo 1966 i difensori delle parti

hanno ribadito le proprie argomentazioni ed insistito sulle conclusioni

già formulate. Considerato in diritto :

La Corte ritiene fondate le censure mosse dal Commissario dello

Stato alla legge impugnata. È patente infatti che le disposizioni di

essa sono in contrasto con le norme contenute negli artt. 3 e 97 della

Costituzione.

Il principio di eguaglianza affermato nell'art. 3 non consente di

ritenere legittima la differenza di trattamento introdotta dal

provvedimento legislativo fra il personale in ruolo e quello fuori

ruolo a favore dei componenti di questo.

Si deve ravvisare peraltro anche la violazione dell'art. 97 della

Costituzione, poiché non sembra dubbio che le condizioni preferenziali

introdotte dalla legge regionale a favore del personale fuori ruolo,

anziché assicurare il buon andamento della amministrazione,

opererebbero in senso del tutto opposto, provocando notevole

malcontento nel personale del ruolo ordinario e rendendo più difficile

la collaborazione necessaria.

Queste considerazioni sembrano sufficienti a determinare la

dichiarazione di illegittimità della legge regionale denunciata,

rendendo superfluo l'esame dell'ultimo motivo di censura addotto dal

ricorrente in relazione alla asserita violazione dell'art. 81 della

Costituzione, che rimane assorbito; né vi è ragione di pronunciare

nei riguardi della dichiarazione resa dalla difesa della Regione, la

quale, a richiesta dell'Avvocatura dello Stato, ha escluso che si

intendesse dare alle norme della legge impugnata anche un effetto

retroattivo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale della legge della Regione

siciliana, approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 26

ottobre 1965, recante "Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1959,

n. 15, concernente il personale optante inquadrato in soprannumero nei

ruoli dell'Amministrazione regionale", in relazione agli artt. 3 e 97

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 14 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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