Corte costituzionale

Sentenza n. 71/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/03/1985 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo

comma, legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme in favore dei dipendenti

civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati), art.

3, ultimo comma, legge 9 ottobre 1971, n. 824, promosso con ordinanza

emessa il 30 maggio 1978 dal Pretore di Napoli nella causa di lavoro

vertente tra Renzulli Francesco e A.M.A.N., iscritta al n. 577 del

registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 38 del 1979.

Visto l'atto di costituzione di Renzulli Francesco, nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

uditi l'avv. Claudio Rossano per Renzulli e l'Avvocato dello Stato

Paolo Cosentino per il Presidente dei Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso della causa del lavoro vertente fra Renzulli Francesco,

dirigente, e l'Azienda municipalizzata dell'Acquedotto di Napoli

(AMAN), il pretore di Napoli, con ordinanza 30 maggio 1978, sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo, l.

24 maggio 1970, n. 336 e dell'art. 3, ultimo comma, l. 9 ottobre 1971,

n. 824 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.: e ciò nella parte in

cui le dette disposizioni prevedono che gli aumenti periodici di

stipendio, attribuiti in aggiunta a quelli consentiti come limite

massimo dai rispettivi ordinamenti o contratti collettivi di lavoro,

siano concessi nella misura prevista per i dipendenti civili dello

Stato.

Secondo l'ordinanza, ciò costituirebbe un'ingiustificata

disparità di trattamento all'interno della generale categoria dei

dipendenti pubblici, in quanto i dipendenti dello Stato percepiscono

tutti gli aumenti periodici (e non soltanto quelli eccedenti il limite

massimo previsto) in misura inferiore a quella prevista per talune

categorie di dipendenti da Enti pubblici diversi dallo Stato.

Nella specie i dipendenti dell'AMAN, percependo scatti quinquennali

pari al decimo dello stipendio o salario ultimo goduto, vengono a

ricevere, per i tre aumenti straordinari previsti dalle leggi

impugnate, un aumento del 30% complessivo rapportato all'ultimo

stipendio: mentre per gli statali, essendo gli scatti biennali del

2,50%, l'aumento complessivo per i tre scatti straordinari concessi è

del 7,50%.

La violazione, poi, dell'art. 97 Cost. sarebbe una conseguenza

ulteriore della denunciata sperequazione, in quanto pregiudizievole

anche al buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Si è costituito nel giudizio Francesco Renzolli, in allora

rappresentato e difeso dal compianto prof. avv. Aldo Sandulli,

chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.

Con successiva memoria 30 aprile 1984, presentata dai nuovi

difensori prof. avv. Claudio Rossano e avv. Guido Parlato, veniva anche

dedotta l'inammissibilità per difetto di rilevanza, osservandosi che

all'udienza davanti al pretore le parti erano virtualmente addivenute

ad un accordo negoziale in ordine al saldo netto dovuto, di cui il

Giudice avrebbe già in allora dovuto prendere atto pronunziando

sentenza di condanna. Irrilevante, perciò, sarebbe un'eventuale

declaratoria di illegittimità costituzionale, che il giudice comunque

non potrebbe utilizzare dovendo soltanto sanzionare con sentenza

quell'accordo.

D'altra parte, poi, il Renzulli in tanto aveva presentato domanda

di quiescenza in quanto l'AMAN si era impegnata a corrispondere quel

trattamento, ai dipendenti interessati alle leggi di esodo, mediante

Delibera n. 18/1973, mai revocata. Il che avrebbe posto in essere un

atto rilevante sul piano sostanziale che - secondo il diritto vivente -

conserverebbe validità quand'anche la norma su cui si fonda avesse

perduto efficacia.

È intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale

ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata, in quando la

diversificazione del trattamento economico non deriva dalla normativa

denunziata, ma bensì dai trattamenti differenziati in atto nei settori

pubblici sulla base delle vigenti relative disposizioni, riconosciute

legittime dallo stesso remittente. Considerato in diritto :

1. - L'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza,

dedotta dalla difesa, dev'essere respinta.

La delibera n. 18/1973 dell'AMAN si limita, infatti, a stabilire i

criteri da seguire per la concreta applicazione delle leggi in esame ai

dipendenti interessati all'esodo. Essa, pertanto, pur implicando una

generale disponibilità, non significa tuttavia l'assunzione di un

impegno irreversibile, tale da costringere l'Amministrazione a

continuare l'applicazione di quelle norme anche dopo l'eventuale

declaratoria della loro illegittimità costituzionale.

Più consistente, invece, anche perché sorretto dal diritto

vivente, è l'altro profilo dedotto. In effetti, se fosse vero che

nella prima udienza davanti al Pretore l'AMAN, senza contestare il

fondamento della pretesa attorea, si fosse limitata a contestare

l'ammontare richiesto, presentando un suo diverso conteggio cui

l'attore si sarebbe prontamente adeguato, si dovrebbe riconoscere la

formazione di un accordo negoziale in corso di causa a fronte del quale

la decisione sulla legittimità delle leggi impugnate non svolgerebbe

effettivamente veruna influenza. Ma la vicenda processuale ha avuto,

invece, uno svolgimento diverso. Nella comparsa di costituzione l'AMAN

affermava testualmente di "impugnare parola per parola il contenuto del

ricorso", e concludeva, in via principale, per l'infondatezza della

domanda di cui chiedeva, perciò la rejezione.

Soltanto al punto 2) delle conclusioni osservava che i conteggi

erano comunque inesatti, proponendo i propri. In tali condizioni è da

escludere che possa essersi verificato il preteso accordo negoziale.

2. - Tuttavia, anche la questione di merito sollevata d'ufficio dal

Giudice remittente non è fondata.

Il Pretore lamenta, infatti, che il principio di uguaglianza, e

quello concernente il buon andamento della Pubblica Amministrazione,

sarebbero violati dal combinato disposto delle norme impugnate: e ciò

nella parte in cui il legislatore, consentendo che i tre aumenti

periodici straordinari attribuiti agli ex combattenti ed assimilati,

siano calcolati eventualmente anche in aggiunta a quelli massimi già

conseguiti dall'impiegato, dispone tuttavia che, in tal caso, i detti

aumenti straordinari siano calcolati, non più secondo le percentuali

previste dai singoli ordinamenti delle varie Amministrazioni, bensì

secondo quelle statuite per gli impiegati civili dello Stato.

Nella specie, il Renzulli, anziché l'aumento complessivo del 30%

(e cioè il 10% 3), avrebbe percepito soltanto il 7,50%, pari a tre

scatti periodici del 2,50% previsti per i dipendenti civili dello

Stato.

Orbene, se davvero - come sostiene il Pretore - un'ingiustificata

disparità di trattamento si verificasse all'interno della generale

categoria dei dipendenti pubblici a causa della sensibile diversità

delle percentuali di aumento previste per le varie amministrazioni

(nessuna delle quali inferiore a quella del 2,50% stabilita per gli

statali civili), dovrebbe riconoscersi allora proprio alle norme

impugnate una funzione perequatrice della lamentata disuguaglianza.

Ed invero - come esattamente ha rilevato l'Avvocatura - non dalle

norme impugnate deriva la disparità denunciata dal Pretore, ma semmai

dalle singole disposizioni che determinano trattamenti differenziati

nei vari settori impiegatizi pubblici. Senonché è lo stesso Pretore

a riconoscere la legittimità di queste ultime disposizioni che,

concernendo situazioni ed ordinamento obbiettivamente differenziati,

sono ispirate ad una logica coerente e razionale. Ma, se così è, e se

- come pure il Giudice remittente riconosce - parimenti giustificata e

razionale è la logica che presiede ai provvedimenti di favore per gli

ex combattenti (cfr. sent. 28 luglio 1976, n. 194 di questa Corte), non

si vede perché mai il necessario riferimento dei provvedimenti

combattentistici a quelle disposizioni determinerebbe situazione di

disuguaglianza.

È contraddittorio, infatti, riconoscere legittimo per i dipendenti

dell'AMAN l'aumento periodico ordinario del 10%, e pretendere ch'esso

diventi illegittimo quando la legge ad esso si richiami per gli aumenti

periodici straordinari concessi agli ex combattenti. Il provvedimento

di favore, infatti, che s'inserisce in una differenziata situazione

retributiva, non può che rispecchiarla così com'è: e il criterio di

eguaglianza è rispettato nell'attribuzione a tutti dello stesso numero

di aumenti straordinari.

Solo per quelli che superino il tetto massimo degli aumenti

consentiti da ciascun ordinamento, il legislatore ha fatto uso del suo

potere discrezionale, perequandoli tutti al livello minimo previsto

dalla disciplina concernente gl'impiegati civili dello Stato. Ma

nemmeno in questa disposizione vi è alcun contrasto con gl'invocati

parametri costituzionali, dato che si tratta di ulteriori aumenti che,

superando il tetto massimo, eccedono qualunque aspettativa degli

interessati in relazione alla logica dei singoli ordinamenti.

Peraltro, proprio questa è la parte della disposizione non

impugnata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal Pretore del lavoro di Napoli

nei confronti dell'art. 2, comma primo, l. 24 maggio 1970, n. 336 e

dell'art. 3, ultimo comma, l. 9 ottobre 1971, n. 824, per contrasto con

gli artt. 3 e 97 Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO

GIOVANNI VITALE. - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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