Corte costituzionale

Sentenza n. 71/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/03/1983 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e

14 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (Sistema sanzionatorio delle

norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda) promossi

con ordinanze emesse dal Pretore di Sampierdarena in data 7 marzo e 9

giugno 1978, rispettivamente iscritte ai nn. 402 e 532 del registro

ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 313 del 1978 e n. 24 del 1979.

Visti l'atto di costituzione di Di Bella Franco e l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 1983 il Giudice relatore

Livio Paladin;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In un procedimento penale a carico di Franco Di Bella, quale

direttore responsabile de "Il corriere della sera illustrato", il

Pretore di Sampierdarena - con ordinanza emessa il 7 marzo 1978 - ha

impugnato, in riferimento all'art. 32 Cost., gli artt. 1 e 14 della

legge 24 dicembre 1975, n. 706, "nella parte in cui non escludono dalla

depenalizzazione la contravvenzione di cui all'articolo unico della

legge 10/4/1962, n. 165" (sul "divieto della propaganda pubblicitaria

di prodotti da fumo").

Oltre a lamentare la diminuzione delle "possibilità di difesa" che

la depenalizzazione comporterebbe per l'autore del fatto, il giudice a

quo rileva, con specifico riguardo alla fattispecie in esame, che

l'art. 14 della legge n. 706 del '75 prevede una serie di esenzioni

dalla depenalizzazione, dettate a tutela della salute;

sicché sarebbe ingiustificato - specialmente in vista dei

particolari divieti introdotti in materia dalla legge n. 584 del

1975-che il legislatore non abbia incluso fra tali esenzioni anche il

caso di chi propaganda i prodotti da fumo.

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito il Di Bella,

eccependo l'inammissibilità dell'impugnativa, in quanto mirante a "dar

reviviscenza ad una norma penale abrogata", "in assoluto contrasto" con

l'art. 25 cpv. Cost., come interpretato dalla Corte stessa (fin dalla

sentenza n. 42 del 1977).

È intervenuto altresì il Presidente del Consiglio dei ministri,

concludendo invece nel sensi dell'infondatezza, dal momento che la

difesa della salute verrebbe assicurata, nei casi in questione, "dalle

iniziative che, a sua tutela, ogni cittadino ben informato può

assumere"; e ciò, diversamente dalle altre violazioni escluse dalla

depenalizzazione. Quanto poi alla pretesa lesione del diritto di

difesa, se pure la questione potesse essere presa in considerazione

dalla Corte, essa sarebbe del pari infondata, data la natura "del tutto

apodittica" dell'affermazione del giudice a quo.

3. - Lo stesso Pretore di Sampierdarena, con ordinanza emessa il 9

giugno 1978, recante motivazioni analoghe a quelle testé ricordate, ha

risollevato identiche questioni di legittimità costituzionale, a

seguito di una denuncia concernente la stazione televisiva di Radio

Montecarlo.

Ma nel giudizio nessuno si è costituito, né ha spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

4. - Nella pubblica udienza, l'Avvocatura dello Stato ha aderito

all'eccezione d'inammissibilitq' proposta dalla difesa del Di Bella.

Ma, prima ancora, ha eccepito a sua volta che il Pretore di

Sampierdarena non sarebbe legittimato a sollevare questioni di

legittimità costituzionale dinanzi a questa Corte, non operando ancora

nella veste di un giudice, dal momento che l'ordinanza risulterebbe

emessa "nella procedura per atti relativi alla pubblicità delle

sigarette sul giornale 'Il corriere della Sera'", senza che sia stato

neppure iniziato un procedimento penale nei confronti del direttore di

quel quotidiano. Considerato in diritto :

Data l'identità delle questioni rispettivamente proposte a questa

Corte, i due giudizi vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

Dev'essere anzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità

sollevata nella pubblica udienza, relativamente al primo dei due

giudizi in esame, da parte dell'Avvocatura dello Stato: secondo la

quale il Pretore di Sampierdarena avrebbe agito - in sostanza -

nell'esercizio di funzioni peculiari d'un pubblico ministero piuttosto

che di un giudice. La giurisprudenza della Corte è infatti costante

(si veda specialmente, la sentenza n. 104 del 1974) nel senso che il

Pretore, esercitando funzioni giurisdizionali già nel corso della

cosiddetta fase preistruttoria, sia legittimato a sollevare questioni

di legittimità costituzionale.

Entrambe le impugnative risultano invece inammissibili, in vista

del tipo di pronuncia che il Pretore di Sampierdarena richiede alla

Corte. Lo stesso giudice a quo considera infatti indubitabile "che la

scelta tra le norme da depenalizzare e quelle a cui mantenere il

carattere di reato spetti al legislatore ordinario"; e nondimeno

ipotizza-per ristabilire l'interna coerenza della disciplina dettata

dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1975, n. 706-che questa Corte si

sostituisca al legislatore nel dichiarare esclusa "dalla

depenalizzazione la contravvenzione di cui all'articolo unico della

legge 10/4/1962, n. 165", sul divieto della propaganda pubblicitaria di

prodotti da fumo.

Ma decisioni del genere eccedono i poteri spettanti al giudice

della legittimità costituzionale delle leggi, cui non è dato

sottrarre determinate fattispecie alla regolamentazione comune,

aggiungendo nuovi casi di esclusione ad una serie tassativamente

fissata dalla legge: tanto più quando si tratti - come nell'ipotesi in

esame-di creare una nuova figura criminosa, incidendo sul fondamentale

principio di legalità dei reati e delle pene. Ed in tal senso la Corte

si è già pronunciata più volte, specialmente nelle sentenze n. 42

del 1977, n. 73 e n. 108 del 1981.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. l e 14 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, in

riferimento all'art. 32 Cost. sollevata dal Pretore di Sampierdarena

con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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