Corte costituzionale

Sentenza n. 71/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/05/1980 · relatore Antonino de Stefano

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.l. 23 dicembre

1976, n. 849, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 1977,

n. 28, promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1977 dal pretore di

Torre Annunziata, nel procedimento civile vertente tra Izzo Anna Maria

e Ambrosio Caterina ed altro, iscritta al n. 148 del registro ordinanze

1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 154 del

5 giugno 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore

Antonino De Stefano;

udito l'Avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto di citazione notificato il 16 aprile 1977, Anna Maria

Izzo, premesso che Caterina e Antonio Ambrosio conducevano in locazione

un negozio di sua proprietà per uso esercizio di macelleria in Torre

Annunziata, intimava ai conduttori licenza per finita locazione alla

data del 4 maggio 1977, e contestualmente li conveniva dinanzi al

locale pretore per la convalida. Avendo i convenuti eccepito il diritto

alla proroga legale in forza delle varie disposizioni di legge in

materia, e, in particolare, in virtù del d.l. 23 dicembre 1976, n.

849, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 1977, n. 28, la

locatrice sollevava eccezione di legittimità costituzionale di tale

legge, in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione.

Con ordinanza emessa il 14 luglio 1977 il pretore adito ha ritenuto

rilevante e non manifestamente infondata la sollevata questione, ed ha

rimesso gli atti a questa Corte, alla quale sono pervenuti il 24

febbraio 1978.

Il giudice a quo lamenta la discriminazione fatta dal legislatore

tra proprietari di immobili destinati ad uso di abitazione, per i quali

è consentita la cessazione della proroga sia per motivi di urgente ed

improrogabile necessità, sia quando il conduttore abbia un reddito

superiore ad un certo limite, e proprietari di immobili adibiti ad uso

diverso da quello abitativo, per i quali non sono previste tali

possibilità di cessazione della proroga. osserva, inoltre, che questa

Corte, con sentenza' n. 225 del 1976, nel dichiarare infondata analoga

questione, ha rilevato che l'iniziale ragionevolezza e tollerabilità

di un generale e indiscriminato regime vincolistico delle locazioni di

immobili urbani adibiti ad uso diverso dall'abitazione, giustificato

solo in ragione di una prevista breve durata dei conseguenti sacrifici

imposti ai locatori, si sono andate progressivamente affievolendo e

riducendo. Malgrado questo autorevole avvertimento, Parlamento e

Governo hanno ancora una volta fatto ricorso alla proroga attraverso la

denunciata normativa. La questione di legittimità costituzionale

appare perciò non manifestamente infondata, sia perché il blocco

indiscriminato e generale per gl'immobili adibiti ad uso diverso da

abitazione, non è giustificato da particolari esigenze, sia perché il

criterio della "ragionevolezza" di un simile regime è contraddetto e

superato dal susseguirsi delle varie proroghe.

Nel giudizio dinanzi alla Corte, relativo a tale ordinanza è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocato generale dello Stato, il quale ha concluso per

l'infondatezza della proposta questione, osservando che non può

considerarsi illogica ed irragionevole la diversa disciplina dettata

per la proroga delle locazioni di immobili adibiti ad abitazione e di

immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione, e ciò in quanto, per

questi ultimi, viene in rilievo non la situazione personale di chi

profitta della proroga, ma l'intera economia nazionale, la cui

stabilità esige anche che restino fermi i costi di certi servizi.

D'altronde, il regime vincolistico ha appunto carattere straordinario

ed eccezionale, ed è destinato ad esaurirsi con l'entrata in vigore

della disciplina sull'"equo canone". Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza del pretore di Torre Annunziata la Corte è

chiamata ad accertare se sia costituzionalmente illegittima, in

riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, la disciplina

vincolistica delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso

dall'abitazione, prevista dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 849, convertito

con modificazioni in legge 21 febbraio 1977, n. 28, in quanto essa

sottopone tali immobili ad un blocco indiscriminato e generalizzato,

non giustificato da particolari esigenze, né sorretto da criteri di

ragionevolezza.

2. - L'ordinanza è stata emessa anteriormente all'entrata in

vigore (30 luglio 1978) della legge 27 luglio 1978, n. 392, che ha

dettato nuova disciplina delle locazioni di immobili urbani. Peraltro,

la Corte rileva che, in virtù dell'art. 82 della sopravvenuta legge,

ai giudizi in corso alla data anzidetta continuano ad applicarsi ad

ogni effetto le norme precedenti, come quelle denunciate, sulle quali,

quindi, ritiene di portare il suo esame, senza richiedere al giudice a

quo conferma della rilevanza della sollevata questione.

3. - La questione non è fondata.

Va innanzi tutto ricordato che le censure mosse alla denunciata

normativa, per aver regolato in modo eguale situazioni diverse,

disponendo un blocco generalizzato sia per gl'immobili destinati ad

abitazione, che per quelli destinati ad uso diverso, e per aver

diversamente disciplinato situazioni identiche, concedendo la proroga

al conduttore di casa di abitazione, purché il suo reddito non superi

un certo livello, e attribuendo, invece, incondizionatamente la proroga

al conduttore d'immobile destinato ad uso diverso da abitazione, sono

state già prese in esame, a proposito di analoghi provvedimenti

vincolistici e sempre con riferimento agli artt. 3 e 42 della

Costituzione, da questa Corte, che le ha disattese con la sentenza n.

225 del 1976. Le ragioni addotte in quell'occasione suffragano adesso

eguale pronuncia.

Alla stessa sentenza, peraltro, il giudice a quo si richiama, nel

pervenire a conclusioni di non manifesta infondatezza, ritenendo che

essa offra all'uopo sostegno nella parte in cui la Corte, dopo aver

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

proposta per le anzidette norme di proroga, testualmente rileva che,

per effetto delle medesime, "la iniziale ragionevolezza di un generale

e indiscriminato regime vincolistico delle locazioni degl'immobili

urbani adibiti ad uso diverso dall'abitazione, e dei relativi canoni, e

la tollerabilità, in ragione della prevista breve durata, dei

conseguenti sacrifici imposti ai locatori, si sono andate

progressivamente affievolendo e riducendo". Donde l'appello finale a

Parlamento e Governo per addivenire il più presto possibile

all'improcrastinabile novello assetto della materia.

Ora, non si nega che, dopo la richiamata pronuncia di questa Corte,

il regime vincolistico sia stato ulteriormente prorogato, appunto con

il denunciato d.l. n. 849 del 1976; cui, per di più, hanno fatto

seguito ancora altri provvedimenti di proroga (d.l. 17 giugno 1977, n.

326, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1977, n. 510; d.l.

28 ottobre 1977, n. 778, convertito con modificazioni in legge 23

dicembre 1977, n. 928; d.l. 30 marzo 1978, n. 77, convertito in legge

24 maggio 1978, n. 220; d.l. 24 giugno 1978, n. 298, convertito in

legge 28 luglio 1978, n. 395). Ma tali proroghe, ciascuna di pochi

mesi, fino all'ultima di uno solo (dal 30 giugno al 31 luglio 1978),

men che conferire caratteri di stabilità e definitività al regime

vincolistico, ne accentuavano la precarietà, preordinate, come appunto

erano, all'avvento della preannunciata ed attesa disciplina organica,

allora in corso di elaborazione, dell'intera materia delle locazioni di

immobili urbani. Questa nuova disciplina, auspicata e sollecitata dalla

Corte con le sentenze n. 3 e n. 225 del 1976, venne finalmente attuata

con la citata legge 27 luglio 1978, n. 392, il cui faticoso pluriennale

iter giustificava, di volta in volta, le singole proroghe, ciascuna

sperata ultima, in vista di una prossima conclusione dei lavori

parlamentari.

Deve, pertanto, riconoscersi, alla stregua di quanto già affermato

dalla Corte con la sentenza n. 32 del 1980 a proposito di altro

provvedimento di proroga (d.l. 13 maggio 1976, n. 228, convertito, con

modificazioni, in legge 22 maggio 1976, n. 349) che la denunciata

normativa trova giustificazione anch'essa in una prospettiva

interlocutoria di eccezionalità e temporaneità, il che consente di

escluderne l'asserito contrasto con gl'invocati parametri

costituzionali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del d.l. 23 dicembre 1976, n. 849, convertito con modificazioni in

legge 21 febbraio 1977, n. 28, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

42 della Costituzione, con ordinanza 14 luglio 1977 del pretore di

Torre Annunziata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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