Corte costituzionale

Sentenza n. 71/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/04/1969 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge

luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 249, recante "norme per la

repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo nelle province

dell'Italia meridionale e della Sicilia", promosso con ordinanza emessa

il 23 aprile 1968 dal tribunale di Lagonegro nel procedimento penale a

carico di Tedesco Giuseppina, iscritta al n. 100 del Registro ordinanze

1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del

20 luglio 1968.

Udita nella camera di consiglio del 27 febbraio 1969 la relazione

del Giudice Giovanni Battista Benedetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nell'agosto del 1967 Valiente Giovanni denunciava ai carabinieri di

Rivello (Potenza) di aver sorpreso nel suo fondo, sito in contrada

"Timpone", tal Giuseppina Tedesco mentre conduceva al pascolo un gregge

di ovini che recavano danno alle colture.

Dopo sommarie indagini svolte dall'Arma la Tedesco veniva rinviata

a giudizio sotto l'imputazione di pascolo abusivo prevista e punita

dall'art. 636, commi primo e terzo, del Codice penale.

Con sentenza del 25 novembre 1967 il pretore di Lagonegro, muovendo

dalla circostanza che solo una piccola parte del gregge erasi

introdotta nel terreno del denunciante e che tale introduzione fosse da

attribuirsi non alla volontà, bensì alla mancanza di diligenza nella

custodia degli ovini da parte della prevenuta, degradava l'imputazione

delittuosa contestata in quella contravvenzionale di omessa custodia di

animali di cui agli artt. 17 e 24 del regio decreto 14 luglio 1898, n.

404, e conseguentemente condannava la Tedesco alla pena di lire 3.000

di ammenda, al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei

danni in favore della parte civile.

Avverso tale sentenza veniva proposto appello al tribunale di

Lagonegro e, in tale sede, la difesa dell'imputata sollevava eccezione

di illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 77

della Costituzione, del D.L.Lgt. 11 febbraio 1917, n. 249, che aveva

esteso alle provincie dell'Italia meridionale e della Sicilia

l'applicazione delle disposizioni per la repressione dell'abigeato e

del pascolo abusivo, dettate per la Sardegna con il R.D. del 1898, n.

404.

L'eccezione veniva accolta dal tribunale che, con ordinanza del 23

aprile 1968, riteneva non manifestamente infondata la questione

prospettata sia sotto il profilo della eguaglianza dei cittadini,

risultando l'efficacia del citato decreto luogotenenziale e la sua

applicazione limitate ad alcune ed incerte provincie italiane, sia

sotto il profilo della mancata conversione in legge del ripetuto

decreto, prima ai sensi della legge n. 100 del 1926 e poi ai sensi

dell'art. 77 della vigente Costituzione.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 20

luglio 1968.

Nel presente giudizio nessuno si è costituito. Considerato in diritto :

1. - Nell'esame delle due censure di incostituzionalità formulate

dal tribunale è necessario dare la precedenza a quella con la quale è

stata denunciata la violazione dell'art. 77 della Costituzione per la

pretesa mancata conversione in legge del decreto legge luogotenenziale

11 febbraio 1917, n. 249, recante "Norme per la repressione

dell'abigeato e del pascolo abusivo nelle provincie dell'Italia

meridionale e della Sicilia".

La censura non è fondata.

A parte l'ovvio rilievo che se la conversione in legge non fosse

avvenuta il decreto impugnato sarebbe privo di qualsiasi efficacia

giuridica, sta il fatto che esso fu convertito in legge, con altri

numerosissimi decreti luogotenenziali e regi, con l'articolo unico,

comma primo, della legge 17 aprile 1925, n. 473 (n. 786 in Gazzetta

Ufficiale 5 maggio 1925, n. 104) e deve pertanto ritenersi

legittimamente in vigore.

2. - Del pari priva di fondamento è la seconda censura

d'incostituzionalità con la quale è stata denunciata la violazione

del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione,

sul rilievo che l'efficacia delle disposizioni del decreto in questione

e la loro applicazione risultano "limitate ad alcune ed incerte

province italiane".

Per quanto attiene al territorio nel quale trovano applicazione le

norme in esame è agevole osservare che esso risulta espressamente

indicato sia nel titolo che nella lettera dell'art. 1 del decreto

impugnato. La locuzione in essi adottata: "province dell'Italia

meridionale e della Sicilia", già usata in altri provvedimenti

legislativi, è di per sé sufficiente a delimitare l'ambito

territoriale delle norme in questione.

Né violazione del principio di eguaglianza può scorgersi nel

fatto che il decreto legge luogotenenziale n. 249 del 1917 si applichi

solo in alcune province e non in tutto il territorio nazionale.

Le norme in esame - inizialmente dettate per la sola Sardegna

(regio decreto 14 luglio 1898 n. 404) e succesivamente estese col

decreto impugnato alle provincie dell'Italia meridionale e della

Sicilia - trovano logica e adeguata giustificazione nelle speciali

situazioni di alcune regioni italiane. In esso la peculiare

conformazione dei luoghi, in prevalenza impervi e scarsamente popolati,

nei quali l'allevamento del bestiame continua ad essere praticato in

notevole misura con il tradizionale sistema della pastorizia, nonché

speciali situazioni locali e condizioni sociali di coloro che a tali

attività si dedicano, hanno favorito in modo particolare, più che nel

restante territorio nazionale, l'incremento e la maggiore gravità dei

reati dell'abigeato e del pascolo abusivo.

Non sussiste, quindi, nella specie l'assunta violazione del

principio di eguaglianza perché - come la Corte ha più volte avuto

occasione di affermare - ben può il legislatore emanare una disciplina

normativa differenziata quando questa è obiettivamente giustificata da

diversità di situazioni e differenti aspetti della vita sociale che

razionalmente ne determinano l'adozione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 77 e 3 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del decreto

legge luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 249, recante "Norme per la

repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo nelle province

dell'Italia meridionale e della Sicilia" proposta dal tribunale di

Lagonegro con ordinanza 23 aprile 1968.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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