Corte costituzionale

Sentenza n. 71/1965

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/1965 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre

1952, n. 3396, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1964 dal

Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Di Lella

Francesco ed altri e la Sezione speciale per la riforma fondiaria in

Puglia e Lucania, iscritta al n. 123 del Registro ordinanze 1964 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 212 del 29

agosto 1964.

Visto l'atto di costituzione dell'Ente di riforma;

udita nell'udienza pubblica del 16 giugno 1965 la relazione del

Giudice Costantino Mortati;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per l'Ente di riforma.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

I germani Francesco, Vittorio e Luigi Di Lella, insieme ai germani

Filippo, Grazia e Giuseppina Giuliani e il padre di questi ultimi

Gennaro Giuliani, convenivano avanti al Tribunale di Bari l'Ente di

riforma agraria Puglie e Lucania, e ivi sollevavano preliminarmente

questione di illegittimità costituzionale del decreto delegato 18

dicembre 1952, n. 3396, che aveva trasferito in proprietà all'Ente

stesso terreni appartenenti agli istanti, in violazione degli artt. 4 e

8 della legge n. 841 del 1950, lamentando in primo luogo che

l'espropriazione a carico della signora Di Lella Maria Vittoria, la

sola assoggettabile alle leggi di riforma fondiaria, era stata disposta

per l'intero fondo incluso nel comprensorio di riforma, mentre esso

apparteneva pro indiviso ad altri condomini, e pertanto avrebbe potuto

essere espropriato solo per la metà. In secondo luogo che oggetto di

esproprio era stato anche l'intero fabbricato posto sul fondo, mentre

apparteneva alla predetta solo per metà, e che non era stata accertata

la sua natura, né corrisposta alcuna indennità.

Il Tribunale riteneva la questione rilevante, avendo respinta

l'eccezione sollevata dalla difesa dell'Ente, di intervenuta

prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2947 del Codice civile,

dato che la pretesa degli istanti è rivolta ad ottenere l'equivalente

economico del bene espropriato a titolo di indennizzo, non già il

risarcimento di danni, mancando l'illiceità dell'atto, venuto in vita

in base a legge valida al tempo della sua emanazione. Riteneva inoltre

la questione stessa non manifestamente infondata, risultando l'eccesso

di delega e la conseguente violazione dell'art. 76 della Costituzione

per effetto del contrasto con l'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n.

333, ed altresì con il principio generale stabilito dall'art. 727 del

Codice civile, e sembrando inoltre violato l'art. 42 della

Costituzione.

Pertanto con sua ordinanza del 30 aprile 1964 sospendeva il

giudizio e disponeva il rinvio degli atti alla Corte costituzionale.

L'ordinanza, debitamente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 212 del 29 agosto 1964.

Nel giudizio avanti alla Corte si è costituita la Sezione speciale

riforma fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania, in persona del suo

presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale

dello Stato, con deduzioni depositate il 24 luglio 1964.

In esse si contesta la fondatezza delle questioni sollevate,

osservandosi come il testo letterale del citato art. 8 della legge n.

333 consente l'espropriazione dei terreni che siano oggetto di

comunione, in danno del singolo condomino fino ad esaurimento della

quota ideale spettante al medesimo singolo condomino. Nella specie la

quota ideale spettante alla condomina soggetta ad esproprio, Di Lella

Maria Vittoria, venne legittimamente fatta cadere sul fondo sito nel

comprensorio di riforma, mentre le quote degli altri condomini vennero

riservate e trasferite sugli altri beni, pure essi comuni, fuori del

comprensorio stesso. La legittimità del procedimento seguito risulta

confermata dall'art. 13 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, secondo

cui nel caso di terreni espropriabili solo parzialmente l'Ente ha il

diritto di esaurire la intera quota di scorporo sulla parte dei beni

espropriabili.

Ugualmente infondata, ad avviso dell'Avvocatura, la seconda censura

perché, a tenore dell'art. 18 della legge n. 841 ora citata,

l'indennità deve equivalere al valore definitivo accertato ai fini

dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, di cui all'art.

9 del T. U. 9 maggio 1950, n. 203, e pertanto nel valore accertato

devono intendersi compresi tutti gli accessori e pertinenze dei fondi

espropriati come sono i fabbricati. Conclude chiedendo che la Corte

dichiari l'infondatezza delle questioni sollevate dall'ordinanza.

Fuori termine, e cioè in data 5 ottobre 1964, si costituiva con

deduzioni e deposito del fascicolo di parte l'avv. Vittorio Di Lella. Considerato in diritto :

1. - La Corte ritiene che nessuna delle due questioni di

legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3396,

sollevate dal Tribunale di Bari sia fondata. In ordine alla prima, non

appare esatta l'interpretazione che questo dà dell'art. 8 della legge

18 maggio 1951, n. 333, secondo la quale nel caso di terreni posseduti

pro indiviso da vari proprietari, di cui uno solo assoggettabile alla

espropriazione prevista dalle leggi di riforma fondiaria, e distribuiti

in diverse località, così da trovarsi in parte inclusi nei

comprensori di riforma in parte fuori, l'Ente espropriante dovrebbe

determinare la quota ideale del condomino colpito dall'esproprio con

riferimento ai soli terreni situati entro i comprensori predetti.

Occorre ricordare, in contrario, come, secondo l'art. 4 della legge n.

841 del 1950, la quota espropriabile della proprietà terriera sita nei

territori soggetti a trasformazione fondiaria doveva essere determinata

in base al reddito dominicale, quale risultava al 1 gennaio 1943,

dell'intera proprietà, comprensiva, a tenore della legge

interpretativa n. 1206 del 1952, di tutti i beni terrieri posseduti in

qualunque parte del territorio nazionale. La quota, così commisurata

sul coacervo dei terreni, doveva poi venire applicata in concreto

mediante scorporo, fino alla totale applicazione della quota medesima,

dei fondi o di una loro porzione, compresi nella zona di riforma,

secondo la precisa statuizione dell'art. 13 della stessa legge n. 841.

Essendo sorto dubbio se il procedimento così disciplinato potesse

essere seguito anche nei confronti di proprietà indivise, soggette

esse pure ad esproprio (art. 4, secondo comma, legge n. 841), è

intervenuta la legge n. 333 del 1951 che all'art. 8 lo ha risolto in

senso affermativo, precisando cioè che l'Ente espropriante può

provvedere all'espropriazione dei terreni sui quali grava la comunione

fino all'esaurimento del valore della quota ideale spettante al

condomino (da determinare, alla stregua delle norme prima ricordate,

sul coacervo di tutti i beni comuni) con correlativa imputazione, nella

successiva divisione, della porzione espropriata alla quota del suo

titolare. Pertanto, facendo esatta applicazione del principio secondo

il quale nelle comunioni il diritto di ciascun condomino investe tutto

intero il bene indiviso, legittimamente il provvedimento espropriativo

ha potuto colpire (fino a coprire l'intero valore della quota ideale

spettante alla signora Maria Vittoria Di Lella) il terreno che, per

essere ubicato nella zona di riforma, era il solo suscettibile di

esproprio, senza che a ciò potesse formare ostacolo la comproprietà

di alcuni soggetti immuni da sottoposizione alle leggi di riforma. Ciò

sotto il riguardo che i diritti di costoro rimangono salvaguardati per

effetto dell'accennato obbligo di imputazione della proprietà

espropriata nella quota del condomino colpito. Se si pensasse

altrimenti il soggetto dell'espropriazione, per il solo fatto di essere

proprietario di beni ancora indivisi, verrebbe ad essere trattato in

modo più favorevole dei titolari della integrale proprietà, in base

all'asserito impedimento a procedere nei suoi confronti alla totale

applicazione della quota di esproprio prescritta dal detto articolo.

Né vale invocare, a sostegno della contraria opinione, l'art. 727

del Codice civile poiché i criteri che questo stabilisce per la

determinazione delle porzioni spettanti ai vari condomini non rivestono

carattere inderogabile, ed anzi devono cedere in presenza di beni la

cui divisione potrebbe arrecare danno ad interessi generali (come

risulta dall'ultimo comma dello stesso articolo, e dall'art. 722). E

non è dubbio che ad un interesse generale corrisponde assicurare la

continuità territoriale di terreni sui quali deve essere effettuata la

riforma, come emerge anche dall'art. 7 della legge n. 333 del 1951.

2. - La seconda questione, relativa al fabbricato esistente nel

fondo espropriato è prospettata sotto due aspetti; e cioè della

violazione delle leggi di riforma per il fatto di essere stato

espropriato per intero, mentre entrava nella quota di proprietà della

signora Maria Vittoria Di Lella solo per metà, e inoltre della

violazione dell'art. 42 della Costituzione in quanto sarebbe mancata la

corresponsione dell'indennizzo dovuto per l'ablazione di tale bene, non

ancora iscritto a catasto.

La prima doglianza deve dichiararsi infondata sulla base degli

stessi motivi esposti sub 1.

Quanto all'altra è da rilevare come, a norma del primo comma

dell'art. 18 della legge n. 841, l'indennità per i terreni espropriati

deve corrispondere al valore definitivo accertato ai fini dell'imposta

straordinaria progressiva sul patrimonio, istituita col decreto

legislativo 29 marzo 1947, n. 143, e poi regolata dal T.U. 9 maggio

1950, n. 203, il cui art. 9 fa riferimento ai valori medi del periodo 1

luglio 1946-31 marzo 1947, da ottenere mediante applicazione del

reddito imponibile dominicale, risultante dalla revisione disposta con

il R.D.L.4 aprile 1939, n. 589. Nel valore così accertato devono

intendersi compresi tutti gli accessori e le pertinenze, fra le quali

ultime rientrano (come la Corte ha ritenuto con la sentenza n. 65 del

1957) anche i fabbricati rurali, perché essi, pur non avendo nel

sistema dell'imposta fondiaria un reddito proprio, concorrono a

determinare il reddito complessivo del fondo, nel quale quindi quello

del fabbricato, anche se non venga menzionato a parte, rimane compreso.

Nella specie si allega che il caseggiato insistente sul fondo

espropriato è stato costruito dopo la iscrizione in catasto, come

risulterebbe da una lettera dell'Ispettorato provinciale

dell'agricoltura di Foggia dell'8 marzo 1941, con cui si invitava

l'interessata a presenziare al collaudo di opere di miglioramento

fondiario effettuate in località Ischia d'Abate, sede del fondo

scorporato. Poiché, secondo queste stesse affermazioni di parte,

l'immobile in parola esisteva fin dall'inizio dell'anno 1941, cioè

anteriormente alla data del 1 gennaio 1943, di entrata in vigore del

nuovo catasto, gli interessati avrebbero dovuto curare l'iscrizione

dell'immobile stesso, mentre era in corso la revisione generale degli

estimi disposta con il D. L.4 aprile 1939, n. 589, e giovandosi

dell'art. 16 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, di approvazione del

T.U. sul nuovo catasto, secondo cui dovevano essere compresi nel

catasto terreni i fabbricati rurali con i loro accessori, nonché degli

artt. 104,105, lett. b, 113 e 114 del R.D. 8 dicembre 1938, n. 2153, di

approvazione del relativo Regolamento, che dettano norme circa

l'introduzione dei beni non ancora censiti.

L'omissione di tale aggiornamento, quale avrebbe dovuto essere

promosso dall'iniziativa dei proprietari interessati, rende

inattaccabile la liquidazione dell'indennità, che risulta effettuata

regolarmente, sulla base del reddito conforme alle risultanze del nuovo

catasto al 1 gennaio 1943, in applicazione del citato art. 4 della

legge, n. 841.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3396, sollevata dall'ordinanza in

epigrafe, in relazione agli artt. 76 e 42 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI.

ECLI:IT:COST:1965:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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