Corte costituzionale

Sentenza n. 71/1960

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/12/1960 · relatore Giuseppe Branca

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 83r.d. 1127/1939

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83 del R.D.

29 giugno 1939, n. 1127, promosso con ordinanza emessa il 25 settembre

1959 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra

Sgaramella Gaetano e la ditta Zazzetta Biagio, iscritta al n. 127 del

Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 307 del 19 dicembre 1959.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 23 novembre 1960 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso d'una lite sorta fra il sig. Gaetano Sgaramella e la

ditta Biagio Zazzetta, il primo invocava contro la seconda l'articolo

83 del R. D. 29 giugno 1939, n. 1127. Io Sgaramella, titolare d'un

brevetto per modello industriale relativo a un certo tipo di tappo

travasatore di liquido, sosteneva che i tappi travasatori prodotti e

messi in commercio dalla ditta Zazzetta, costituendo imitazione

pedissequa, ledevano il proprio diritto di privativa; chiedeva perciò

che il Tribunale di Milano, a norma del ricordato art. 83, estensibile

ai modelli industriali (art. 1 R.D. 25 agosto 1940, n. 1411), inibisse

alla ditta Zazzetta la fabbricazione e l'uso di quei tappi.

Il convenuto si difendeva eccependo, tra l'altro, l'illegittimità

costituzionale della disposizione citata, per eccesso rispetto alla

delega contenuta nel R. D. L. 24 febbraio 1939, n. 317, convertito in

legge 2 giugno 1939, n. 739.

Il Tribunale di Milano accoglieva l'eccezione e rimetteva gli atti

a questa Corte con un'ordinanza del 25 settembre 1959 regolarmente

notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 19 dicembre 1959.

2. - L'ordinanza del Tribunale di Milano ricorda come il R.D. 24

febbraio 1939, n. 317, avesse delegato al Governo l'esercizio di

potestà legislativa affinché si desse attuazione, in testi separati

per le invenzioni, per i modelli e per i marchi, al R.D. 13 settembre

1934, n. 1602, che aveva disciplinato tutta insieme la materia, ma non

era mai entrato in vigore.

Secondo il Tribunale, i poteri dati al Governo non andavano più in

là delle facoltà di riunire e dividere in tre leggi le norme

contenute nell'unico testo del R.D. 13 settembre 1934, n. 1602, di

coordinare queste disposizioni per una disciplina organica delle

singole materie, infine, di integrare, modificare o sopprimere le norme

stesse allo scopo di coordinarle e armonizzarle con le convenzioni

internazionali e con le altre leggi dello Stato. Ne deriverebbe che il

Governo non avrebbe potuto emanare norme nuove o integrare le vecchie

se non in funzione delle ricordate esigenze di coordinamento e di

armonizzazione. Perciò, siccome l'art. 83 R.D. 1939, n. 1127, ha

introdotto un istituto completamente nuovo (inibitoria in corso di

causa) senza che lo imponessero o suggerissero quelle esigenze, esso

sarebbe costituzionalmente illegittimo per evidente eccesso di delega.

3. - La Presidenza del Consiglio è intervenuta, per mezzo

dell'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni presentate il 17

novembre 1959 e ha depositato una memoria il 10 novembre 1960.

Essa, innanzi tutto, contesta che la legge di delegazione avesse

conferito al Governo poteri meramente formali di adattamento delle

disposizioni preesistenti: da alcune sentenze di questa Corte (n. 37

del 26 gennaio 1957 e n. 42 del 27 giugno 1958) risulterebbe, al

contrario, come il Governo potesse anche emanare norme nuove nella

materia che era stata oggetto di delega. In particolare, poi, dal

preambolo e specialmente dall'art. 3 della legge di delegazione si

ricaverebbe espressamente che il Governo aveva, anzi, poteri di

integrazione, modificazione e soppressione connessi con lo scopo di

predisporre una disciplina organica in fatto di invenzioni, di modelli

e di marchi: senza contare che nella stessa funzione di coordinamento,

inteso quale spinta a conseguire un armonico sviluppo dell'ordine

giuridico, rientrerebbe, in generale, come ha dichiarato una sentenza

della Corte (n. 16 del 26 gennaio 1957), anche il compito di colmare le

lacune delle leggi preesistenti.

Del resto, a parere dell'Avvocatura dello Stato, la norma impugnata

non costituirebbe nemmeno una modificazione sostanziale della

disciplina predisposta dal R.D. n. 1602 del 1934: il Governo,

introducendo l'inibitoria con l'art. 83 del R.D. n. 1127 del 1939, non

avrebbe fatto altro che "integrare e rendere più efficace e generale"

una tutela preventiva già in vigore ma limitata al sequestro e perciò

insufficiente.

A parte ciò, conclude l'Avvocatura dello Stato, l'inibizione è

una misura cautelare che, a rigore, si sarebbe potuta chiedere al

giudice indipendentemente dalla norma impugnata: esisteva, infatti,

nel nostro ordinamento, quel potere cautelare generale che ebbe poi

consacrazione nell'art. 700 Cod. proc. civ. relativo ai provvedimenti

d'urgenza. Insomma, la legge delegata, con l'articolo 83, non sarebbe

andata più in là dell'applicazione, nel campo dei brevetti, di un

istituto già vigente. Di qui, l'infondatezza della questione di

legittimità costituzionale promossa con l'ordinanza 25 settembre 1959

del Tribunale di Milano. Considerato in diritto :

1. - L'art. 83 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, contiene una norma

che non era nel R.D. 13 settembre 1934, n. 1602 (cioè nel decreto da

attuare in tre testi separati), né nelle leggi anteriori che

disciplinavano la stessa materia delle privative industriali: infatti,

queste leggi e quel decreto non conoscevano se non la descrizione e il

sequestro degli oggetti fabbricati dal presunto violatore del diritto

di brevetto, mentre la norma impugnata consente che ne sia inibita

anche la fabbricazione in corso di causa.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, l'art. 83 del R.D. 29 giugno

1939, n. 1127, non avrebbe fatto altro che adattare per il caso una

azione generale cautelate già esistente nell'ordinamento e poi

consacrata nell'art. 700 del Cod. proc. civ., relativo ai provvedimenti

d'urgenza. Ma questa tesi non può essere accolta, essendo certo che

l'esistenza d'un potere generale cautelare, all'epoca dell'emanazione

del R.D. n. 1127 del 1939, era recisamente negata anche dalla quasi

totalità della dottrina. Tale potere, del resto, non fu riconosciuto

nemmeno dal progetto del Cod. proc. civ., che, proprio nel tempo in cui

veniva emanato il R.D. n. 1127 del 1939, era sottoposto all'esame

delle Assemblee legislative: quello che è ora l'art. 700 Cod. proc.

civ. fu introdotto solo più tardi, dopo il gennaio del 1940.

2. - Dato ciò e poiché si tratta di poteri esercitati quando

l'attuale Costituzione non era in vigore, resta solo da accertare,

attraverso l'esame della legge di delegazione, se il Governo avesse

avuto la potestà di introdurre norme nuove rispetto a quelle del R.D.

n. 1602 del 1934 e delle leggi anteriori.

A tal proposito l'attenzione della Corte, come in occasione delle

sentenze n. 37 del 1957 e n. 42 del 1958, si è fermata specialmente

sul secondo comma dell'art. 3 R.D. 24 febbraio 1939, n. 317, nel quale

è detto: "Il Governo del Re... provvederà altresì a coordinare... le

disposizioni richiamate dal precedente comma, al fine di disciplinare

organicamente le singole materie, integrando, modificando, sopprimendo

le disposizioni stesse, anche per armonizzarle con le convenzioni

internazionali, esecutive nel Regno, e, in generale, con le altre leggi

dello Stato".

Al Governo era stato demandato di raccogliere e coordinare in tre

testi separati, a cominciare da quello relativo ai brevetti per

invenzioni industriali, le disposizioni contenute nel R.D. n. 1602 del

1934, mai andato in vigore; ma poteva e doveva modificare e sopprimere

alcune di esse, che la legge di delegazione non indicava quali fossero,

e utilizzare, invece, altre norme contenute nelle leggi anteriori al

1934. Ciò è chiarito anche dal preambolo, quinto comma, del decreto

di delegazione e sembra incontroverso.

Questi poteri, il cui esercizio implicava, dunque, una scelta fra

disposizioni del R.D. n. 1602 del 1934 e precetti contenuti in leggi

più antiche, mostrano già di per sé, come la potestà conferita al

Governo andasse oltre lo scopo del mero coordinamento formale di norme

preesistenti e sostanzialmente intangibili. La relazione, che

accompagna il disegno di conversione in legge del decreto di

delegazione, precisa come alcune vecchie disposizioni si sarebbero

dovute riprodurre per sostituirle "fra l'altro a quelle dell'anzidetto

decreto del 1934 che non possono essere messe in attuazione".

3. - Di più, da tutto il contenuto del R.D.L. n. 317 del 1939 si

desume che al Governo si chiedeva una disciplina completa di tutta la

materia delle privative industriali, come dei modelli e dei marchi (va

ricordata anche la sentenza n. 42 del 1958 di questa Corte): disciplina

che, pertanto, dovendosi tenere conto di necessità sopraggiunte dopo

il 1934 e di nuove esperienze, non era attuabile con le sole

disposizioni del R.D. n. 1602 del 1934 e delle leggi precedenti.

Occorrevano più ampi poteri che non fossero quelli di semplice

coordinamento e adattamento delle norme già scritte. Questi poteri

furono appunto conferiti con l'ultima parte del citato art. 3, secondo

comma, della legge di delegazione, per il quale il Governo poteva

integrare, oltre che modificare e sopprimere, i precetti contenuti nel

R.D. n. 1602 del 1934.

La relazione, richiamata poco fa, non mancava di osservare in

proposito che il Governo aveva avuto "i necessari poteri non solo per

coordinare, ma anche per integrare le disposizioni da mandare in

attuazione": con il che essa, distinguendo, contrapponeva la funzione

integrativa alla funzione coordinatrice di quelle disposizioni, mentre

il R.D. n. 317 del 1939, sempre nell'art. 3, secondo comma, lasciava

intendere che l'integrazione si dovesse fare, oltreché per lo scopo di

armonizzare il R.D. n. 1602 del 1934 con gli accordi internazionali e

con le vecchie leggi, anche per un altro fine.

Infatti, l'osservazione del Tribunale di Milano, secondo cui il

Governo poteva integrare, modificare e sopprimere le norme del R.D. n.

1602 del 1934 (a parte le esigenze del coordinamento) "solo" per

adattarle alle convenzioni internazionali e alle leggi dello Stato, non

può essere accolta; vi si oppone, fra l'altro, il testo stesso

dell'art. 3, secondo comma: "integrando, modificando, sopprimendo,

"anche" per armonizzarle ecc.": l'armonizzazione rispetto agli accordi

internazionali e alle leggi interne era soltanto uno degli scopi per

cui le disposizioni del R.D. n. 1602 del 1934 dovevano essere

integrate, modificate e soppresse dal Governo.

Ma l'altro scopo, in vista del quale si era data al Governo una

così ampia potestà di integrazione, non identificandosi nel

coordinamento, come risulta anche dalla relazione, non poteva essere se

non quello di completare e aggiornare con norme nuove la disciplina

preesistente.

4. - Se ne conclude che il Governo, emettendo con l'art. 83 del

R.D. n. 1127 del 1939 un precetto che integrava la tutela preventiva

già contenuta nelle disposizioni precedenti, non è andato oltre i

limiti dei poteri attribuitigli dalla legge di delegazione. Tanto più

in quanto con ciò introduceva una norma che si poteva dire vigente

presso altri paesi aderenti alle convenzioni internazionali relative ai

brevetti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, proposta con l'ordinanza del 25

settembre 1959 del Tribunale di Milano, sulla legittimità

costituzionale dell'art. 83 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, in

relazione alla legge di delegazione R.D.L. 24 febbraio 1939, n. 317.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1960.

GAETANO AZZARITI - GIVSEPPE CAPPI -

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELLI -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDVLLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI.

ECLI:IT:COST:1960:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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