Corte costituzionale

Sentenza n. 702/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11 della

legge 10 maggio 1938, n. 745 (Ordinamento dei Monti di credito su

pegno), e 47 del r.d. 25 maggio 1939, n. 1279 (Attuazione della legge

10 maggio 1938 - XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito

su pegno), promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 1985 dalla

Corte d'Appello di Catania nel procedimento penale a carico di

Gullotta Antonino ed altri, iscritta al n. 253 del registro ordinanze

1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.

167-bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di costituzione della Banca del Monte S. Agata

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Udito l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte d'appello di Catania, con ordinanza del 17 gennaio

1985, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli

artt. 11 della legge 10 maggio 1938 n. 745, e 47 del r.d. 25 maggio

1939 n. 1279, in riferimento all'art. 42, comma 2° Cost.

Le norme impugnate dispongono che il proprietario di cose mobili

rubate o smarrite, che siano state da terzi costituite in pegno

presso un Monte di credito su pegno, non può ottenerne la

restituzione se non mediante rimborso delle somme date in prestito,

degli interessi e accessori. Secondo il giudice a quo esse sarebbero

prima facie in contrasto con la garanzia costituzionale della

proprietà privata.

2. - Nel giudizio si è costituito il Banco del Monte S. Agata di

Catania con atto depositato il settembre 1986, e quindi fuori

termine. È invece tempestivamente intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato,

domandando che la questione sia dichiarata infondata.

L'Avvocatura osserva che le norme impugnate sono una specifica

applicazione della disciplina codicistica della circolazione delle

cose mobili (art. 1153 cod. civ.), e rientrano tra i limiti della

proprietà privata, la cui determinazione è rimessa alla legge

dall'art. 42, secondo comma, Cost. in funzione di interessi generali,

nella specie rappresentati dalle esigenze di tutela del traffico

giuridico. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale degli artt. 11

della legge n. 745 del 1938 e 47 del r.d. n. 1279 del 1939, sollevata

dalla Corte d'appello di Catania, in riferimento all'art. 42, secondo

comma, Cost., non è fondata.

Nell'ordinamento del codice civile 1865 le norme denunziate, già

stabilite dall'art. 11 della legge 4 maggio 1898 n. 169, e dall'art.

36 del relativo regolamento approvato con r.d. 14 maggio 1899 n. 185,

avevano carattere eccezionale, in quanto derogavano, in favore dei

Monti di Pietà, alla disciplina generale dell'art. 707 del codice,

che escludeva l'applicabilità della regola "possesso vale titolo"

alla circolazione delle cose smarrite o rubate. Nell'ordinamento del

codice 1942, che ha soppresso la distinzione tra perdita volontaria e

perdita involontaria del possesso da parte del rivendicante, ed ha

ammesso la tutela immediata della buona fede del terzo anche nel caso

di provenienza della cosa da furto (salvo l'art. 1154), le norme

denunziate sono diventate una applicazione specifica della norma

generale dell'art. 1153, terzo comma, cod. civ.

Il Monte di Pietà che, nell'esercizio della sua attività

istituzionale di prestito su pegno, riceve in buona fede cose mobili

altrui a titolo di garanzia reale, acquista il diritto di pegno e,

con esso, le facoltà previste dagli artt. 2794 e 2796 cod. civ. Ne

consegue, come appunto dispongono le norme speciali in questione, che

spetta al Monte una eccezione dilatoria contro il terzo rivendicante

se e in quanto quest'ultimo non offra di "rimborsare il Monte delle

somme date a prestito, degli interessi ed accessori". Tali norme non

violano il diritto di proprietà, bensì disciplinano un modo di

acquisto del diritto di pegno, il quale per sua natura si costituisce

come limite della proprietà.

La nozione "costituzionale" di proprietà comprende pure i diritti

reali limitati (cfr. Corte cost. n. 95 del 1966), onde la competenza

attribuita alla legge dall'art. 42 Cost. per la determinazione dei

modi di acquisto del diritto si estende anche alla costituzione del

diritto di pegno.

2. - La massima "possesso vale titolo", proveniente da un'antica

tradizione giuridica diffusa nei paesi europei, regola un conflitto

tra l'interesse individuale del proprietario alla conservazione del

suo diritto e l'interesse collettivo alla sicurezza del commercio

mobiliare dando la prevalenza al secondo, e quindi all'esigenza di

tutela dell'affidamento incolpevole dei terzi acquirenti. In questo

senso le norme in questione risolvono un problema di ordinamento

della proprietà privata assumendo il significato di un vincolo

sociale della proprietà, legittimato dallo stesso art. 42, secondo

comma, Cost., il quale autorizza la legge a porre limiti alla tutela

del diritto del proprietario quando l'utilità sociale lo esiga.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 11 della legge 10 maggio 1938 n. 745 ("Ordinamento dei

Monti di credito su pegno") e 47 del r.d. 25 maggio 1939 n. 1279

("Attuazione della legge 10 maggio 1938 n. 745 sull'ordinamento dei

Monti di credito su pegno"), sollevata dalla Corte d'appello di

Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:702 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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