Corte costituzionale

Sentenza n. 700/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6d.l. 791/1981

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma,

ultima parte, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in

materia previdenziale), convertito, con modificazioni, in legge 26

febbraio 1982, n. 54, promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1984

dal Pretore di Frosinone nel procedimento civile vertente tra

Proietti Milvio e la Società Elicotteri Meridionali, iscritta al n.

1101 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 42 bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza in data 16 luglio 1984, il Pretore di Frosinone

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e

38, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, primo comma, u.p., del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791,

convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54,

nella parte in cui esclude che il lavoratore iscritto

all'assicurazione obbligatoria I.V.S. che già goda di pensione di

invalidità a carico dell'INPS, possa optare per la continuazione del

rapporto di lavoro fino al sessantacinquesimo anno di età o fino al

raggiungimento dell'anzianità contributiva massima, ai fini della

liquidazione della pensione di vecchiaia.

Ad avviso del giudice a quo, la norma in oggetto viola i

menzionati parametri costituzionali in quanto: a) discrimina i

lavoratori in relazione a condizioni soggettive (invalidità); b)

tende ad escludere dal mercato del lavoro soggetti non pienamente

idonei, omettendo, rispetto a costoro, di rimuovere gli ostacoli che

si frappongono allo sviluppo della personalità umana; c) sebbene

funzione della pensione di invalidità sia quella della prevenzione e

della cura dello stato invalidante, irragionevolmente la stessa norma

attribuisce rilievo al godimento di tale pensione a tutt'altri fini,

considerandola, cioè, come condizione preclusiva per l'incremento

dell'anzianità contributiva utile per la liquidazione della pensione

di vecchiaia.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per

il tramite dell'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso nel

senso dell'infondatezza della questione, rilevando che oggettivamente

la posizione dell'invalido è diversa da quella del non invalido che

non abbia ancora raggiunto la massima anzianità contributiva e che

la norma impugnata tende ad equilibrare la posizione di chi già

percepisce una pensione e quella di chi ancora non abbia raggiunto il

requisito contributivo massimo per percepire la pensione di

vecchiaia. Considerato in diritto

1. - Il Pretore dubita della legittimità costituzionale dell'art.

6, primo comma, u.p., del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito,

con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, che, tra le

varie misure predisposte in materia previdenziale, ha previsto, a

favore degli iscritti all'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle gestioni

sostitutive, esclusive ed esonerative, i quali non raggiungevano

l'anzianità contributiva massima utile a seconda dei singoli

ordinamenti, la possibilità dell'opzione a continuare la prestazione

della loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per

incrementare la propria anzianità contributiva o, comunque, non

oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, nella parte

in cui ha escluso coloro che avevano ottenuto o richiesto la

liquidazione, tra le altre, anche della pensione di invalidità,

secondo l'interpretazione dello stesso giudice remittente.

Risulterebbero violati gli artt. 3, primo e secondo comma, e 38,

secondo comma, Cost. perché: a) i lavoratori sarebbero discriminati

in relazione a condizioni personali (l'invalidità) e dal mercato del

lavoro si escluderebbero soggetti non pienamente validi; b) non si

rimuoverebbero alcuni degli ostacoli che si frappongono al pieno

sviluppo della persona umana e all'effettiva partecipazione di tutti

i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del

Paese; c) il godimento della pensione di invalidità avrebbe rilievo

di condizione preclusiva per l'incremento dell'anzianità

contributiva utile per il conseguimento della pensione di vecchiaia,

mentre ha funzione di prevenzione e cura dello stato invalidante.

2. - La censura non è fondata.

La norma denunciata ha come precipua finalità quella di

alleggerire la difficile situazione finanziaria dell'INPS. Invero, la

protrazione dell'attività lavorativa importa la continuazione del

versamento dei contributi previdenziali, la posticipazione

dell'erogazione dei trattamenti di fine rapporto e, quindi, un

aumento di attivo costituito in modo prevalente dai contributi e una

diminuzione del passivo, costituito prevalentemente dal pagamento dei

trattamenti previdenziali e, in ispecie, della pensione di vecchiaia.

Finalità solo indiretta è l'attribuzione di benefici ai

lavoratori che eventualmente incrementano le retribuzioni con gli

eventuali aumenti salariali intervenuti e le pensioni con l'aumento

dell'anzianità contributiva e della relativa contribuzione.

Le prevalenti finalità socio-economiche hanno temperato gli

aspetti negativi della stessa norma e, cioè, la contrazione dei

posti di lavoro conseguenti al mantenimento degli "anziani" nei posti

di lavoro ed hanno reso più difficile l'occupazione, specie dei

giovani, dei quali è stata ritardata l'aspirazione a realizzarsi,

allo sviluppo della propria personalità e la partecipazione

all'organizzazione economica e sociale del Paese.

L'esclusione dei lavoratori che hanno ottenuto o hanno fatto

richiesta di ottenere una pensione, è un mezzo di attenuazione degli

effetti negativi della norma e realizza un certo equilibrio dei

diversi interessi, tutti meritevoli di tutela.

La protrazione dell'età pensionabile ha, comunque, carattere

eccezionale e temporaneo in attesa della riforma organica delle

pensioni che il legislatore deve effettuare.

E, del resto, la ratio ispiratrice della norma in esame

costituisce anche il fondamento di altre disposizioni che escludono i

pensionati dal diritto alla protrazione del loro rapporto di lavoro o

da quello al conseguimento di ulteriori benefici previdenziali e che

sono state riconosciute legittime da questa Corte (sent. n. 176/86

che ha sancito il diritto alla continuazione dell'attività

lavorativa per i lavoratori ultrasessantacinquenni che non godevano

di nessuna pensione; sent. n. 436/88 che ha ritenuto illegittima la

norma che vietava la proposizione della domanda per ottenere la

pensione di inabilità o l'assegno di invalidità per coloro che

avevano superato il sessantacinquesimo anno di età senza che

avessero altra pensione e fino a che non l'avessero conseguita).

In sostanza, il godimento di una pensione può fondare una

ragionevole giustificazione della cessazione del rapporto di lavoro o

del diniego di altri trattamenti previdenziali, senza che risulti

violato l'art. 38, secondo comma, Cost..

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, primo comma, u.p., del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791

(Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con

modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 54, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 38, secondo comma,

Cost., dal Pretore di Frosinone con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:700 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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