Corte costituzionale

Sentenza n. 70/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/02/1993 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, ultimo

comma, della legge della Regione Sicilia 14 maggio 1976,

n. 77 (Finanziamento del piano di investimenti per il quadriennio

1976-1979 dell'Ente Minerario Siciliano, approvazione del piano di

investimenti della SARP ed interventi nel settore dei sali alcalini),

promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1991 dal Pretore di

Palermo nel procedimento civile vertente tra Pancamo Giorgio e l'Ente

Minerario Siciliano ed altri, iscritta al n. 256 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento della Regione Sicilia;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Un ex dirigente della Chisade s.p.a. (del gruppo EMS), posto

in quiescenza con effetto dal 31 dicembre 1976, adiva il Giudice del

lavoro di Palermo perché gli fossero riconosciuti i benefici

economici previsti a seguito della sentenza n. 180 del 1987 della

Corte Costituzionale.

Il Pretore considerava che, nell'ambito del piano di risanamento,

ristrutturazione e potenziamento delle aziende controllate dall'EMS,

in base all'art. 4 ultimo comma, della legge regionale della Sicilia

14 maggio 1976, n. 77, si applicano i benefici di cui agli artt. 6,

8, 9 e 10 della legge della stessa regione 6 giugno 1975, n. 42, ai

"dipendenti della Chisade" i cui rapporti di lavoro fossero stati

risolti con anticipo; che per "dipendenti" dovessero intendersi solo

gli operai e gli impiegati con esclusione dei dirigenti. Sicché la

domanda dell'attore non poteva accogliersi.

Sollevava, quindi, questione di legittimità costituzionale

dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale citata, per

violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto risulterebbero

ingiustamente e ingiustificatamente discriminati i dirigenti Chisade

pur dipendenti dell'azienda.

2. - L'ordinanza è stata ritualmente comunicata e notificata, e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

2.1. - Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuta

l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente

della Giunta della Regione Sicilia, la quale ha concluso per la

declaratoria di manifesta infondatezza della questione, osservando

che i richiamati artt. 6, 8 e 9 della legge regionale n. 42 del 1975

devono interpretarsi nel senso dell'applicabilità dei benefici

medesimi in favore anche dei dirigenti, attesa altresì

l'impossibilità di una loro discriminazione per effetto della stessa

normativa richiamata, come emendata dalla citata sentenza di questa

Corte n. 180 del 1987. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 4, ultimo comma,

della legge regionale della Sicilia 14 maggio 1976, n. 77, nella

parte in cui esclude l'applicabilità delle provvidenze previste

dagli artt. 6 e 9 della legge della medesima Regione 6 giugno 1975,

n. 42 nei confronti dei dirigenti della Chisade, violi l'art. 3 della

Costituzione, in quanto discriminerebbe, senza alcuna giustificazione

ragionevole tale categoria di lavoratori rispetto ad altri dipendenti

della stessa Chisade, inquadrati in diversa categoria.

2. - La questione non è fondata per quanto si dirà.

Si è già affermato (sent. n. 180 del 1987) che, pur essendo

innegabile la sussistenza nell'ambito aziendale di una

differenziazione tra operai, impiegati e dirigenti, per cui si

giustifica un diverso trattamento dei dirigenti rispetto agli operai

e agli impiegati sia per i licenziamenti individuali che per quelli

collettivi, tuttavia, nell'ambito dell'applicazione degli artt. 6,

primo comma, e 9 della legge regionale n. 42 del 1975 non sussiste

alcuna valida ragione che fondi il diniego della concessione anche ai

dirigenti dei benefici accordati a tutti gli altri dipendenti che

perdono improvvisamente il lavoro. Tanto più che essi incontrano se

non una maggiore, almeno una pari difficoltà nel trovare una nuova

sistemazione, sicché la dizione "dipendenti della Chisade" ai quali

si applicano i benefici di cui agli artt. 8, 9 e 10 della legge

regionale n. 42 del 1975 deve ritenersi comprensiva, oltre che degli

operai e degli impiegati, anche dei dirigenti.

Conseguentemente della questione sollevata deve dichiararsi la

infondatezza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 4, ultimo comma, della legge

regionale della Sicilia 14 maggio 1976, n. 77 (Finanziamento del piano di investimenti per il quadriennio 1976-1979 dell'Ente Minerario

Siciliano, approvazione del piano di investimenti della SARP ed

interventi nel settore dei sali alcalini), in riferimento all'art. 3

della Costituzione, sollevata dal Pretore di Palermo, con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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