Corte costituzionale

Sentenza n. 70/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1976 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3

della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (militarizzazione del personale

civile e salariato in servizio presso la guardia di finanza e

disposizioni penali per i militari del suddetto corpo), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 4 giugno 1973 dal tribunale di Varese nel

procedimento penale a carico di Ciaramitaro Antonio ed altri, iscritta

al n. 379 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973;

2) ordinanza emessa il 18 ottobre 1973 dalla Corte d'appello di

Napoli nel procedimento penale a carico di Busiello Antonio ed altri,

iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 6 marzo 1974;

3) ordinanza emessa il 13 dicembre 1973 dal giudice istruttore del

tribunale di Tolmezzo nel procedimento penale a carico di Di Gaspero

Attilio ed altri, iscritta al n. 244 del registro ordinanze 1974 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 10

luglio 1974.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1976 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il tribunale di Varese, innanzi al quale, per ragioni di

connessione (art. 264 c.p.m.p.) era stato rinviato a giudizio un

militare della guardia di finanza (imputato - tra l'altro dei delitti

di cui agli artt. 94 e 109 legge 25 settembre 1940, n. 1424; 3, legge 9

dicembre 1941, n. 1383 e 215, 219 c.p.m.p. per aver colluso con altri

estranei al Corpo al fine di introdurre in Italia merce di

contrabbando), con ordinanza emessa il 4 giugno 1973, prospetta il

dubbio che il già citato art. 3, legge 9 dicembre 1941, n. 1383

(contenente norme sulla militarizzazione del personale civile e

salariato in servizio presso la guardia di finanza) crei

un'ingiustificata disparità di trattamento, lesiva del principio di

uguaglianza, tra i militari appartenenti al Corpo della guardia di

finanza e i funzionari dell'Amministrazione finanziaria dello Stato

preposti all'espletamento di funzioni identiche o quanto meno omogenee,

i quali nelle ipotesi previste dalla norma impugnata sarebbero puniti

meno gravemente dei primi.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed è intervenuto in giudizio il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la Corte dichiari

non fondata la questione.

2. - La legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 9

dicembre 1941, n. 1383, è stata posta in dubbio - sempre in

riferimento all'art. 3 Cost. - ma sotto profili parzialmente diversi,

anche dalla Corte d'appello di Napoli con ordinanza del 18 ottobre

1973, emessa in relazione ad identica fattispecie.

In essa si censura, infatti, la disparità di trattamento, nei

sensi che sono già stati posti in rilievo, tra i militari della

guardia di finanza e gli altri organi di polizia giudiziaria che, al

pari dei primi, sono preposti, con identità di funzioni e di

attribuzioni, all'accertamento delle violazioni delle leggi

finanziarie.

Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri concludendo per l'infondatezza della questione.

3. - Il giudice istruttore presso il tribunale di Tolmezzo, nel

corso di procedimento penale a carico di alcuni soggetti appartenenti

al Corpo della guardia di finanza, imputati di aver colluso con altri

estranei al Corpo per introdurre in Italia merce di contrabbando,

prospetta infine il dubbio che il predetto art. 3 della legge n. 1383

del 1941 sia lesivo del principio di uguaglianza, non solo per la

disparità di trattamento, posta in rilievo nella già citata ordinanza

della Corte d'appello di Napoli, ma anche per la mancata previsione di

un trattamento differenziato tra il militare della guardia di finanza

che colluda con i terzi per fini personali di lucro e quello che invece

colluda con il terzo per consentire al Corpo della guardia di finanza

un risparmio di spesa ovvero per conferire ad esso un particolare

lustro.

Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate non

fondate. Considerato in diritto :

1. - Le tre ordinanze sollevano questioni di legittimità tra loro

connesse. I relativi giudizi possono, pertanto, essere riuniti onde

essere definiti con unica sentenza.

2. - L'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, dispone, tra

l'altro, che il militare della guardia di finanza il quale colluda con

estranei per frodare la finanza, soggiace alle pene stabilite dagli

artt. 215 e 219 c.m.p.p. (e cioè alla reclusione da due a dieci anni e

alla pena accessoria della rimozione, previste per il peculato

militare), ferme le sanzioni pecuniarie previste dalle leggi speciali.

Si tratta, come è noto, di un reato proprio del detto militare che

si perfeziona col semplice accordo fraudolento tra lui e l'estraneo in

danno della finanza che, secondo quanto si ritiene ormai

pacificatamente in giurisprudenza, non assorbe, attesa la diversa

obbiettività giuridica, altri reati eventualmente concorrenti.

Orbene, secondo i giudici a quibus, la detta norma violerebbe

l'art. 3 Cost.:

a) per l'ingiustificata disparità di trattamento che

determinerebbe a danno dei militari della guardia di finanza rispetto

ai dipendenti civili dell'Amministrazione finanziaria dello Stato e

agli altri militari che sono organi di polizia giudiziaria; disparità

derivante dal fatto che costoro, nelle ipotesi contemplate dalla norma

impugnata non sono assoggettati alle gravi sanzioni comminate da detta

norma, ma solo a quelle previste per altri reati eventualmente

ravvisabili nella loro condotta;

b) per la mancata differenziazione, in ordine al trattamento

punitivo, tra l'ipotesi in cui il militare della guardia di finanza

colluda per fini personali di lucro e quella in cui invece colluda per

consentire al Corpo un risparmio di spesa ovvero per conferire ad essa

un particolare lustro.

3. - La questione non è fondata.

È certo esatto che la violazione delle leggi finanziarie compiuta

dagli appartenenti al Corpo della guardia di finanza è punita con

particolare rigore. Questi militari per il solo fatto di essersi

accordati con estranei per frodare la finanza rispondono, come si è

rilevato, del delitto di collusione, previsto dalla norma impugnata,

oltre che del reato finanziario eventualmente commesso. Se poi a tal

fine ricevono o concordano un compenso incorrono, altresì, nel reato

di corruzione (art. 319 cod. pen.). Invece i dipendenti civili

dell'Amministrazione finanziaria o altri militari (quali gli

appartenenti all'Arma dei carabinieri o al Corpo delle guardie di P.S.)

che concorrano con un estraneo nella violazione di una legge

finanziaria non sono soggetti alle gravi sanzioni comminate per il

delitto di collusione ma, tutt'al più, solo all'aumento di pena (nel

massimo 1/3), stabilito per la circostanza aggravante di cui all'art.

61, n. 9, cod. pen. e applicabile per i diversi reati di cui essi siano

dichiarati responsabili.

La maggior gravità della normativa concernente gli appartenenti al

Corpo della guardia di finanza è indubbia e tale è rimasta anche dopo

la recente riforma della disciplina del concorso formale dei reati,

attuata con il decreto legge 11 aprile 1974, n. 99 (convertito nella

legge 7 giugno 1974, n. 220).

4. - Ciò non basta tuttavia a far ritenere la norma impugnata

inficiata d'irragionevolezza e quindi lesiva del principio di

uguaglianza, il quale non esclude che il legislatore possa dettare

norme diverse per regolare situazioni che egli ritenga diverse, entro

un margine di discrezionalità che giustifichi razionalmente il

criterio adottato.

Orbene, il Corpo della guardia di finanza, pur essendo

funzionalmente inquadrato nell'Amministrazione finanziaria (il

Comandante del Corpo dipende dal Ministro delle finanze) presenta una

spiccata caratterizzazione militare di vero e proprio corpo armato, che

di per sé già puo giustificare l'applicazione di una disciplina più

rigorosa di quella riservata ai funzionari civili dello Stato.

A ciò si aggiunga che compito specifico, anche se non esclusivo,

degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza è proprio quello

di prevenire, ricercare e denunziare le violazioni delle leggi

finanziarie (art. 1 legge 23 aprile 1959, n. 189). I suddetti

militari, inoltre, accentrando nella loro azione le facoltà della

polizia tributaria e della polizia giudiziaria dispongono di un

complesso di poteri che non ha riscontro negli altri Corpi di polizia,

come quello di accedere negli esercizi pubblici ed in ogni locale

adibito ad un'azienda commerciale o industriale, al fine di eseguire

verificazioni e ricerche (art. 35, legge 7 gennaio 1929, n. 4, e - in

riferimento alle recenti innovazioni in materia tributaria - gli artt.

33, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 63, d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

633).

5. - La posizione del componente il Corpo della guardia di finanza

è pertanto diversa da quella del pubblico ufficiale appartenente agli

altri Corpi di pubblica sicurezza e del dipendente civile

dell'Amministrazione finanziaria.

Cio spiega perché la violazione delle leggi finanziarie compiuta

dagli appartenenti alla guardia di finanza sia valutata con maggiore

severità. In tal caso, infatti, si viene meno non soltanto al vincolo

di fedeltà che incombe su tutti coloro che esercitano pubbliche

funzioni (v. art. 54, comma secondo, Cost.) ma anche a quei particolari

doveri inerenti alla tutela degli interessi finanziari dello Stato, la

cui cura, come si è visto, è istituzionalmente affidata al Corpo

della guardia di finanza. D'altra parte, nel diritto penale non

mancano casi nei quali colui che viola i doveri inerenti alla funzione

a lui specificamente affidata in relazione all'ufficio o al servizio

cui è preposto, è assoggettato a sanzioni penali speciali e più

gravi, come ad esempio nell'ipotesi prevista dall'art. 619 del codice

penale.

È perciò da escludere che la norma impugnata contrasti con il

principio di uguaglianza garantito dall'art. 3 della Costituzione.

6. - Come si è già accennato, la violazione dell'art. 3 è

prospettata dal giudice istruttore presso il tribunale di Tolmezzo,

anche sotto il profilo che la norma impugnata non prevede un

trattamento di minore rigore nel caso di collusione effettuata non per

fine di lucro personale ma per consentire al Corpo della guardia di

finanza un risparmio di spesa ovvero per conferire ad esso un

particolare lustro.

Tale censura, però, oltre a non avere precisa relazione con i

fatti commessi dagli imputati, involge, come esattamente è rilevato

dall'Avvocatura, profili generali di politica criminale riguardanti

l'opportunità di attribuire per un singolo reato speciale rilievo ai

motivi a delinquere o quella di evitare la previsione di un minimo di

pena molto elevato. Ma è ovvio che la scelta fatta dal legislatore

nell'ambito della propria discrezionalità non risulta sindacabile

sotto il profilo del principio di uguaglianza rettamente inteso. E

tanto basta per ritenere la infondatezza della questione sotto

quest'ultimo aspetto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (militarizzazione del

personale civile e salariato in servizio presso la guardia di finanza e

disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Varese,

dalla Corte d'appello di Napoli e dal giudice istruttore presso il

tribunale di Tolmezzo, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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