Corte costituzionale

Sentenza n. 70/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/04/1971 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 21r.d. 12/1941

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21

dell'Ordinamento giudiziario approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n.

12, promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1969 dal tribunale di

Genova nel procedimento civile vertente tra Marino Salvatore ed il

Ministero di grazia e giustizia, iscritta al n. 348 del registro

ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 269 del 22 ottobre 1969.

Visti gli atti di costituzione di Marino Salvatore e d'intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1971 il Giudice

relatore Nicola Reale;

uditi l'avv. Adalberto Tempesta, per il Marino, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del giudizio civile promosso dall'avv. Salvatore Marino

contro il Ministero di grazia e giustizia, perché fosse accertato il

diritto alla retribuzione, per un preteso ammontare di lire 1.000.000,

per l'attività prestata nell'anno 1968 in qualità di vice

conciliatore del Comune di Genova, il tribunale ha ritenuto rilevante e

non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, che garantisce l'uguaglianza dei cittadini, ed all'art.

36, primo comma, concernente il diritto del lavoratore ad una

retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro

prestato, l'eccezione di illegittimità dell'art. 21 dell'Ordinamento

giudiziario (approvato col r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), il quale

dichiara l'ufficio di conciliatore e di vice conciliatore "gratuito ed

onorario".

Il tribunale ha osservato che una ingiustificata diversità di

trattamento, nei confronti dei conciliatori, si verificherebbe rispetto

ad altri funzionari onorari aventi diritto a compensi, ove non fosse

riconosciuto analogo diritto anche a loro favore.

L'attività dei conciliatori concreterebbe una forma socialmente

rilevante di lavoro, analogo a quello svolto dai giudici nominati per

concorso.

Non risulterebbe, quindi, manifestamente infondato neppure il

dubbio che il preteso diritto ad un equo compenso trovi fondamento

nell'art. 36, primo comma, della Costituzione.

Con atto di deduzioni, depositato il 16 ottobre 1969, l'attore,

costituitosi davanti a questa Corte, ha sostenuto che il carattere

onorario dell'ufficio di conciliatore non può implicarne anche la

gratuità. Lo dimostrerebbe il fatto che gratuite non sono varie altre

figure di funzionari onorari, che pur avrebbero attribuzioni

giurisdizionali.

Tra i diversi uffici onorari preveduti dall'Ordinamento

sussisterebbe, quindi, disparità di trattamento sotto l'aspetto della

retribuzione, con conseguente lesione del principio di uguaglianza

(art. 3 della Costituzione).

L'illegittimità dell'art. 21 dell'Ordinamento giudiziario, in

riferimento all'art. 36 della Costituzione, discenderebbe, poi, dalla

considerazione che l'attività svolta dai conciliatori costituisce

esplicazione di competenze prevedute dall'Ordinamento giudiziario e dal

codice di procedura civile.

L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta nell'interesse del

Presidente del Consiglio dei ministri, con atto 26 agosto 1969, ha

chiesto che questa Corte voglia dichiarare infondate le questioni

predette.

In merito alla asserita lesione del principio di uguaglianza, dopo

aver ricordato varie ipotesi di conferimento onorario di funzioni

pubbliche gratuite, nei diversi settori dell'Amministrazione dello

Stato, l'Avvocatura osserva che la caratteristica comune ad ogni

funzionario onorario risiede nel carattere non professionale

dell'ufficio, assunto dai privati per civismo ed in vista dei vantaggi

semplicemente morali e di ordine onorifico, che possono derivarne.

Nella disciplina non uniforme di tali funzioni onorarie, non si

escludono invero temperamenti e deroghe al principio della gratuità.

Tuttavia il criterio di uguaglianza non potrebbe essere invocato,

giacché il diverso regime stabilito per ciascun ufficio onorario ha

giustificazione nei caratteri non omogenei che a ciascuno di essi sono

propri.

In merito alla assenta violazione dell'art. 36 della Costituzione

assume che questa norma non possa essere invocata a favore dei

magistrati onorari. In primo luogo, si osserva, questi non sono legati

all'Amministrazione pubblica da un rapporto di impiego, ma da un mero

rapporto di servizio non professionale, spontaneamente accettato.

Mancherebbe, poi, in essi il diritto allo stipendio, che costituisce

presupposto necessario dell'applicazione della norma costituzionale,

diretta a tutelare il soggetto economicamente più debole del rapporto

di lavoro. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza del tribunale di Genova la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 21 dell'Ordinamento giudiziario

(approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), concernente la gratuità

dell'ufficio di giudice conciliatore (o semplicemente "conciliatore"

secondo la terminologia del c.p.c.) e di vice conciliatore, è proposta

da duplice punto di vista: in riferimento all'art. 36, primo comma,

della Costituzione, che tutela il diritto del lavoratore ad una

retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro

prestato, e in riferimento all'art. 3 della Costituzione assumendosi

che la norma impugnata genera disparità di trattamento ai danni dei

predetti giudici onorari, nei confronti sia dei magistrati nominati per

concorso, sia di altre categorie di funzionari onorari, a favore dei

quali sono preveduti dalla legge assegni periodici o altri compensi.

La questione è infondata.

2. - Ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinamento giudiziario i

conciliatori appartengono all'ordine giudiziario come magistrati

onorari, ed esercitano in materia civile, ai sensi dell'art. 22

dell'Ordinamento giudiziario, funzioni conciliative e funzioni

contenziose.

Essi sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura o,

per sua delega, dai presidenti delle Corti d'appello. La nomina può

cadere su cittadini residenti nel comune e di età non inferiore ai 25

anni. Non occorrono speciali titoli di studio o altre qualifiche,

essendo sufficiente, come è ovvio, che per carattere, indipendenza e

prestigio i candidati offrano garanzia di ricoprire degnamente

l'ufficio. L'assunzione di questo è, comunque, libera: infatti, pur

non essendo di regola richiesta la domanda degli interessati, è

tuttavia volontaria l'accettazione della carica. Come funzionari

onorari i conciliatori divengono soggetti di un rapporto di meno

servizio, il quale differisce da quello del pubblico impiego per il

fatto che l'esercizio delle funzioni ad esso connesso non ha natura

professionale e non impegna in misura prevalente l'attività dei

soggetti che vi sono ammessi e che restano liberi di svolgere altra

attività continuativa retribuita. Di scarsa importanza, infatti, e

d'altronde rispondenti ad elementari esigenze, sono le

incompatibilità, indicate nell'art. 26 dell'Ordinamento giudiziario,

con la qualità di magistrati, di funzionari appartenenti o addetti

all'ordine giudiziario e di funzionari o agenti di p.s. in attività

di servizio, e il divieto, stabilito dal successivo art. 27, di

esercitare la professione forense davanti all'ufficio di conciliazione

al quale si appartiene. Ed in riferimento appunto alle accennate

caratteristiche del rapporto il legislatore, seguendo un criterio

derivato dalla tradizione del nostro come di altri ordinamenti, ha

stabilito la gratuità dell'ufficio con l'esclusione di un trattamento

propriamente retributivo.

Non varrebbe osservare in contrario che ad altri funzionari

onorari, il cui servizio ha caratteristiche e disciplina analoghe a

quello dei conciliatori, secondo normative gradatamente affermatesi in

progresso di tempo e per effetto di valutazioni discrezionali del

legislatore, volte in particolare a considerare l'intensità degli

oneri derivanti dall'assunzione dell'ufficio, vengono corrisposti

speciali compensi, nonché indennità e rimborsi di spese sostenute per

ragioni della carica.

Anche per gli stessi conciliatori è prevista, invero, in caso di

supplenza in un comune viciniore, una indennità (art. 99, secondo

comma, Ordinamento giudiziario), oltre quella di trasferta di cui alla

legge 29 giugno 1951, n. 489, e successive modificazioni.

Ma, in tutti i casi sopracennati riguardanti funzionari onorari e

conciliatori, trattasi sempre di cespiti che non rientrano fra i

redditi professionali dei soggetti e rimangono istituzionalmente

distinti dai corrispettivi dovuti per le prestazioni inerenti a

rapporti di impiego. Ne consegue che a tali soggetti non risulta

applicabile il principio enunciato nell'art. 36 della Costituzione.

Questo ha riguardo, infatti, alle retribuzioni professionali dei

lavoratori e non può farsene derivare l'obbligo per lo Stato di

retribuire, secondo criteri di proporzionalità alla quantità e

qualità dell'attività svolta e di sufficienza rispetto alle

fondamentali esigenze di vita libera e dignitosa dei lavoratori

medesimi, prestazioni che, come sopra si è accennato, costituiscono

esercizio di funzioni spontaneamente assunte per sentimento di dovere

civico e di dignità sociale, e non identificabili con attività

professionale.

3. - La diversità di configurazione che nell'Ordinamento hanno

assunto gli uffici onorari, nei diversi settori dell'apparato organico

dello Stato, non consente neppure che fra gli stessi possa prospettarsi

alcuna valutazione comparativa, al fine di sindacarne il trattamento

giuridico e tanto meno con riguardo agli emolumenti che siano

eventualmente corrisposti.

L'art. 3 della Costituzione non osta infatti a che l'impegno e gli

oneri peculiari di talune cariche onorarie siano diversamente

considerati dal legislatore, rimanendo giustificata la negazione ad

alcune e, per contro, l'attribuzione ad altre di assegni o di altri

emolumenti; e ciò in misura che, in taluni casi, può anche risultare

non lontana da quella preveduta per i funzionari di carriera aventi

competenze analoghe.

Per gli stessi motivi il precetto del detto art. 3 della

Costituzione non può essere invocato in relazione al trattamento

giuridico ed economico dei magistrati ai quali sono, stabilmente e

professionalmente, attribuite funzioni giurisdizionali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 21 dell'Ordinamento giudiziario approvato con r.d. 30 gennaio

1941, n. 12, nella parte in cui prevede la gratuità dell'ufficio di

giudice conciliatore e di vice conciliatore; questione sollevata, con

l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 36, primo

comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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