Corte costituzionale

Sentenza n. 70/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/04/1969 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del

Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1475, e n. 1490,

promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1967 dal tribunale di Cosenza

nel procedimento civile vertente tra Boscarelli Nicola e l'Opera per la

valorizzazione della Sila, iscritta al n. 185 del Registro ordinanze

1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del

14 ottobre 1967.

Visti gli atti di costituzione degli eredi Boscarelli e dell'Opera

per la valorizzazione della Sila;

udita nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1969 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per gli eredi Boscarelli ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Opera

Sila.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

In attuazione della legge 12 maggio 1950, n. 230 (legge Sila), con

decreti presidenziali del 24 dicembre 1951, nn. 1475 e 1490, venivano

espropriati in danno di Boscarelli Nicola ettari 374.01.90 di terreni,

di cui ettari 313.04.07 in territono del Comune di Bisignano ed ettari

60.97.20 in Comune di Santa Sofia d'Epiro.

Con due distinti atti di citazione, il Boscarelli conveniva davanti

il tribunale di Cosenza l'Opera valorizzazione Sila chiedendone la

condanna alla restituzione dei terreni, ovvero al pagamento del

controvalore, previa dichiarazione di illegittimità costituzionale dei

menzionati provvedimenti presidenziali in riferimento agli artt. 76 e

77 della Costituzione, in quanto i piani particolareggiati di

espropriazione erano stati formulati in base agli elementi del nuovo

catasto in formazione entrato in funzione il 1 agosto 1955, e non già

in base al catasto vigente alla data del 15 novembre 1949. E poiché

secondo i dati risultanti da quest'ultimo l'intera proprietà del

Boscarelli ammontava ad ettari 666.40.01, con la espropriazione di

ettari 374.01.90, si sarebbe inciso sulla quota intangibile di ettari

300.

L'Opera Sila contestava l'assunto dell'attore, ponendo in evidenza

che con i ripetuti decreti non era stata intaccata la quota

intangibile.

Riuniti i due procedimenti, il tribunale con ordinanza del 21

novembre 1962, sottoponeva a questa Corte la questione di legittimità

costituzionale nei termini prospettati dal Boscarelli. Nel giudizio si

costituivano gli eredi del Boscarelli, deceduto il 5 dicembre 1952, e

l'Opera valorizzazione Sua. Interveniva anche il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Con provvedimento del 12 dicembre 1963, la Corte restituiva gli

atti al tribunale perché procedesse all'accertamento della effettiva

consistenza dei terreni di proprietà del Boscarelli alla data del 15

novembre 1949.

Il tribunale procedeva all'accertamento della consistenza dei

terreni alla data sopraindicata - sia della consistenza risultante dai

dati del catasto, sia di quella effettiva, discordante dalla prima -,

e, con ordinanza del 7 giugno 1967, rimetteva nuovamente gli atti a

questa Corte, rilevando che, tenuti presenti i dati catastali, in base

ai quali la proprietà è di ettari 671.04.83, sarebbe stata intaccata

la quota intangibile dei 300 ettari, dal momento che i decreti

espropriativi comprendono terreni per la superficie di ettari

374.01.90.

Per le medesime ragioni addotte dalla ordinanza, gli eredi

Boscarelli ribadiscono che è stata intaccata la quota dei 300 ettari,

dovendosi tener conto - secondo la costante giurisprudenza di questa

Corte - della consistenza terriera risultante dal catasto.

L'Opera valorizzazione Sila, invece, rileva che questa Corte con

l'ordinanza sopraindicata con la quale ha richiesto gli accertamenti,

si è riferita alla consistenza effettiva dei terreni, e non a quella

risultante dal catasto. E poiché la proprietà Boscarelli è

risultata, secondo la relazione del consulente tecnico, della

estensione di ettari 896.04.83, dopo l'espropriazione di ettari

368.16.20, sono residuati 530.68.86 ettari a libera disponibilità dei

proprietari. Per altro la quota intangibile di ettari 300 non è stata

intaccata neppure facendo riferimento ai 671.04.83 ettari risultanti

dai libri catastali. Infatti, a seguito di rettifica operata a norma

della legge 15 marzo 1956, n. 156, per il pagamento delle indennità, i

terreni espropriati sono stati ridotti ad ettari 368.16.20, e sono

residuati perciò ettari 302.98.63 e cioè più della quota

intangibile. Pertanto la questione di illegittimità sarebbe infondata.

Ad eguale conclusione è pervenuta anche l'Avvocatura generale

dello Stato, la quale ha addotto le stesse suindicate ragioni.

Con memoria del 13 febbraio 1969, la difesa dei Boscarelli insiste

nella tesi che si debba tenere conto soltanto dei dati risultanti dal

catasto, assumendo che i decreti di espropriazione sarebbero

illegittimi se fossero fondati su dati diversi. Per dimostrare ciò, la

difesa stessa esamina in quale modo e sulla base di quali principi, il

Governo delegato, possa decidere, caso per caso, se e quanta area sia

da espropriare, dopo avere lasciato al proprietario la quota dei 300

ettari. Qualora si dovesse prescindere dai dati catastali, dai quali

possono essere desunti principi e criteri direttivi, la legge delega n.

230 del 1950 sarebbe illegittima per violazione dell'art. 76 della

Costituzione. Ad evitare ciò, occorre interpretare gli artt. 2, 3 e 5

della legge Sila in maniera da individuare in essi i presupposti

oggettivi ed uniformi ai quali risulti vincolato il potere di scelta

rimesso al legislatore delegato. Escluso che la legge abbia potuto

fare obbligo di procedere ad una misurazione della consistenza

effettiva di tutti i terreni, per individuare un criterio obbiettivo ed

uniforme, anche se non specificato dalla legge, occorre fare

riferimento al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, testo unico delle

leggi sul nuovo catasto, il cui scopo è, fra l'altro, quello di

accertare le proprietà immobiliari e tenerne in evidenza le mutazioni.

E questo accertamento è indubbiamente vincolante per la pubblica

autorità in ogni caso in cui l'esercizio di un potere abbia per

presupposto l'accertamento della consistenza della proprietà, e non

sia previsto un metro diverso di valutazione. Inoltre una legge

espropriativa, quale è quella in esame, deve intendersi integrata

dalla normazione generale in materia e deve quindi ritenersi

applicabile l'art. 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, che, per

quanto concerne la individuazione dei beni, si riporta ai dati iscritti

nei registri catastali. Ed, infine, l'art. 7 della stessa legge n. 230

del 1950 stabilendo che l'indennità di espropriazione è commisurata

ai valori definitivamente accertati per l'applicazione dell'imposta

straordinaria progressiva sul patrimonio, richiama implicitamente le

norme di legge, le quali, per la valutazione dei terreni fanno

esplicito riferimento al reddito dominicale, e cioè al reddito

stabilito dal catasto. Pertanto, la legge Sila va interpretata nel

senso che esiste un criterio direttivo anche per l'esercizio del potere

relativo alla quantità dei beni da espropriare. Esso è rappresentato

dai dati catastali dai quali non si può prescindere nella valutazione

della consistenza della proprietà.

Se le suesposte considerazioni non fossero esatte, si dovrebbe

sollevare - sempre secondo la difesa dei Boscarelli - la questione di

legittimità costituzionale della legge 12 maggio 1950, n. 230, sotto i

seguenti, distinti profili:

1) contrasto degli artt. 2, 3 e 5 con gli artt. 76 e 77 della

Costituzione;

2) contrasto della intera legge con gli artt. 3 e 42 della

Costituzione, per il differente trattamento fra la pubblica

amministrazione che, per il pagamento delle indennità, si avvale dei

dati catastali ed il privato per il quale tali dati non hanno rilievo;

3) violazione degli artt. 3 e 42 della Costituzione, con

riferimento anche agli artt. 24, 25 e 27;

4) violazione dell'art. 81 della Costituzione, per mancanza di

copertura della spesa per gli anni successivi all'esercizio 1949-1950. Considerato in diritto :

1. - La Corte ritiene di dovere limitare il proprio esame alla sola

questione di eccesso di delega dei decreti del Presidente della

Repubblica 24 dicembre 1951, nn. 1475 e 1490, sottopostale dal giudice

a quo, senza pronunziarsi invece sulle rimanenti questioni sollevate

dalla parte privata per la prima volta nella memoria difensiva

depositata in data 13 febbraio 1969 e poi svolte alla udienza nei

confronti della legge di delega 12 maggio 1950, n. 230. La risoluzione

di tali questioni né è stata chiesta infatti dal giudice a quo, né

appare in alcun modo strumentale rispetto alla decisione dell'unica

questione che forma oggetto del presente giudizio.

2. - A seguito degli accertamenti peritali, che il tribunale di

Cosenza ha disposto in esecuzione dell'ordinanza n. 173 del 12 dicembre

1963, con la quale questa Corte richiedeva che si stabilisse quale era

- alla data del 15 novembre 1949 - la consistenza effettiva della

proprietà terriera di Nicola Boscarelli, è risultata una notevole

differenza fra la estensione reale di ettari 896.85.06 e quella

ricavabile dai dati catastali di ettari 671.04.83, ond'è che, al fine

di risolvere la questione di legittimità dei decreti espropriativi e

di vedere se è stata dagli stessi intaccata la quota intangibile di

trecento ettari, occorre decidere di quali dati - a termini dell'art. 2

della legge 12 maggio 1950, n. 230 - si debba tenere conto: se di

quelli veri rilevati dalla misurazione diretta, oppure di quelli non

esatti (per mancato aggiornamento oppure per errore) indicati dal

catasto. Il tribunale di Cosenza ha ritenuto che occorre seguire i dati

catastali "in conformità della costante opinione espressa dalla Corte

costituzionale" come si legge nella ordinanza di rimessione del 7

giugno 1967, con la quale ha riproposto la questione di legittimità

costituzionale dei decreti espropriativi.

Ai fini di siffatta indagine, la Corte ritiene opportuno porre in

evidenza, per prima cosa, la differente rilevanza che i dati catastali

assumono nelle due leggi di espropriazione, bonifica e colonizzazione

dei terreni, 12 maggio 1950, n. 230 (la cosiddetta legge Sila) e 21

ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio), perché mentre in quest'ultima

la quota da espropriare viene determinata in base al reddito

dominicale, desumibile dalla qualità e classe dei terreni e da altri

dati che si rinvengono soltanto nel catasto, per la legge Sila invece

sono soggette alla espropriazione le persone e le società che "al 15

novembre 1949 avevano più di trecento ettari" di terreni suscettibili

di trasformazione; e ciò a motivo della uniformità dei terreni e

della vetustà del catasto nel territorio considerato, come risulta

dalla relazione al Senato del Ministro proponente, e come è stato di

già posto in rilievo dalla sentenza di questa Corte n. 19 del 1968.

Per la legge Sila, dunque, l'unico elemento essenziale - oltre il

requisito della possibilità di trasformazione agraria - è quello

della estensione della proprietà terriera che superi la quota

intangibile dei 300 ettari. E poiché la legge omette di dare qualsiasi

prescrizione in merito al modo di accertare tale estensione, affida

evidentemente al libero apprezzamento dell'ente espropriante la scelta

del mezzo più idoneo per raggiungere lo scopo, compreso quello

eventuale della misurazione diretta del terreno. Dal che deriva, in

primo luogo, che, pur non potendosi negare una funzione strumentale ai

dati risultanti dal catasto, essi non hanno tuttavia rilevanza diretta,

tale da farli ritenere determinanti; ed, in secondo luogo che, nel caso

di incertezza oppure di differenza fra i dati catastali e la

consistenza reale, è questa ultima che deve avere la preferenza,

siccome decisiva. Per altro tale principio è stato più volte

affermato da questa Corte, anche a proposito della legge stralcio, non

solo per quanto riguarda le intestazioni catastali a persone diverse

dal proprietario del terreno, ma anche per quanto attiene allo stato di

fatto dei terreni, perché occorre tenere presente quello che è lo

scopo delle leggi di scorporo, di colpire cioè la proprietà

appartenente ad un determinato soggetto giuridico, alla data del 15

novembre 1949, nella sua consistenza reale e non già in quella

apparente (sentenza n. 9 del 1963).

3. - Non ha pregio la tesi sostenuta dalla difesa delle parti

private che - anche agli effetti della legge Sila - le risultanze

catastali sarebbero determinati, costituendo esse i principi direttivi

ed i criteri, che la legge delegante implicitamente dà al Governo per

la determinazione delle proprietà espropriabili. Ed invero, anche se

questa affermazione fosse esatta in via di fatto, non potrebbe di certo

derivarne la conseguenza che, una volta accertato l'errore delle

risultanze catastali, queste debbono ciononostante costituire la base

dei decreti espropriativi, perché sarebbe antigiuridico anteporre -

alla realtà - l'errore. Per altro sta di fatto che la norma di legge,

la quale statuisce che trecento ettari di terreno rimangono al

proprietario ed il rimanente è soggetto ad espropriazione,

rappresenta, di per se stessa, un quadro completo dell'ambito nel quale

debbono agire i decreti delegati. E, per queI che riguarda la quantità

di terreno espropriabile, i criteri direttivi si traggono da numerosi

elementi posti in essere dalla legge, quali la suscettibilità dei

terreni alla trasformazione agraria, il computo di altre terre

appartenenti allo stesso proprietario, la formazione della proprietà

contadina, la colonizzazione ed altri elementi relativi alla riforma

fondiaria.

4. - Risultando pertanto che, sulla intera proprietà di ettari

896.85.06, sono stati espropriati ettari 374.01.80, come risulta dai

decreti impugnati (oppure ettari 368.16.20, come in definitiva è

risultato per rettifica eseguita a termini dell'art. 5 della legge 15

marzo 1956, n. 156) non può certamente affermarsi che sia stata

intaccata la quota intangibile dei trecento ettari. Dal che deriva la

infondatezza della questione sollevata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dei decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, nn. 1475

e 1490, proposta dal tribunale di Cosenza in relazione agli artt. 2 e 5

della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed in riferimento agli artt. 76 e

77 della Costituzione con ordinanze del 21 novembre 1962 e del 7 giugno

1967.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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