Corte costituzionale

Sentenza n. 7/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/02/1982 · relatore Leopoldo Elia

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 36/1975
  • art. 5legge 36/1975
  • art. 16legge 36/1975
  • art. 18legge 36/1975
  • art. 2legge 92/1975
  • art. 3legge 92/1975
  • art. 22legge 92/1975

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 16

e 18 della legge della Regione Veneto 17 aprile 1975, n. 36 (Norme per

l'esercizio dell'attività estrattiva in ordine a cave e torbiere) e

degli artt. 2, 3 e 22 della legge della Regione Lombardia 14 giugno

1975, n. 92 (Disciplina della coltivazione delle sostanze minerali di

cava) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 maggio 1977 dal Consiglio di Stato - Sez.

VI giurisdizionale, sul ricorso proposto dalla Soc. fratelli Vudafieri

contro la Regione Veneto ed altro, iscritta al n. 430 del registro

ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 313 del 1977;

2) quattro ordinanze emesse il 3 dicembre 1976, il 5 luglio 1977

(due ordinanze) e il 14 giugno 1977 dal Tribunale amministrativo

regionale per il Veneto, sui ricorsi proposti da Ceotto Vittorio, dalla

S.a.s. fornaci del Sile (due) e dalla S.p.a. Seganfreddo Giovanni

contro la Regione Veneto, rispettivamente iscritte ai nn. 259, 320, 321

e 481 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 222 e 271 del 1978 e n. 10 del 1979;

3) ordinanza emessa il 27 aprile 1978 dal Tribunale amministrativo

regionale per la Lombardia sul ricorso proposto dalla Ditta Olivari

Carlo Rosalino ed altri contro la Regione Lombardia ed altro, iscritta

al n. 63 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 87 del 1979;

Visti gli atti di costituzione della Soc. f.lli Vudafieri, della

Ditta Olivari Carlo Rosalino ed altri e della Regione Veneto e l'atto

di intervento della Regione Lombardia;

udito nell'udienza pubblica del 7 ottobre 1981 il Giudice relatore

Leopoldo Elia;

uditi l'avv. Feliciano Benvenuti, per la Soc. f.lli Vudafieri,

l'avv. Gaetano Romanelli, per la Ditta Olivari Carlo Rosalino ed altri,

gli avvocati Massimo Severo Giannini, Giangiacomo Pancino e Guido

Viola, per la Regione Veneto e l'avv. Umberto Pototschnig, per la

Regione Lombardia.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 13 maggio 1977 il Consiglio di Stato

sollevava questione di costituzionalità degli articoli 1, 5, ultimo

comma, 16 della legge della Regione Veneto 17 aprile 1975, n. 36,

recante "Norme per l'esercizio dell'attività estrattiva in ordine a

cave e torbiere", per contrasto con l'art. 117 della Costituzione.

Osservava che le norme impugnate configurano un potere della Regione di

accordare o negare, con amplissima discrezionalità, l'autorizzazione

per proseguire nella coltivazione di una cava, a tutela di generali

interessi di protezione dell'ambiente. Le norme si porrebbero quindi in

contrasto con i principi della legislazione dello Stato, che

consentirebbe solo di imporre particolari cautele a tutela di specifici

e puntuali interessi, ma non di escludere senza condizioni la

possibilità di iniziare la coltivazione di una cava o di continuare

nella stessa. Tale possibilità sarebbe anzi configurata dalla

legislazione dello Stato come naturale esplicazione del diritto

dominicale e solo il mancato soddisfacimento delle esigenze produttive

potrebbe consentirne la perdita.

La questione sarebbe rilevante nel processo a quo in cui si discute

di provvedimento amministrativo di rifiuto di autorizzazione a

proseguire nella coltivazione di una cava, motivato in ragione dei

danni che l'esercizio di tale coltivazione avrebbe potuto produrre alla

falda freatica e al regime delle acque, nonché ai terzi. Tale

questione tocca infatti il potere stesso di negare l'autorizzazione e

non semplicemente i motivi che possono giustificare un intervento della

pubblica autorità; la sua rilevanza potrebbe quindi essere affermata

anche senza valutare se tali motivi sono in tutto o in parte comuni a

quelli previsti dalla legislazione dello Stato.

Si costituiva la Regione Veneto, eccependo l'irrilevanza della

questione sollevata e deducendo la sua infondatezza. Rilevava infatti

che l'autorizzazione al proseguimento nell'attività di coltivazione

della cava era stata rifiutata per motivi riconosciuti anche dalle

leggi dello Stato: i più vasti poteri che la normativa regionale

riconoscerebbe all'amministrazione non sarebbero quindi stati

esercitati nella fattispecie. Nel merito osservava che, rientrando

l'attività di coltivazione della cava nelle facoltà del proprietario,

il provvedimento con cui la pubblica amministrazione ne controlla

l'eventuale rispondenza alle esigenze della collettività non può non

avere carattere di autorizzazione. La discrezionalità

dell'amministrazione sarebbe dunque ancorata a numerosi termini di

riferimento (individuazione e delimitazione delle aree suscettibili di

attività estrattiva, valutazione dei fabbisogni dei materiali da

estrarre, criteri per la localizzazione dell'autorizzazione e modalità

di coltivazione), nonché limitata da pareri (degli organismi

comprensoriali delle comunità montane, del Magistrato delle acque, del

Magistrato del Po, del Distretto minerario, della Sopraintendenza alle

antichità ed ai monumenti).

Si costituiva la società Fratelli Vudafieri, deducendo la

fondatezza della questione, poiché la normativa regionale si

ispirerebbe a principi che contrastano con quelli della legislazione

statale. Questa infatti configura la facoltà di coltivare una cava

come naturale esplicazione del diritto di proprietà ed è ispirata

inoltre al criterio del massimo sfruttamento produttivo. La

legislazione regionale invece, statuendo la necessità di

un'autorizzazione ampiamente discrezionale al punto da potersi

configurare come concessione, finirebbe con il sottrarre al

proprietario del terreno il diritto di sfruttare le cave e comunque

sarebbe ispirata ad esigenze del tutto diverse da quelle attinenti alla

produzione.

2. - Con quattro ordinanze di analogo tenore, emesse una il 3

dicembre 1976, una il 14 giugno 1977, due il 5 luglio 1977, il

Tribunale amministrativo regionale del Veneto sollevava questione di

costituzionalità dell'art. 18 della legge della Regione Veneto 17

aprile 1975, n. 36, già menzionata, per contrasto con gli artt. 42 e

117 della Costituzione. Il potere discrezionale, amplissimo e correlato

alla cura di interessi pubblici non specificamente predeterminati,

sarebbe in contrasto con i principi della legislazione dello Stato e

con la tutela della proprietà, specie in assenza di quel piano delle

attività estrattive che dovrebbe delimitare tale discrezionalità. Nei

vari casi di specie il Tribunale amministrativo ha ritenuto pertinente

l'art. 18 e non l'art. 16 della legge regionale, giacché il

provvedimento impugnato, nel negare l'autorizzazione alla coltivazione

della cava, muoveva dalla constatazione che tale coltivazione,

contrariamente a quanto asserito dai soggetti richiedenti, non era

ancora iniziata al momento dell'entrata in vigore della legge o

comunque non era stata denunziata ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. 9

aprile 1959, n. 128.

Si costituiva in tutti i giudizi la Regione Veneto, eccependo

l'irrilevanza delle questioni sollevate e deducendo nel merito la loro

infondatezza. I provvedimenti della Regione concernevano domande di

autorizzazione a proseguire nella coltivazione di cave ed erano stati

adottati previa istruttoria consona alla domanda presentata. Il

Tribunale amministrativo non potrebbe prescindere da questi dati di

fatto e, anziché prendere in esame i provvedimenti adottati

nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 16 della legge regionale,

ipotizzare l'inesistente esercizio dei poteri previsti dall'art. 18

della stessa legge, per di più senza aver annullato i provvedimenti,

peraltro neppure censurati sotto questo profilo nei motivi di

impugnazione. Nel merito le questioni sarebbero infondate perché gli

interessi geologici, idrogeologici e ambientali in relazione ai quali

è possibile negare l'autorizzazione all'apertura delle cave

risulterebbero puntualmente individuati nella legge regionale e

sarebbero conformi ai principi della stessa legislazione dello Stato.

3. - Con ordinanza emessa il 27 aprile 1978, il Tribunale

amministrativo regionale della Lombardia sollevava questione di

costituzionalità degli artt. 2, 3, 22 della legge della Regione

Lombardia 14 giugno 1975, n. 92, recante "Disciplina della coltivazione

delle sostanze minerali di cava", per contrasto con l'art. 117 della

Costituzione. Osservava che la citata disciplina, secondo cui

l'attività di coltivazione di cava è subordinata ad una valutazione

complessiva di interessi pubblici, che si esprime in un atto di

autorizzazione, contrasta con i principi della legislazione dello

Stato, secondo cui solo in situazioni particolari e con riferimento a

specifiche esigenze è previsto un intervento autorizzatorio della

pubblica autorità, il quale peraltro deve risolversi piuttosto nel

prescrivere i modi di esercizio della attività di coltivazione di una

cava che non nel precludere l'esercizio medesimo. Nel caso di specie,

le imprese interessate avevano proposto ricorso contro il provvedimento

del Presidente della Regione Lombardia che rifiutava l'autorizzazione

al proseguimento dei lavori di coltivazione di cava in atto esercitati

ed imponeva lavori di sistemazione e di ripianamento.

Si costituivano i ricorrenti, sviluppando le censure contenute

nell'ordinanza di rimessione e rilevando in particolare che il potere

riconosciuto all'amministrazione regionale ed ai comuni costituisce

esercizio di una discrezionalità non sufficientemente delimitata e non

tale dunque da offrire idonee garanzie al privato.

Si costituiva anche la Regione Lombardia, deducendo l'infondatezza

della questione. Nel nostro ordinamento - osservava - non esiste un

principio di libera coltivazione delle cave senza autorizzazione. Tale

coltivazione potrebbe anzi essere impedita, senza indennizzo, in

presenza di vari interessi pubblici. L'autorizzazione, prevista dalla

legge lombarda, dovrebbe uniformarsi ad un generale piano delle cave,

con conseguente delimitazione della discrezionalità. In attesa che

tale piano sia approvato, l'eventuale diniego di autorizzazione

dovrebbe essere motivato sulla base di precisi e riscontrabili

interessi di tutela ambientale, di ricettività del territorio, di

difesa dagli inquinamenti, in guisa da escludere ogni arbitrio.

Rientrerebbe comunque nell'ampia competenza urbanistica della Regione,

che comprende ogni forma di utilizzazione del suolo e tutela ogni

esigenza di salvaguardia dell'ambiente, a norma dell'art. 80 del d.P.R.

24 luglio 1977, n. 616, la cura di interessi ecologici anche con

riferimento all'attività di coltivazione di cave e torbiere. Considerato in diritto :

1. - Le questioni sollevate dal Consiglio di Stato e dai Tribunali

regionali amministrativi del Veneto e della Lombardia hanno contenuto

identico o analogo e possono pertanto essere decise con unica

pronuncia.

È stato eccepito dalla Regione Veneto che la questione sollevata

dal Consiglio di Stato a proposito degli articoli 1, 5 ultimo comma, e

16 della legge regionale 17 aprile 1975 non è rilevante in quanto il

provvedimento amministrativo contenente il rifiuto di autorizzazione a

proseguire nella coltivazione della cava da parte della Società f.lli

Vudafieri costituirebbe, in sostanza, esercizio di poteri previsti

negli artt. 104, 105, 110 e 119 del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128. Ma

il giudice a quo ha ritenuto che i poteri esercitati fossero quelli

previsti nell'art. 16 della citata legge regionale, e cioè nella

disposizione che aveva determinato la richiesta da parte della società

Vudafieri dell'autorizzazione a continuare la coltivazione di una cava.

Tra l'altro, l'ipotesi di diniego dell'autorizzazione è espressamente

contemplata nell'ultimo comma del precisato art. 16. Sicché

l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza della questione deve

essere respinta.

Egualmente non suscettibile di accoglimento risulta l'eccezione di

irrilevanza mossa dalla Regione Veneto a proposito della questione

sollevata con l'ordinanza n. 259 Reg. ord. 1978, perché, se il

ricorrente aveva chiesto un provvedimento relativo a coltivazione già

in atto secondo il disposto dell'art. 16 della legge della Regione

Veneto, l'autorità regionale, ritenendo insussistente il presupposto

di una attività estrattiva già in corso, si era avvalsa del potere di

diniego conferitole dall'art. 18 della stessa legge.

2. - Le questioni sollevate riguardano quelle norme delle leggi

regionali del Veneto e della Lombardia che hanno introdotto il regime

autorizzatorio su scala generale per la coltivazione dei giacimenti di

cave e torbiere o per il proseguimento delle coltivazioni già in atto

al momento della entrata in vigore delle leggi stesse. Tale innovazione

contrasterebbe con l'art. 117 della Costituzione in quanto

dall'ordinamento statale (art. 45, primo e secondo comma, del r.d. 29

luglio 1927, n. 1443 sulla ricerca e coltivazione delle miniere) si

ricaverebbe un principio della materia incompatibile con la

generalizzazione del regime autorizzatorio. Inoltre, eccessiva sarebbe

la latitudine del potere discrezionale delle amministrazioni regionali

in ordine al rilascio delle autorizzazioni, specie quando il diniego di

queste, nella fase precedente l'adozione dei piani regionali per

l'attività estrattiva, risulterebbe in pratica a tempo indeterminato

(e ciò in contrasto, secondo il Tribunale amministrativo del Veneto,

anche con l'art. 42 della Costituzione).

3. - Le questioni così proposte non sono fondate.

L'ordinanza del Consiglio di Stato prospetta la questione in

termini molto generali, sottolineando come sia dubbio, nell'attuale

fase evolutiva dell'ordinamento statale, che si sia già costituito un

principio di carattere generale secondo cui il legittimo esercizio di

attività economiche sia di regola subordinato ad un potere "in virtù

del quale la Pubblica Amministrazione sia facultata non solo ad imporre

specifiche modalità di esercizio ma anche a valutare discrezionalmente

l'opportunità di rilasciare o meno il provvedimento (concessione o

autorizzazione che sia), che costituisce necessario presupposto

dell'attività stessa".

Il thema decidendum va peraltro ricondotto alla specifica materia

"cave e torbiere", autonomamente prevista dall'articolo 117, primo

comma, della Costituzione, tra quelle rientranti nella competenza

legislativa concorrente delle Regioni a Statuto ordinario; senza che

sia necessario, dunque, procedere ad una disamina delle numerose

autorizzazioni che condizionano, nella disciplina legislativa statuale

vigente, l'inizio di attività economiche - industriali e commerciali -

pur garantite dall'art. 41 della Costituzione.

In questa più limitata prospettiva si deve ricordare quanto fu

enunziato da questa Corte, e non certo in guisa di obiter dictum, nella

sentenza n. 20 del 1967. In tale pronunzia si sottolineava la "comune

ispirazione" della disciplina sulle cave e sulle miniere, assolvendo in

entrambi i casi l'attività estrattiva "a fini di utilità generale";

si affermava poi che "nel diritto accordato al proprietario del fondo

sulla cava che vi affiora, si immedesima una destinazione che lo fa

divenire mezzo di realizzazione di un interesse pubblico, e

sostanzialmente lo affievolisce"; e si concludeva osservando che, quale

che fosse la natura del diritto del privato sulla cava, questo sarebbe

attribuito "con i limiti impressi dalla rilevanza pubblica del bene, e

questi limiti si inseriscono nella struttura del diritto, comunque esso

si qualifichi, caratterizzandolo nella sua giuridica essenza,

vincolandolo indissolubilmente ad un esercizio che svolga quella

funzione d'interesse generale cui la cava è, di per sé, destinata".

Tali affermazioni, poste a sostegno della dichiarazione di non

fondatezza della questione di legittimità costituzionale del quarto

comma dell'art. 45 del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443, non sono certo

risolutive a favore della non fondatezza delle questioni ora proposte,

perché l'interesse generale cui si riferisce questa legge delegata è

senza dubbio l'interesse della produzione, applicata alla estrazione

dei materiali contenuti nei giacimenti di cava; tuttavia le

proposizioni citate sono significative in quanto sottolineano come,

ancor prima dell'ingresso nell'ordinamento dell'art. 41 della

Costituzione, il diritto dominicale sulla cava fosse geneticamente

condizionato ad intra dalla tutela di un interesse pubblico, cui

l'evoluzione legislativa e costituzionale potrebbe affiancare altri,

diversi interessi della stessa natura.

Del resto non va trascurato che divieti o limiti puntuali, da farsi

valere in taluni casi mediante interventi preventivi di tipo

autorizzatorio, erano previsti da varie fonti normative. Così la

regolamentazione amministrativa della attività cavatoria che provochi

emungimento di acque si ricava dall'art. 169 legge 20 marzo 1865, n.

2244, all. F (successivamente art. 97 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523),

dall'art. 93 del Testo unico sulle acque n. 1775 del 1933 nonché

dall'art. 104 del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, che vieta gli scavi a

cielo aperto in prossimità di sorgenti, di corsi d'acqua senza opere

di difesa, di opere di difesa dei corsi d'acqua, salva l'eventuale

autorizzazione del Prefetto, poi di spettanza delle Regioni secondo

l'art. 1 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 (il potere di autorizzare la

escavazione di sabbia e ghiaia nell'alveo dei corsi d'acqua è stato

trasferito alle Regioni dall'art. 62, comma secondo, lett. a) del

d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616). Gli artt. 104 e 105 del d.P.R. n. 128

del 1959, si applicano, oltreché ai corsi d'acqua, alle zone in

prossimità di strade o di edifici; mentre per le zone sottoposte a

vincolo idrogeologico il regime autorizzatorio è disposto dall'art. 7

del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, per quelle sottoposte a vincolo

alberghiero o forestale l'art. 62, secondo comma, lett. b del d.P.R. 24

luglio 1977, n. 616 prevede ora che spetti alle Regioni il relativo

potere di autorizzazione (altre limitazioni connesse alle bonifiche di

terreni paludosi erano disposte dall'art. 133, lett. d del regolamento

approvato con r.d. 8 maggio 1904, n. 368).

Né va trascurata la possibilità di interventi di quest'ultimo

tipo a suo tempo previsti dall'art. 8 della legge 29 giugno 1939, n.

1497 (Norme sulla protezione delle bellezze naturali) e dall'art. 30

del regolamento per l'applicazione di questa legge (r.d. 3 giugno 1940,

n. 1357). Nemmeno la previsione di questi limiti, per il loro

carattere puntuale (e di eventuale applicazione), potrebbe fondare il

potere delle Regioni di disporre un regime generale di autorizzazione

per l'attività cavatoria; tuttavia, da questo insieme di disposizioni

si trae pur sempre l'indicazione di una pluralità di interessi

pubblici presi in considerazione dal legislatore a proposito di

coltivazione dei giacimenti di cava, interessi che non possono dunque

ridursi a quello della massimizzazione produttiva di cui all'art. 45

del r.d. n. 1443 del 1927.

Ma è con la legge 29 novembre 1971, n. 1097 (Norme per la tutela

delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel

territorio dei Colli Euganei) che fa ingresso nel nostro ordinamento il

principio secondo il quale la tutela di un interesse pubblico,

considerato in relazione all'attività di coltivazione dei giacimenti

di cava, può dar luogo a regime generalizzato di autorizzazione. È

evidente infatti, per qualsiasi lettore di questo testo legislativo,

che la sottoposizione del progetto di coltivazione all'esame del

sovrintendente ai monumenti (ed ora all'autorità regionale) è

considerato il mezzo necessario per accertare se la prosecuzione

dell'attività estrattiva "risulti di pregiudizio all'ambiente

paesaggistico e naturale" (art. 3, ultimo comma). Si noti inoltre che

il terzo comma del citato articolo precisa nella sua ultima parte:

"Resta salva, al riguardo, e per tutta la materia afferente alle cave,

la competenza della Regione ad emanare apposite norme legislative"; una

formula che pare ammettere interventi regionali legislativi (e perciò

amministrativi), regolanti l'attività estrattiva e trascendenti il

quadro della legislazione nazionale fino allora vigente.

E che non si trattasse di normativa necessariamente circoscritta

alla fattispecie territoriale dei Colli Euganei era ben rilevato da

questa Corte nella sent. n. 9 del 1973 (n. 8 del considerato in

diritto), con questa affermazione: "La Corte osserva che i limiti di

localizzazione della legge in esame non costituiscono trattamento

singolare e differenziato da quello di situazioni che, altrove, siano

ritenute, di volta in volta, sottoponibili ad eguale tutela". È

naturale che, generalizzandosi la necessità della tutela di questo e

di altri interessi pubblici riconosciuti dall'ordinamento, si

generalizzasse anche il ricorso al tipo di intervento preventivo,

ritenuto dalla legge statale strumento necessario per realizzare la

salvaguardia di quegli interessi. Tanto più che il regime

autorizzatorio si presenta nelle leggi regionali del Veneto e della

Lombardia non soltanto come mezzo di controllo del rispetto, tra le

altre, delle esigenze di ricettività del territorio, di tutela dagli

inquinamenti, di dimensionamento del materiale estraibile alle

necessità obbiettive di impiego del materiale estratto; ma come mezzo

necessario per l'attuazione di un piano regionale di attività

estrattiva. Più in particolare, dalla legge statale per la protezione

dei Colli Euganei si ricava anche che, nella valutazione degli

interessi pubblici, il legislatore prima ed entro limiti ovviamente

più ristretti l'amministratore poi possono subordinare l'interesse

della produzione, da soddisfare con l'attività estrattiva, ad altri

interessi pubblici, riconosciuti dall'ordinamento. Né al potere

regionale di disporre legislativamente in ordine al provvedimento di

autorizzazione in tema di apertura di cave o di proseguimento nella

loro coltivazione è di ostacolo il particolare regime di delega delle

funzioni amministrative previste dall'art. 82 del d.P.R. n. 616 del

1977, in quanto la ratio di questa disposizione è limitata alla

protezione dei beni ambientali.

Va da sé che sarebbe stato auspicabile, a fini di certezza del

diritto e di disciplina più omogenea nelle Regioni a statuto

ordinario, che il legislatore statale avesse da tempo adottato una

legge contenente i principi fondamentali della materia (ed è lecito

sperare che le difficoltà incontrate nell'iter legislativo possano

essere finalmente superate). Ma, in attesa di una aggiornata

legislazione, non si può affermare che manchi, a proposito di cave e

torbiere, un principio il quale consenta di dire rispettato l'art. 117

della Costituzione, (secondo l'art. 17, terzo comma, della legge 16

maggio 1970, n. 281), da parte delle leggi regionali Veneto e

Lombardia, nelle disposizioni sottoposte al sindacato di questa Corte.

Che poi l'art. 42 della Costituzione non sia violato risulta

chiaramente da quanto è disposto nel secondo comma di questo articolo

circa i limiti della proprietà, in corrispondenza con il precetto

dell'art. 41 della Costituzione, secondo cui l'iniziativa economica

privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale. Ed il

pacifico accoglimento del regime autorizzatorio per le attività

estrattive delle cave nelle leggi di alcune regioni a Statuto speciale

e delle provincie autonome della Regione Trentino-Alto Adige conferma

che esso non è stato ritenuto in contrasto né con l'art. 42 della

Costituzione né con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato

(legge Regione Friuli-Venezia Giulia 16 agosto 1974, n. 42; legge

Regione siciliana 9 dicembre 1980, n. 127; legge provinciale di Bolzano

12 agosto 1976, n. 32 e legge provinciale di Trento 12 dicembre 1978,

n. 59).

Circa le censure mosse in tema di giusto procedimento, nel senso

che le leggi de quibus attribuirebbero un potere discrezionale troppo

lato alle autorità regionali, è da dire che in nessun caso dovrebbe

trattarsi di valutazioni riducibili a giudizi di opportunità; tra

l'altro, la motivazione dei provvedimenti dovrebbe riferirsi alla

tutela degli specifici interessi pubblici, cui fanno esplicitamente

cenno le leggi contestate. Ulteriori limiti alla discrezionalità degli

amministratori regionali dovrebbero poi discendere dalle indicazioni

del piano regionale delle attività estrattive, se queste riusciranno

ad essere sufficientemente specifiche. Nell'attesa - certo non a tempo

indeterminato - del piano, anche i divieti di carattere generale

all'apertura di nuove cave o al proseguimento della coltivazione già

in atto dovrebbero avere una operatività di durata circoscritta, a

finalità di salvaguardia per un tempo limitato.

Se però il diritto vivente (e non semplici deviazioni applicative)

dovesse formarsi in violazione del principio del giusto procedimento,

esercitandosi dall'autorità regionale poteri a discrezionalità non

limitata, allora, al di là delle opinabili distinzioni tra carattere

autorizzatorio o concessorio dei provvedimenti, muterebbero i termini

normativi delle questioni attualmente sottoposte all'esame di questa

Corte (che restano invece integri, per la legge della Regione Veneto,

malgrado il sopravvenire delle leggi regionali 22 gennaio 1980, n. 5 e

20 agosto 1981, n. 50).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate:

a) le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5,

ultimo comma, e 16 della legge 17 aprile 1975, n. 36 della Regione

Veneto, sollevate dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe in

riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione;

b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della

legge 17 aprile 1975, n. 36, della Regione Veneto, sollevata dal

Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con le ordinanze in

epigrafe in riferimento agli artt. 117 e 42 della Costituzione;

c) le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e

22 della legge 14 giugno 1975, n. 92 della Regione Lombardia, sollevate

dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza

in epigrafe in riferimento all'art. 117, primo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - ARNALDO MACCARONE -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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