Corte costituzionale

Sentenza n. 7/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/02/1973 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo e

secondo comma, della legge 19 luglio 1961, n. 659 (agevolazioni fiscali

e tributarie in materia di edilizia), promosso con ordinanza emessa il

12 marzo 1970 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente

tra De Campo Enrico e l'Amministrazione delle finanze dello Stato,

iscritta al n. 341 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione dell'Amministrazione finanziaria dello

Stato;

udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1973 il Giudice relatore

Francesco Paolo Bonifacio;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,

per il Presidente del Consiglio dei ministri e per l'Amministrazione

finanziaria.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza del 12 marzo 1970 il tribunale di Milano ha

proposto una questione di legittimità costituzionale concernente il

combinato disposto del primo e del secondo comma dell'art. 5 della

legge 19 luglio 1961, n. 659.

Ad avviso del giudice a quo tali disposizioni, nel subordinare -

per i rapporti non ancora definiti - l'applicabilità retroattiva dei

benefici tributari previsti dalla legge alla circostanza che ancora non

fosse intervenuto il pagamento del tributo, violerebbero il principio

di eguaglianza (art. 3 Cost.): quei benefici, infatti, verrebbero a

dipendere da un evento puramente fortuito, e con ciò si verificherebbe

una illegittima disparità di trattamento tra situazioni soggettive

estrinsecamente ed accidentalmente diverse, identiche, invece, nella

sostanza. A conforto della proposta questione il tribunale ricorda i

principi affermati da questa Corte nelle sentenze n. 85 del 1965 e n.

121 del 1967.

2. - Nel presente giudizio si è costituita l'Amministrazione delle

finanze (atto del 18 luglio 1970) ed è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri (atto del 24 settembre 1970).

Negli atti di costituzione ed in una successiva memoria depositata

il 27 dicembre 1972 l'Avvocatura dello Stato chiede che la questione -

in quanto già decisa da questa Corte, nel senso della infondatezza,

con sentenza n. 45 del 1968 - sia dichiarata inammissibile. Essa, ad

ogni modo, è infondata, giacché il sicuro carattere innovativo della

legge impugnata esclude il denunciato vizio di incostituzionalità. Per

l'estensione di nuovi benefici tributari ai rapporti già sorti e non

ancora definiti - così argomenta la difesa dello Stato - occorre una

dichiarazione espressa del legislatore, mentre nel caso in esame la

legge non comporta alcuna sanatoria per il passato: da ciò deriva che

identica è la condizione del contribuente che al momento dell'entrata

in vigore delle nuove agevolazioni aveva già pagato il tributo e del

contribuente che ancora non lo aveva corrisposto, essendo

l'amministrazione tenuta a chiedere a quest'ultimo il pagamento di

quanto dovuto. L'Avvocatura aggiunge che l'attuale questione non

presenta elementi comuni con quelli decisi dalle due sentenze

richiamate nell'ordinanza del giudice a quo.

3. - Nell'udienza pubblica l'Avvocatura dello Stato ha insistito

nelle proprie tesi e conclusioni. Considerato in diritto :

1. - La legge 19 luglio 1961, n. 659, estese le agevolazioni

tributarie già previste, per le case di abitazione, dalla legge n. 408

del 1949 alla costruzione degli edifici (scuole, caserme, ospedali,

ecc.) elencati nell'art. 2, comma secondo, del r.d. 21 giugno 1938, n.

1094, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 35. L'art. 5, oggetto del

presente giudizio, dispose che restassero salvi i rapporti tributari

già definiti (comma primo) e che comunque non si facesse luogo a

restituzione di somme già pagate (comma secondo).

2. - Nel proporre l'attuale questione l'ordinanza di rimessione

parte dalla premessa che l'indicata legge ha carattere innovativo e che

le agevolazioni da essa disposte si applicano anche ai rapporti

tributari sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, purché non

ancora definiti: in riferimento ad essi, il diverso trattamento fatto

al contribuente che ancora non avesse corrisposto il tributo (non più

dovuto) ed al contribuente che, invece, lo avesse già pagato (per il

quale l'art. 5, comma secondo, nega il diritto alla ripetizione)

violerebbe l'art. 3 della Costituzione.

Nessun dubbio sussiste sulla validità della premessa dalla quale

muove il giudice a quo: l'art. 5 della legge, valutato nel suo

complesso, non può condurre ad interpretazione diversa da quella già

condivisa da questa Corte (sent. n. 45 del 1968) e pacifica nella

giurisprudenza ordinaria.

3. - Nel merito la Corte osserva che la questione ora proposta dal

tribunale di Milano non differisce da quella sollevata dal tribunale di

Vercelli con ordinanza del 6 ottobre 1965 e dichiarata non fondata da

questa Corte con la sentenza n. 45 del 1968. Ed infatti, ancorché

nella precedente occasione sia stato impugnato solo il secondo comma

dell'art. 5 della legge n. 659 del 1961, mentre ora la denuncia investe

quell'articolo nel suo complesso (commi primo e secondo), si

controverte, ora come allora, in ordine all'esclusione del diritto di

ripetizione del tributo già pagato nell'ambito di un rapporto non

ancora definito al momento dell'entrata in vigore della legge.

Ciò posto, è sufficiente, per l'attuale decisione, la

constatazione che i motivi di illegittimità prospettati dall'ordinanza

di rimessione sono identici a quelli esaminati da questa Corte nella

precedente occasione. Anche ora, infatti, si assume la violazione del

principio di eguaglianza e, nell'ambito di tale assunto, non vengono

prospettati profili nuovi e diversi: sicché la questione deve esser

dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5., commi primo e secondo, della legge 19 luglio 1961, n.

659, contenente "agevolazioni fiscali e tributarie in materia di

edilizia", proposta dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1973.

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI- ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- PAOLO ROSSI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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