Corte costituzionale

Sentenza n. 7/1958

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/01/1958 · relatore Nicola Jaeger

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

regionale siciliana 15 aprile 1953, n. 29, promosso con ordinanza 24

gennaio 1957 della Corte di appello di Caltanissetta emessa nel

procedimento civile vertente tra Pirrello Giuseppe e Ferrara Licia,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 16 marzo

1957 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 16

marzo 1957 ed iscritta al n. 31 del Registro ordinanze 1957.

Visto l'atto di intervento del Presidente della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1957 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger;

udito l'avv. Pietro Bodda per la Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La questione che forma oggetto del giudizio di legittimità

costituzionale è stata proposta, su istanza di parte, dalla Corte di

appello di Caltanissetta in un procedimento civile relativo ad una

controversia di lavoro.

Con due atti, notificati il 20 giugno ed il 5 settembre 1955, la

signorina Licia Ferrara aveva convenuto davanti al Tribunale di Enna il

signor Giuseppe Pirrello, esattore e tesoriere comunale di

Calascibetta, esponendo di essere stata da lui licenziata dall'impiego

ricoperto fino al 6 maggio 1954 presso l'esattoria di quel comune e

chiedendo la condanna del Pirrello a riassumerla in servizio, a

risarcirle i danni, a pagarle alcuni arretrati. Le due cause vennero

riunite.

Il convenuto si costituiva e, dopo essersi difeso nel merito

sostenendo che la Ferrara aveva esercitato le mansioni di cassiera, e

come tale non avrebbe avuto diritto alla stabilità nell'impiego,

all'udienza collegiale del 17 febbraio 1956 presentava un ricorso per

domandare la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla

Corte costituzionale, per il giudizio sulla legittimità costituzionale

della legge siciliana 15 aprile 1953, n. 29.

Con sentenza 14 marzo - 10 aprile 1956 il Tribunale respingeva

l'istanza, dichiarava illegittimo il licenziamento della Ferrara e

condannava il Pirrello al pagamento degli stipendi arretrati richiesti

ed al risarcimento dei danni, liquidati in considerazione di un periodo

di forzata disoccupazione della durata di un anno e mezzo.

In quanto alla questione di legittimità costituzionale della legge

regionale, che aveva disposto la stabilità dell'impiego, il Tribunale

la riteneva "superata" dalla decisione dell'Alta Corte per la Regione

siciliana, la quale, su impugnativa del Commissario dello Stato, aveva

ritenuto costituzionale la predetta legge, essendosi attenuta ai limiti

tracciati dall'art. 17 dello Statuto regionale, posto che tale

decisione avrebbe avuto efficacia erga omnes.

Contro tale sentenza proponeva appello principale il Pirrello,

deducendo come primo motivo la erroneità della decisione del Tribunale

riguardo alla questione di legittimità costituzionale, in quanto la

dichiarata costituzionalità della legge regionale da parte dell'Alta

Corte non avrebbe dovuto essere di ostacolo alla rimessione della

sollevata questione alla Corte costituzionale. Secondo l'appellante,

l'Alta Corte avrebbe ritenuto la costituzionalità della legge

unicamente per il riflesso che la potestà normativa della Regione ex

art. 17 dello Statuto si sarebbe nella specie estrinsecata entro i

limiti dei principi cui si informa la legislazione dello Stato, tenuto

conto del complesso della legislazione nazionale sulla materia a cui si

riferisce la legge regionale, e non già dei ristretti limiti di una

sola legge, quale in materia il T.U. 17 ottobre 1922, n. 1401.

Egli sosteneva poi che il principio della risolubilità ad nutum

del rapporto di lavoro ha un contenuto e una portata di carattere

generale nel nostro ordinamento giuridico, risultanti dall'art. 2118

del Cod. civ., dalla legge sull'impiego privato e, in genere, da tutti

i contratti collettivi di lavoro.

Tali argomenti erano accolti dalla Corte di appello di

Caltanissetta, che pertanto riteneva la questione meritevole di riesame

da parte della Corte costituzionale, dopo il giudizio dell'Alta Corte

per la Regione siciliana, considerando opportuno deferire alla Corte

costituzionale il giudizio sulla propria competenza a potere,

nonostante la precedente decisione dell'Alta Corte, conoscere della

questione di legittimità costituzionale.

Pertanto, con ordinanza 24 gennaio 1957 la Corte di appello

disponeva la sospensione del giudizio principale e la trasmissione

degli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla

legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 15 aprile 1953, n.

29, della Regione siciliana, che vieta il licenziamento dei dipendenti

delle esattorie comunali fuori delle ipotesi ivi previste.

L'ordinanza veniva notificata il 12 febbraio 1957, comunicata ai

Presidenti delle due Camere del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica e nella Gazzetta Ufficiale della Regione

siciliana il 16 marzo 1957.

Nessuna delle parti del giudizio principale si costituiva nel

presente giudizio. Interveniva invece il Presidente della Giunta

regionale della Sicilia, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Pietro

Bodda. Egli depositava le proprie deduzioni il 7 marzo 1957,

concludendo per la reiezione dell'istanza di legittimità

costituzionale.

La difesa della Regione ha fatto cenno in tali deduzioni ai dubbi

sulla competenza della Corte costituzionale a decidere su un punto già

deciso dall'Alta Corte, mentre nel merito ha affermato la piena

legittimità costituzionale della legge regionale denunciata, in quanto

rispettosa dei limiti stabiliti dall'art. 17 dello Statuto regionale,

fosse stata o meno esauriente l'indagine compiuta dal l'Alta Corte su

tale questione. Ha poi affermato la sussistenza anche nell'ordinamento

statuale di un principio generale tendente ad assicurare, là dove è

possibile e conveniente, una certa stabilità del rapporto a vantaggio

del lavoratore, principio da considerare prevalente su quello dell'art.

2118 Cod. civ., specialmente in relazione alle condizioni particolari

e agli interessi propri della Regione.

Questi argomenti hanno trovato poi maggiore svolgimento in una

elaborata memoria depositata il 12 giugno 1957, nella quale si fa anche

la storia della legislazione regionale sull'argomento. Questa ha inizio

con una legge 29 marzo 1951, che venne annullata dall'Alta Corte con

sentenza 24 aprile - 7 dicembre 1951, su conclusioni conformi del

Procuratore generale. Si ebbe poi la legge regionale 15 aprile 1953, n.

29, impugnata dal Commissario dello Stato. Con sentenza 10 aprile - 3

novembre 1953 l'Alta Corte rigettò tale ricorso, del quale il

Procuratore generale aveva richiesto l'accoglimento.

In mancanza di contraddittori nel presente giudizio, nel quale né

le parti private, né lo Stato hanno ritenuto di aver qualche cosa da

dire, la difesa della Regione contesta soprattutto le argomentazioni

esposte nei due giudizi davanti all'Alta Corte dalla difesa dello Stato

e dal Procuratore generale; e afferma anzitutto che l'indagine

preliminare sul rispetto dei limiti della propria competenza, da parte

degli organi legislativi regionali, deve essere impostata sulla base

della valutazione teleologica con riferimento ai fini regionali, mentre

non si può far leva su questa per pervenire ad un inammissibile

sindacato sulla illegittimità delle leggi regionali per eccesso di

potere.

Sostiene poi che la particolare autonomia dell'Assemblea siciliana

consiste in ciò, che essa deve uniformarsi non ai principi posti dalle

singole leggi positive dello Stato, che abbiano regolato la stessa

materia, ma a quei principi ed interessi dello Stato, ai quali si

informa e deve informarsi il complesso della legislazione, e che si

possono desumere o dalle norme programmatiche della Costituzione o dai

principi unitari che informano l'evolversi della legislazione.

Esamina infine la posizione e la funzione nel sistema della norma

contenuta nell'art. 2118 Cod. civ. ed i limiti della applicabilità di

essa alle categorie di lavoratori adibiti ad un servizio pubblico, sia

pure esercito da privati, e in particolare a servizi pubblici dati in

concessione, come le ferrovie e le tramvie, concludendo che

l'attribuzione all'Assemblea di una qualche competenza in tema di

legislazione sociale è diretta a garantire ai lavoratori un

trattamento più vantaggioso di quello concesso dalle leggi dello

Stato, in particolare dall'art. 106 del T.U. del 1922.

Sul punto della competenza della Corte costituzionale a decidere la

presente controversia, la difesa della Regione dichiara di rimettersi

al giudizio della Corte.

Queste argomentazioni sono state ulteriormente illustrate dal

difensore della Regione nella discussione orale della causa. Considerato in diritto :

La eccezione pregiudiziale, che la difesa della Regione ha proposto

nelle sue deduzioni, senza insistervi peraltro nella memoria successiva

e nella discussione orale, non può essere accolta. La Corte

costituzionale ha avuto più volte occasione di affermare' già nelle

ordinanze nn. 24 e 25 del 21 luglio 1956, nn. 30, 31, 32, 34 del 30

ottobre 1956 e in altre decisioni successive, che nei riguardi di

norme, rispetto alle quali sia stata dichiarata non fondata la

questione di legittimità costituzionale, si deve giungere ad una

decisione conforme, e cioè la questione deve essere nuovamente

riconosciuta infondata, ove non sussistano ragioni per adottare una

decisione diversa. Con questa formula la Corte ha inteso escludere la

configurabilità di proprie decisioni, le quali dichiarino in modo

assoluto ed immutabile la legittimità costituzionale di una norma,

ammettendo, al contrario, che una successiva proposizione della

questione di legittimità, specialmente se esposta sotto profili

diversi e sorretta da argomenti diversi, eventualmente desunti da

ulteriori svolgimenti dei principi informatori dell'ordinamento

giuridico, possa condurre ad una soluzione diversa.

Anche per questa ragione la Corte non ha mai formulato

dichiarazioni di legittimità costituzionale della norma denunciata, le

quali avrebbero potuto far ritenere definitivamente preclusa ogni

ulteriore questione rispetto alla norma stessa, ed ha invece usato

costantemente la formula della infondatezza della questione nei casi di

questione proposta in via incidentale e quella del rigetto del ricorso

nei casi di questione proposta in via principale. E questa ultima è

anche la formula che si legge nella decisione 10 aprile - 3 novembre

1953, n. 66, dell'Alta Corte per la Regione siciliana, la quale

rigettò il ricorso proposto dal Commissario dello Stato contro la

legge regionale 15 aprile 1953, n. 29.

Affermata, con la sentenza n. 38 del 27 febbraio 1957 e con

numerose altre successive, la propria competenza a decidere le

questioni sulla legittimità costituzionale delle leggi regionali

siciliane, proposte anche in via principale, la Corte costituzionale

non può attribuire alle decisioni dell'Alta Corte per la Regione

siciliana pronunciate su tali questioni efficacia preclusiva maggiore

di quella riconosciuta alle proprie; e, pertanto, essa deve affermare

la propria potestà di riesaminare la questione oggi proposta in via

incidentale, al fine di accertare se sussistano ragioni per adottare

una soluzione diversa da quella accolta dall'Alta Corte.

Se la eccezione pregiudiziale deve conseguentemente essere

respinta, ciò non significa peraltro che questa Corte non debba

attribuire alla precedente decisione dell'Alta Corte ed ai motivi che

la sorreggono tutta la considerazione che essi meritano. Nella specie

l'Alta Corte ha rigettato il ricorso del Commissario dello Stato,

proposto con due distinti mezzi, in base alle seguenti considerazioni.

Anzitutto l'Alta Corte ha rilevato che la potestà normativa

esercitata con la legge impugnata si era svolta non solo nell'ambito

della Regione, ma per soddisfare interessi della Regione, e che

l'Assemblea regionale aveva anche chiaramente indicato l'esistenza del

presupposto, il quale è alla base dell'art. 17 dello Statuto speciale

per la Regione siciliana.

In secondo luogo essa ha dichiarato infondata l'affermazione che la

potestà normativa della Regione ex art. 17 non si sarebbe svolta entro

i limiti dei principi generali cui si informa la legislazione dello

Stato, affermando che è chiaro che questa espressione va intesa in

senso lato, nel complesso della legislazione nazionale sulla materia a

cui si riferisce la legge regionale, e non nei ristretti limiti di una

sola legge; ciò porterebbe alla necessità dell'Assemblea regionale di

uniformarsi sic et simpliciter alle singole disposizioni di una singola

legge, come sarebbe in materia il T.U. 17 ottobre 1922, n. 1401, con la

conseguenza della impossibilità dell'Assemblea medesima di esercitare

la sua potestà normativa ex art. 17, che verrebbe non solo ridotta ai

minimi termini, ma anche annullata.

A giudizio dell'Alta Corte, la legislazione nazionale del lavoro è

informata al criterio sociale di garantire le condizioni del

lavoratore; e non è affatto in contrasto, anzi è in piena aderenza

con questo criterio il regolare la stabilità del lavoratore. D'altra

parte il principio della stabilità, già acquisito nei rapporti di

pubblico impiego, si è andato estendendo ai rapporti di impiego

privato e non mancano norme (v. legge 16 giugno 1932, n. 942,

modificatrice degli artt. 106 - 108 del T.U. 17 ottobre 1922, n. 1401,

e R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, sui rapporti di lavoro del personale

delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di

concessione), che quel principio sanzionano.

A tali considerazioni dell'Alta Corte ha mosso alcuni rilievi la

Corte di appello di Caltanissetta, nell'ordinanza con la quale ha

disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale,

osservando - sulla traccia delle deduzioni dell'appellante - che

l'esame della legittimità costituzionale della legge regionale

siciliana 15 aprile 1953, n. 29, si sarebbe dovuto fare anche sotto il

profilo della libera risoluzione dei rapporti di lavoro, al fine di

stabilire, quanto meno, nella indubbia coesistenza di tale principio

con quello della garanzia del lavoratore, la prevalenza del l'uno

sull'altro, il che non fu fatto.

Sempre secondo la Corte di appello, tale principio sarebbe stato

consacrato anche dalla legge sull'impiego privato 13 novembre 1924, n.

1825, ed in genere da tutti i contratti collettivi. Di conseguenza, la

questione appariva meritevole di riesame. Le ragioni addotte non

sembrano però sufficienti a giustificare un'altra soluzione.

La Corte costituzionale non può non rilevare anzitutto la

inesattezza dell'affermazione, che "tutti i contratti collettivi"

confermino la disposizione dell'art. 2118 Cod. civ., perché - al

contrario - non può essere messa In dubbio la decisa tendenza delle

fonti contrattuali collettive a introdurre anche in Italia il principio

che il licenziamento del lavoratore deve essere giustificato e non

arbitrario.

Nel settore più ampio e più importante economicamente e

socialmente, quello dell'industria, esistono e sono regolarmente

applicati i notissimi accordi interconfederali 7 agosto 1947 e 8 maggio

1953 su la costituzione ed il funzionamento delle commissioni interne,

21 aprile 1950 sui licenziamenti individuali per riduzione di personale

e 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali in generale; con essi

si è introdotto anche in Italia un sistema che prevede, in tutte le

aziende industriali con oltre 35 dipendenti, un controllo successivo

sul motivo del licenziamento, mediante il giudizio arbitrale di una

apposita commissione intersindacale, con l'effetto di "ripristinare il

rapporto di lavoro" in caso di motivo ritenuto non giustificato, a meno

che il datore di lavoro non intenda mantenere fermo il licenziamento,

sottostando all'obbligo del pagamento di una "penale", vale a dire di

una indennità supplementare.

Anche a prescindere da innovazioni legislative di rilevanza sociale

altrettanto ampia. presentemente in discussione per altri settori della

produzione, e dalle tendenze oggi rilevabili anche nel campo

internazionale, in convenzioni elaborate dalla conferenza

internazionale del lavoro e presentemente in corso di ratifica in

Italia, sembra veramente eccessivo ritenere che l'art. 2118 Cod. civ.,

il quale regola una sola specie di rapporto di lavoro, quello a tempo

indeterminato (mentre altre specie, a tempo determinato, e pertanto

senza libertà di recesso, sono altrettanto lecite e diffuse), consacri

un principio fondamentale ed assoluto, di ordine pubblico, cui non si

potrebbe derogare, mentre è noto che possono farlo e lo fanno

largamente, come si è visto, i contratti collettivi, anche dopo che è

venuto meno l'ordinamento corporativo.

Rispetto poi alla affermazione di principio enunciata dalla Corte

di merito, che nella "indubbia coesistenza di due principi" informatori

della legislazione nazionale il giudice costituzionale abbia l'obbligo

di accertare la prevalenza dell'uno sull'altro, è da osservare che

essa è contraddittoria e senza fondamento. A parte la difficoltà,

anche logica, di concepire un ordinamento giuridico informato

contemporaneamente a due principi fondamentali diversi, laddove

dovrebbe piuttosto rilevarsi un processo più o meno rapido di

attenuazione del carattere imperativo di un principio già considerato

fondamentale, ciò che deve ritenersi essenziale ai fini di un giudizio

di legittimità costituzionale di una norma, quale il presente, è la

corrispondenza di tale norma ai principi dell'ordinamento dello Stato,

in base all'interpretazione attuale che di essi deve accogliersi, in

relazione alle esigenze specifiche, di tempo e di luogo, alla cui

soddisfazione deve mirare la legislazione regionale.

Riguardo a quest'ultimo aspetto l'Alta Corte ha messo in rilievo la

sussistenza di specifici interessi della Regione alla disciplina dei

rapporti di lavoro dei dipendenti delle esattorie. La Corte

costituzionale, che ormai ripetutamente ha riconosciuto gli interessi e

le potestà della Regione siciliana per quanto attiene alla riscossione

dei tributi, non può che confermare tale giudizio, essendo evidente

che la Regione ha un interesse preminente alla migliore organizzazione

ed al bene ordinato funzionamento degli uffici esattoriali.

La questione proposta non può pertanto essere considerata fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta la eccezione pregiudiziale proposta dalla difesa della

Regione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge regionale siciliana 15 aprile 1953, n. 29, in

riferimento alla norma contenuta nell'art. 17 dello Statuto speciale

della Regione siciliana, proposta con ordinanza 24 gennaio 1957 della

Corte di appello di Caltanissetta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - FRANCESCO

PANTALEO GABRIELI - ANTONINO PAPALDO

- MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1958:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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