Corte costituzionale

Sentenza n. 7/1956

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/07/1956 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 9/1950

citata

  • art. 1legge 10/1950

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle norme

contenute nell'art. 1 della legge 24 febbraio 1950, n. 9, approvato dal

Consiglio della Regione autonoma della Sardegna e riapprovato dallo

stesso Consiglio, in data 15 novembre 1950 col n. 59; e nell'art. 1

della legge 6 marzo 1950, n. 10, approvato dal Consiglio regionale

della Regione autonoma della Sardegna e riapprovato dallo stesso

Consiglio, in data 15 novembre 1950 col n. 60; promossi dal Presidente

del Consiglio dei Ministri, su deliberazioni del Consiglio dei Ministri

in data 1 febbraio 1956:

Udita - nell'udienza pubblica del 16 maggio 1956 - la relazione del

Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;

Uditi gli avv. Egidio Tosato e Pietro Gasparri e il vice avvocato

generale dello Stato Marcello Frattini.

Motivazione

Ritenuto, in fatto:

Con la legge 6 marzo 1950, n. 10, la Regione autonoma della

Sardegna, all'art. 1 disponeva:

"I canoni di affitto per l'annata agraria 1948-49, riguardanti i

terreni siti nel territorio della Regione autonoma della Sardegna,

fissati con libera contrattazione in litri di latte od in prodotti da

esso derivati o con riferimento al prezzo degli stessi, sono ridotti

del 10%".

La legge veniva rinviata al Consiglio regionale col rilievo della

violazione dell'art. 3 dello Statuto speciale per la Sardegna e

dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. In data 15

novembre 1950, veniva però riapprovata dal Consiglio regionale.

Con atto 4 dicembre 1950, notificato alla Regione (art. 2 D.P.R. 19

maggio 1950, n. 327), il Presidente del Consiglio dei Ministri

dichiarava di voler impugnare la legge dinanzi alla Corte

costituzionale e, con delibera del 1 febbraio 1956, il Consiglio dei

Ministri decideva di proporre il relativo ricorso.

Con atto 3 febbraio 1956, notificato al Presidente della Giunta

regionale della Regione autonoma della Sardegna il 5 dello stesso mese

e depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 13

febbraio 1956, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato

e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, proponeva il ripetuto

ricorso, chiedendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale,

limitatamente all'art. 1 della predetta legge regionale, per violazione

dell'art. 3 dello Statuto speciale per la Sardegna 26 febbraio 1948, n.

3.

L'Avvocatura generale dello Stato, nell'unico motivo del ricorso,

rileva: che la norma denunciata, essendo in contrasto con la

disposizione dell'art. 1372 Cod. civ. per il quale il "contratto ha

forza di legge tra le parti" , viola l'ordinamento giuridico dello

Stato posto come limite alla potestà normativa della Regione (articolo

3, 1 comma cit. Statuto): che l'accoglimento della tesi opposta

determinerebbe la sostituzione di codici regionali al Cod. civ.: che

la stessa Regione sarda ha dimostrato di aver riconosciuto l'esattezza

dei surriportati argomenti, se nel 1954, a seguito della grave siccità

abbattutasi sulla Sardegna, rappresentatasi la necessità di

provvidenze dirette ad alleviare la situazione degli affittuari di

fondi rustici, il Consiglio regionale assunse l'iniziativa di una

proposta di legge, ai sensi degli artt. 71 e 121 della Costituzione e

51 e 54 dello Statuto regionale, proposta che ha messo capo alla legge

23 dicembre 1954, n. 309, la quale all'art. 2 dispone la riduzione dei

canoni agrari del 30%.

Con atto depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il

24 febbraio 1956, la Regione autonoma della Sardegna, in persona del

Presidente della Giunta regionale, in base a deliberazione della Giunta

del 15 febbraio 1956, rappresentata e difesa per mandato speciale del

16 febbraio 1956, rogato - in Cagliari - notaro Vallebona, dagli avv.

Egidio Tosato e Pietro Gasparri, presentava le proprie controdeduzioni,

ai sensi degli artt. 25 e 34 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

In dette controdeduzioni si rileva: che l'art. 3 dello Statuto

sardo pone, come limite alla potestà legislativa della Regione, il

rispetto non dell'ordinamento giuridico dello Stato, ma dei principi di

detto ordinamento, tra i quali non può annoverarsi quello enunciato

nell'art. 1372, 1 comma Cod. civ.: che la Regione può legiferare anche

in ordine ai rapporti di diritto privato: che l'obbligo dell'osservanza

delle private contrattazioni trova, nello stesso Codice civile,

possibilità di deroga per le affittanze agrarie, allorché sussistano

circostanze di forza maggiore, che determinino una perdita rilevante

dei raccolti (artt. 1635-1636 Cod. civ.); e se, in siffatte

circostanze, la deroga è consentita al legislatore ordinario, non si

giustifica perché dovrebbe essere negata al legislatore regionale,

strumento creato per assicurare l'aderenza del diritto positivo alle

esigenze locali e temporanee.

Si soggiunge, infine, che la Regione sarda fu indotta a chiedere

allo Stato un provvedimento che, a suo avviso, secondo lo Statuto,

avrebbe potuto emanare da sé, per non correre il rischio di una

reiezione, come nel 1950, da parte del Governo della Repubblica, senza

possibilità, per giunta, di sottoporre la conseguente controversia ad

un'autorità competente a dirimerla, non essendo stata ancora

costituita la Corte costituzionale.

Con altra legge 24 febbraio 1950, n. 9, la stessa Regione autonoma

della Sardegna dettava alcune norme in materia di affitto di fondi

rustici disponendo all'art. 1:

"Nei contratti di affitto dei fondi rustici la riduzione prevista

dagli artt. 1635 e 1636 Cod. civ. ha luogo anche quando la perdita o la

mancata produzione del fondo raggiunge la misura di almeno il 30%".

"Salvo il limite massimo del 50%, fissato dal Codice civile, la

misura della riduzione del canone dovrà essere pari alla perdita del

prodotto".

La legge veniva rinviata al Consiglio regionale col rilievo della

violazione dell'art. 3 dello Statuto speciale per la Sardegna e

dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. In data 15

novembre 1950, veniva però riapprovata dal Consiglio regionale.

Con atto 4 dicembre 1950, notificato alla Regione, il Presidente

del Consiglio dei Ministri dichiarava di voler impugnare la legge

dinanzi alla Corte costituzionale e, con delibera del 1 febbraio 1956,

il Consiglio dei Ministri decideva di proporre il relativo ricorso.

Con atto 3 febbraio 1956, notificato al Presidente della Giunta

regionale della Regione autonoma della Sardegna il 5 dello stesso mese

e depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 13

febbraio 1956, il Presidente del Consiglio dei Ministri, come sopra

rappresentato e difeso, proponeva il ripetuto ricorso, chiedendo la

dichiarazione di illegittimità costituzionale limitatamente all'art. 1

della predetta legge regionale per violazione dell'art. 3 del precitato

Statuto sardo.

Anche per questo ricorso, nell'unico motivo, l'Avvocatura generale

dello Stato ripete, sostanzialmente, le argomentazioni svolte per il

precedente ricorso innanzi riassunto.

Con atto depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il

24 febbraio 1956, la Regione autonoma della Sardegna, in base a

deliberazione della Giunta del 15 febbraio 1956, rappresentata e difesa

come sopra, presentava le proprie controdeduzioni ripetendo, in

sostanza, le argomentazioni del precedente ricorso, e soggiungendo che

la legge impugnata, lungi dal costituire violazione di un principio

generale, è una conferma delle disposizioni contenute negli artt. 1635

e 1636 Cod. civ. con una piccola variante di carattere esclusivamente

quantitativo.

La difesa della Regione ha presentato memorie illustrative.Considerato, in diritto:

Si ravvisa opportuno che la decisione, nei giudizi riuniti indicati

in narrativa, abbia luogo con unica sentenza, trattandosi

sostanzialmente di profili diversi della stessa materia (art. 15, 2

comma, delle norme integrative, Gazzetta Ufficiale della Repubblica 24

marzo 1956, n. 71).

È bene esaminare distintamente per ciascuna delle due leggi della

Regione sarda l'impugnativa d'illegittimità costituzionale, oggetto

del presente giudizio.

Con l'articolo primo della legge 24 febbraio 1950, n. 9 si dispone:

"Nei contratti di affitto dei fondi rustici la riduzione prevista

dagli artt. 1635 e 1636 Cod. civ. ha luogo anche quando la perdita o

la mancata produzione del fondo raggiunge la misura di almeno il trenta

per cento.

"Salvo il limite massimo del cinquanta per cento fissato dal codice

civile, la misura della riduzione del canone dovrà essere pari alla

perdita del prodotto".

La Corte è chiamata a decidere, se tale norma sia in contrasto con

la disposizione dell'art. 3, 1 comma, lett. d) dello Statuto speciale

per la Sardegna (26 febbraio 1948, n. 3) che attribuisce alla Regione

competenza legislativa in materia di "agricoltura". E precisamente, se

il potere normativo regionale possa modificare le disposizioni

contenute, nel codice civile, relativamente ai contratti agrari.

I limiti della competenza regionale, in materia di agricoltura,

vanno ricercati, più che nella natura delle norme da emanare, nelle

finalità per cui l'Ente regione è stato creato. E poiché non è da

dubitare, che il decentramento regionale è in funzione del

soddisfacimento di interessi pubblici, le finalità che la Regione deve

perseguire qualificano la competenza legislativa attribuitale; la quale

quindi deve limitarsi alla disciplina della materia dell'agricoltura

per quanto attiene a detti interessi. Consegue che le leggi regionali

non possono disciplinare rapporti nascenti dall'attività privata

rivolta alla terra, quale bene economico, sia nella fase organizzativa,

che in quella produttiva; rapporti che devono essere regolati dal

codice civile. Possono, invece, occuparsi dei problemi attinenti alla

organizzazione anche tecnica e allo sviluppo agricolo e forestale

dell'isola alla cui soluzione è interessata la collettività.

Deve perciò dichiararsi incostituzionale la legge 24 febbraio

1950, in quanto ha derogato alle norme contenute negli artt. 1635-1636

Cod. civ., disponendo una riduzione dei canoni convenuti in misura

superiore a quella consentita discrezionalmente al giudice dallo stesso

codice, nel caso di perdita fortuita dei frutti per gli affitti

pluriennali o annuali dei fondi rustici.

La decisione adottata rende poi inutile considerare l'assunto

difensivo, se cioè la legge impugnata di illegittimità costituzionale

sia in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato

(art. 3, 1 comma dello Statuto per la Sardegna); e se dalla legge sarda

sia stato violato l'altro principio, che il contratto ha forza di legge

tra le parti (art. 1372, 1 comma cod. civ.); trovando

l'incostituzionalità della legge in oggetto fondamento nelle su

esposte ragioni, di per sé, risolutive ai fini del decidere.

Passando ad esaminare la questione di illegittimità costituzionale

relativamente all'articolo primo della seconda legge 6 marzo 1950 della

stessa Regione Sarda, la Corte ritiene di dovere pervenire ad una

soluzione diversa. Con tale articolo si disponeva, che i canoni di

affitto per l'annata agraria 1948-49, riguardanti i terreni siti nel

territorio della Regione autonoma della Sardegna, fissati con libera

contrattazione in litri di latte od in prodotti da esso derivati o con

riferimento al prezzo degli stessi, fossero ridotti del 10%.

Per decidere circa la costituzionalità della cennata disposizione,

occorre riferirsi al momento e alle particolari circostanze nelle quali

il legislatore sardo credette di avvalersi eccezionalmente del suo

potere normativo per ridurre i canoni agrari. E non v'ha dubbio che

egli, col provvedimento impugnato, intese fronteggiare la grave

situazione venutasi a creare con la siccità del l'annata agraria

1948-49 che, incidendo sulla pastorizia, dalla quale le popolazioni

sarde traggono notevole alimento, ebbe a turbare l'equilibrio dei

fattori essenziali dell'ordine economico.

Pertanto la norma impugnata, avente efficacia limitata nel tempo,

traeva giustificazione dalla necessità indilazionabile di ricomporre,

soprattutto nei confronti delle famiglie dei pastori dell'isola, il

cennato equilibrio, indispensabile alla tipica economia agricola della

Regione.

Va rilevato, infine, che non può certo desumersi la esistenza di

un limite al potere normativo della Regione dal comportamento da questa

tenuto nella carenza dell'organo costituzionale, competente a decidere

della legittimità degli atti degli organi legislativi di essa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in

epigrafe;

Dichiara l'illegittimità costituzionale della norma contenuta

nell'art. 1 della legge approvata il 24 febbraio 1950 dal Consiglio

della Regione autonoma della Sardegna e riapprovata dallo stesso

Consiglio il 15 novembre 1950, concernente: "Disposizioni in materia di

affitti di fondi rustici" con riferimento all'art. 3 lett. d) dello

Statuto speciale per la Sardegna, emanato con legge costituzionale 26

febbraio 1948, n. 3;

Respinge il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei

Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della

norma contenuta nell'art. 1 della legge approvata il 6 marzo 1950 dal

Consiglio della Regione autonoma della Sardegna e riapprovato dallo

stesso Consiglio il 15 novembre 1950, concernente: "Riduzione dei

canoni di affitto per l'annata agraria 1948-49".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI FRANCESCO

PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO

BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO.

ECLI:IT:COST:1956:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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