Corte costituzionale

Sentenza n. 693/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della

legge 4 dicembre 1956 n. 1404 ("Soppressione e messa in liquidazione

di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma

costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti

la finanza statale"), promosso con ordinanza emessa il 29 settembre

1986 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra

Losio Francesco e il Ministero del Tesoro ed altro, iscritta al n.

787 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 29 settembre 1986, nel corso del

procedimento civile vertente tra Losio Francesco e l'Ufficio del

Tesoro e il Comune di Genova per il pagamento del credito derivante

da fornitura di porcellane, cristalleria e posaterie fornite alla

soppressa Opera Nazionale per i Pensionati d'Italia, il Tribunale di

Genova sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre

1956 n. 1404 ("Soppressione e messa in liquidazione di enti di

diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti,

soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza

statale") nelle parti in cui, disciplinando il procedimento per la

liquidazione, da parte del Ministero del Tesoro - Ufficio

liquidazione degli enti pubblici soppressi, prevedono che i creditori

di tali enti debbano presentare, entro il termine di 60 giorni dalla

pubblicazione del provvedimento di soppressione, le istanze per il

riconoscimento dei crediti vantati e possano adire l'Autorità

giudiziaria entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento

relativo alle istanze presentate.

Ad avviso del giudice rimettente, in tale ipotesi la conservazione

del diritto di credito sarebbe subordinata al preventivo esperimento

della menzionata procedura amministrativa e al rispetto dei termini

ivi previsti, con conseguente disparità di trattamento tra creditori

in ragione della qualità soggettiva dei relativi debitori, a seconda

che questi siano o non enti pubblici posti in liquidazione, pur

essendo i rapporti sorti e regolati dal diritto privato.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha spiegato intervento

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto

1. - Oggetto della questione di legittimità costituzionale sono

gli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre 1956 n. 1404 ("Soppressione e

messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti

sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e

comunque interessanti la finanza locale") là dove, nel regolare il

procedimento amministrativo per la liquidazione, da parte del

Ministero del Tesoro - Ufficio Liquidazioni, degli enti pubblici

soppressi, prevedono che i creditori di tali enti debbano presentare,

entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento

di soppressione, le istanze per il riconoscimento dei crediti vantati

e possano, quindi, adire l'Autorità giudiziaria entro il termine

perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento

relativo alle istanze presentate.

La questione è sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto i

profili che il sistema dei termini e delle decadenze previsto dalle

norme denunciate creerebbe disparità di trattamento, privilegiando

alcune categorie di debitori, quali gli enti soppressi e l'organo

statale subentrante, a scapito di alcune categorie di creditori,

alcuni dei quali vedrebbero compromessa la propria posizione

creditoria per il solo fatto della qualità soggettiva del debitore.

2. - La questione non è fondata.

La giurisprudenza prevalente sia della Corte di cassazione che del

giudice amministrativo ritiene che l'instaurazione del procedimento

liquidatorio di cui alla legge n. 1404 del 1956 non importi la

perdita, neppure temporanea, del diritto del creditore ad azioni

giudiziarie individuali, in quanto tale procedimento consente di

conseguire - oltre che in via giudiziaria - la soddisfazione dei

crediti in via amministrativa.

Non può perciò ritenersi violato, come si assume dal giudice a

quo, il principio di uguaglianza poiché le norme impugnate non

impediscono la proposizione dell'azione giudiziaria indipendentemente

dal preventivo esperimento del procedimento amministrativo e prima

che questo, se iniziato, si sia concluso, onde la questione di

legittimità costituzionale deve essere dichiarata infondata in

quanto basata su un'interpretazione delle norme che non trova

riscontro nella prevalente giurisprudenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 4

dicembre 1956 n. 1404 ("Soppressione e messa in liquidazione di enti

di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti,

soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza

statale"), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale

di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:693 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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