Corte costituzionale

Sentenza n. 690/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, settimo

comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463 ("Modifica dei criteri di

determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento

degli incarichi del personale docente e non docente; misure per

l'immissione in ruolo del personale precario delle scuole materne,

elementari, secondarie ed artistiche, nonché nuove norme per il

reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni

ordine e grado"), promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1980 dal

T.A.R. della Calabria - Sede di Reggio Calabria - sul ricorso

proposto da Caminiti Mariangela contro il Provveditore agli Studi di

Reggio Calabria ed altri, iscritta al n. 310 del registro ordinanze

1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255

dell'anno 1981;

Visto l'atto di costituzione di Caminiti Mariangela nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore

Vincenzo Caianiello;

Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio promosso da una insegnante di scuola

secondaria avverso la esclusione disposta nei suoi confronti dal

beneficio della immissione in ruolo, prevista dall'art. 13, settimo

comma, della legge 9 agosto 1978 n. 463 - esclusione basata sul

presupposto che gli insegnanti aventi titolo all'immissione dovessero

risultare in possesso dell'abilitazione alla data del 2 gennaio 1972

- il giudice a quo solleva la questione di legittimità

costituzionale del citato art. 13, settimo comma, nella parte in cui

(n. 4) ammette al beneficio suindicato gli insegnanti che abbiano

partecipato ai corsi speciali abilitanti previsti dall'art. 5 della

legge 6 dicembre 1971 n. 1074 e non anche coloro che, alla data di

entrata in vigore della stessa legge, abbiano preferito partecipare

al concorso nazionale per l'esame di Stato, caratterizzato da una

maggiore qualificazione.

La norma, ponendo una siffatta ingiustificata discriminazione,

violerebbe l'art. 3 Cost., e ancora di più il combinato disposto

degli artt. 3 e 97 Cost., per i quali il principio di imparzialità e

di buon andamento imporrebbe alla Pubblica Amministrazione di

ricorrere al sistema del concorso pubblico per la provvista del

proprio personale.

Pur consapevole che nella subiecta materia il legislatore è

ricorso, già altre volte, a strumenti diversi da quello suindicato

per corrispondere ad esigenze particolari, il giudice rimettente

osserva che il ricordato principio generale non può essere disatteso

nel momento in cui con procedure straordinarie si faccia luogo ad una

immissione stabile di personale nell'apparato statale e non si

consideri, nell'occasione, la posizione di coloro che abbiano

comunque superato un concorso pubblico bandito in epoca precedente

alla disciplina sui c.d. corsi abilitanti.

Si è costituita nel presente giudizio la parte privata

interessata ribadendo i profili di incostituzionalità della norma

denunciata, che limita il beneficio della immissione in ruolo ai soli

abilitati nei primi corsi speciali, senza tener conto di situazioni

analoghe.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il

patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, per sottolineare che la norma

denunciata - diretta ad ovviare alle difficoltà di completare lo

scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, compilate o da

compilare in attuazione di leggi speciali succedutesi dal 1961 al

1971 (fino alla legge n. 1074/71), in modo da risolvere i problemi

connessi con la formazione del vasto precariato nella scuola - ha

inteso tener conto delle aspettative dei docenti che erano stati già

inseriti (o avevano titolo ad esserlo) nelle graduatorie a

esaurimento.

La stessa norma (art. 13) ha, prima di tutto, soppresso le

graduatorie ad esaurimento nazionali trasformandole in graduatorie

provinciali (primo comma) e ha disposto la iscrizione in esse, a

domanda, dei docenti gia appartenenti alle soppresse graduatorie

nazionali (terzo comma); quindi (settimo comma) ha previsto la

immissione in ruolo di quel personale (già iscritto nelle

graduatorie), dettando disposizioni per la precedenza

nell'assegnazione della sede.

Il sistema normativo suindicato ha inteso in sostanza riferirsi

agli originari destinatari delle leggi speciali precedenti e non ad

altri soggetti per i quali non erano prospettabili, alla data di

entrata in vigore della legge 463 del 1978, aspettative fondate su

leggi precedenti.

L'Avvocatura dello Stato ha quindi precisato che le graduatorie

previste dall'art. 7 della legge 6 dicembre 1971 n. 1074 (entrata in

vigore il 3 gennaio 1972) erano due: nella prima erano iscritti

coloro che a quella data avessero prestato servizio di insegnamento

non di ruolo per almeno 2 anni con qualifica non inferiore a buono e

fossero già in possesso dell'abilitazione (art. 7, primo comma);

nella seconda, da compilarsi dopo la conclusione dei primi corsi

effettuati ai sensi degli artt. 1 e 5 della legge (corsi abilitanti

normali e speciali), dovevano essere iscritti coloro che avessero

conseguito il titolo abilitativo in detti corsi abilitanti ovvero

coloro che, già in possesso dell'abilitazione, avessero maturato il

biennio di servizio anche dopo l'entrata in vigore della legge.

Con l'ordinanza ministeriale 19 gennaio 1979 era stato inoltre

chiarito che nell'art. 13, settimo comma, n. 4 della legge 463/78

dovevano essere ricompresi anche gli insegnanti che, maturato il

biennio di servizio dopo l'entrata in vigore della legge 1074/71,

avessero comunque conseguito l'abilitazione precedentemente allo

svolgimento dei predetti corsi. A tanto l'ordinanza ministeriale era

pervenuta al fine di far corrispondere le previsioni della norma del

1978 a quelle dell'art. 7, sesto comma, della legge 1074 del 1971,

espressamente richiamato dalla prima disposizione legislativa.

Dopo aver ricostruito il quadro logico-sistematico della normativa

in materia di sistemazione degli insegnanti precari, l'Avvocatura

dello Stato reputa infondato il denunciato contrasto costituzionale,

poiché (con riferimento all'art. 3 Cost.) diversa è la situazione

della ricorrente, che ha conseguito l'abilitazione dopo la entrata in

vigore della legge 1074 del 1971 e dopo lo svolgimento dei primi

corsi abilitanti speciali, rispetto alle categorie di docenti

considerati nell'art. 13, settimo comma, n. 4 della legge 463 del

1978. Considerato in diritto

1. - Il tribunale amministrativo regionale della Calabria ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13, settimo comma, della legge

9 agosto 1978 n. 463 che, nel disporre l'immissione in ruolo degli

insegnanti iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento,

contempla, fra le varie categorie, coloro che, avendo conseguito

l'abilitazione all'insegnamento con i primi corsi speciali di cui

all'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1074, abbiano maturato il

diritto alla iscrizione in tali graduatorie provinciali in virtù del

sesto comma dell'art. 7 della medesima legge.

Tale norma, ad avviso del giudice a quo, sarebbe

ingiustificatamente discriminatoria nei confronti di quegli

insegnanti che abbiano conseguito l'abilitazione per effetto della

partecipazione a pubblici concorsi a cattedra banditi anteriormente

(come nel caso oggetto della controversia sottoposta al suo esame)

all'entrata in vigore della stessa legge del 1971 n. 1074, ancorché

espletati successivamente, e violerebbe altresì i principi della

imparzialità e del buon andamento, in materia di organizzazione di

pubblici uffici.

2. - La questione è fondata.

Come è stato messo ben in evidenza nell'ordinanza di rinvio, è

certamente più qualificata la posizione di chi abbia ottenuto

l'abilitazione all'insegnamento per effetto della partecipazione ad

un pubblico concorso, cioè sulla base di prove di esame a carattere

selettivo, rispetto a quella di coloro che l'abbiano ottenuta in

seguito alla partecipazione a corsi abilitanti o ad esami speciali

(v. in tal senso, la sentenza di questa Corte n. 282 del 1987). È

perciò irragionevole che la legge del 1978, n. 463 - nel considerare

come titolo valido, ai fini dell'immissione in ruolo, le abilitazioni

conseguite in base ai corsi abilitanti - non abbia preso in

considerazione chi abbia conseguito l'abilitazione nel medesimo lasso

di tempo, per aver partecipato a concorsi pubblici per cattedra,

banditi anteriormente alla entrata in vigore della legge del 1971, n.

1074 che aveva istituito quei corsi speciali.

Ciò, oltre ad essere ingiustificatamente discriminatorio, viola

altresì, come denunciato, anche il principio del buon andamento

perché tende a privilegiare personale che non si sia qualificato in

prove di carattere selettivo, rispetto a chi abbia invece conseguito

l'abilitazione all'insegnamento per aver partecipato ad un pubblico

concorso che, in base al parametro costituzionale assunto a

riferimento dall'ordinanza di rinvio, costituisce la regola per

l'accesso ai pubblici uffici.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, settimo

comma, della legge 9 agosto 1978 n. 463 ("Modifica dei criteri di

determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento

degli incarichi del personale docente e non docente; misure per

l'immissione in ruolo del personale precario delle scuole materne,

elementari, secondarie ed artistiche, nonché nuove norme per il

reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni

ordine e grado") nella parte in cui, ai fini della immissione in

ruolo di insegnanti di scuole secondarie, non equipara a coloro che

hanno conseguito l'abilitazione a seguito della partecipazione ai

corsi abilitanti indetti ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre

1971 n. 1074, coloro che l'abbiano conseguita per effetto della

partecipazione a concorsi a cattedre, banditi anteriormente alla

entrata in vigore della predetta legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:690 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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