Corte costituzionale

Sentenza n. 69/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/02/1990 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma

secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti

minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di

previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) e

dell'art. 19, comma secondo, della legge 22 luglio 1966, n. 613

(Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai

loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti

pensionistici per i lavoratori autonomi), promosso con ordinanza

emessa il 30 novembre 1988 dal Pretore di Lucca nei procedimenti

civili riuniti vertenti tra Simi Lina ed altri e l'I.N.P.S., iscritta

al n. 462 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno

1989;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Innanzi al Pretore di Lucca, in vari procedimenti civili,

vertenti tra SIMI Lina ed altri e l'I.N.P.S., era richiesta:

1) l'integrazione al minimo di pensione di reversibilità a

carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e

coloni, da parte di titolari:

1.a) di pensione diretta a carico dell'Assicurazione generale

obbligatoria;

1.b) di pensione di vecchiaia a carico dello stesso Fondo;

1.c) di pensione diretta di invalidità a carico della Gestione

speciale per gli artigiani;

1.d) di pensione diretta di invalidità a carico della Gestione

speciale commercianti;

1.e) di pensione diretta a carico dello Stato;

2) l'integrazione al minimo di pensione di reversibilità a

carico della Gestione speciale commercianti, da parte di titolari:

2.a) di pensione diretta di invalidità a carico della stessa

Gestione;

2.b) di pensione diretta di vecchiaia a carico della stessa

Gestione;

2.c) di pensione diretta a carico dell'Assicurazione generale

obbligatoria;

2.d) di pensione diretta a carico dello Stato.

Il Pretore, riuniti i giudizi, con ordinanza emessa il 30 novembre

1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, comma

secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione di trattamenti

minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di

previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), e

dell'art. 19, comma secondo, della legge 22 luglio 1966, n. 613

(Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai

loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti

pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui

escludono l'integrazione al minimo, nelle ipotesi di concorso con

altra pensione sopra descritte, qualora, per effetto del cumulo delle

prestazioni, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo

superiore al minimo.

Il giudice a quo, dopo aver richiamato le sentenze della Corte

costituzionale n. 102 del 1982, n. 314 del 1985 e n. 184 del 1988,

che hanno dichiarato illegittima l'esclusione dell'integrazione in

relazione ad analoghe ipotesi, osserva che la Corte, con le

suindicate pronunce, ha inteso far venire meno, per esigenze di

omogeneità - sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge

12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge

31 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia -

ogni ostacolo all'integrazione al minimo delle pensioni, in quanto

queste hanno identità di natura e funzione, poiché discendono dallo

stesso presupposto della diminuita capacità di guadagno per

infermità o per età, che rende il soggetto meritevole di uguale

protezione. Sollecita, quindi, l'estensione della declaratoria di

illegittimità alle ipotesi sopra indicate.

2. - Non si sono costituite parti private né ha spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Lucca solleva, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,

secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei

trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia

di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella

parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di

riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti,

mezzadri e coloni per chi sia già titolare: A) di pensione diretta

di vecchiaia a carico dello stesso Fondo; B) di pensione diretta di

invalidità a carico della Gestione speciale per i commercianti; C)

di pensione diretta a carico dello Stato; D) di pensione diretta a

carico dell'assicurazione generale obbligatoria; E) di pensione

diretta di invalidità a carico della Gestione speciale per gli

artigiani.

2. - Le questioni sono fondate in relazione alle combinazioni di

cumulo tra la pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale

per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e le pensioni indicate

nelle lettere A) , B) e C) del precedente numero 1.

La norma censurata è stata infatti oggetto di precedenti

declaratorie di illegittimità, che hanno colpito il divieto di

integrazione in riferimento ad ipotesi di cumulo, analoghe a quelle

ora in esame, e precisamente: a) tra pensione di invalidità erogata

dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e

pensione diretta erogata dallo Stato (sent. n. 102 del 1982); b) tra

pensione di vecchiaia erogata dal Fondo suddetto e pensioni dirette a

carico dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L. e della Regione Sicilia (sent.

n. 184 del 1988); c) tra pensione di riversibilità erogata dal

medesimo Fondo e pensione di invalidità a carico della stessa

gestione (sent. n. 1144 del 1988); d) tra pensione di riversibilità

a carico del detto Fondo e pensione diretta a carico

dell'assicurazione generale obbligatoria (sent. n. 373 del 1989); e)

tra pensione di riversibilità come sopra erogata e pensione di

invalidità a carico della Gestione speciale per gli artigiani (sent.

n. 488 del 1989).

Le decisioni sopra citate, d'altra parte, si inseriscono nella

copiosa giurisprudenza con la quale questa Corte - investita

dell'esame di varie altre disposizioni aventi portata e contenuto

simili a quella che ora si inpugna - ha perseguito l'intento di

eliminare ogni preclusione all'integrazione al trattamento minimo per

i titolari di più pensioni (allorché, per effetto del cumulo,

venisse superato il trattamento minomo garantito), così rendendo

possibile "la titolarità di più integrazioni", fino all'entrata in

vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con

modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha

disciplinato ex novo la materia (cfr. sentenze n. 314 del 1985; n.

1086 del 1988; nn. 81, 179, 250, 502 e 504 del 1989).

Le ragioni ispiratrici del consolidato orientamento di questa

Corte devono pertanto trovare applicazione anche in riferimento alle

fattispecie di cumulo oggetto del presente giudizio, in quanto la

residua operatività della norma impugnata contrasta manifestamente

con il principio di eguaglianza.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.

1, secondo comma, della legge n. 9 del 1963, nella parte in cui, nei

limiti temporali sopra indicati, esclude l'integrazione al minimo in

relazione alle ipotesi di cumulo specificate all'inizio del presente

paragrafo.

3. - Sono invece manifestamente inammissibili le questioni

concernenti le ulteriori ipotesi di divieto di integrazione, ai sensi

del citato art. 1, secondo comma, della legge n. 9 del 1963, nel caso

di cumulo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale

per gli agricoltori con le pensioni indicate nella lettera D)

(pensione diretta erogata dall'I.N.P.S.), e nella lettera E)

(pensione diretta di invalidità a carico della Gestione artigiani).

La norma impugnata, infatti, è già stata dichiarata illegittima,

in riferimento alla prima ipotesi di cumulo, con la sentenza n. 373

del 1989, e, in relazione alla seconda combinazione, con la sentenza

n. 488 del 1989.

4. - Il Pretore di Lucca solleva, inoltre, in riferimento all'art.

3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 19, secondo

comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari

coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i

lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione

al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione

speciale per i commercianti per chi sia già titolare: F) di pensione

diretta di invalidità a carico della stessa Gestione; G) di pensione

diretta di vecchiaia a carico della stessa Gestione; H) di pensione

diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; I) di

pensione diretta a carico dello Stato.

Su tutte le suindicate ipotesi di preclusione si è già

pronunciata questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità della

norma impugnata in relazione al cumulo tra la pensione di

riversibilità erogata dalla Gestione speciale per i commercianti e

le pensioni indicate nella lettera F) (sent. n. 179 del 1989), nella

lettera G) (sent. n. 250 del 1989), nella lettera H) (sent. n. 1086

del 1988), e nella lettera I) (sent. n. 504 del 1989).

Le questioni vanno pertanto dichiarate manifestamente

inammissibili.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma,

della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi

di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei

coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nelle parti in cui non

consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità

erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e

coloni ai titolari di pensione diretta di vecchiaia a carico dello

stesso Fondo, di pensione diretta di invalidità a carico della

Gestione speciale per i commercianti e di pensione diretta a carico

dello Stato, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo

trattamento risulti superiore al minimo;

la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio

1963, n. 9, nelle parti in cui non consente l'integrazione al minimo

della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i

coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione

diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria ed ai

titolari di pensione diretta di invalidità a carico della Gestione

speciale per gli artigiani, questioni sollevate dal Pretore di Lucca

con l'ordinanza indicata in epigrafe, perché già dichiarato

costituzionalmente illegittimo, nelle parti suindicate,

rispettivamente con le sentenze n. 373 e n. 488 del 1989;

la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio

1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività

commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli

ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nelle parti in

cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di

riversibilità erogata dalla Gestione speciale per i commercianti ai

titolari di pensione diretta di invalidità o di vecchiaia a carico

della stessa Gestione, di pensione diretta a carico

dell'assicurazione generale obbligatoria e di pensione diretta a

carico dello Stato, questioni sollevate dal Pretore di Lucca con

l'ordinanza indicata in epigrafe, perché già dichiarato

costituzionalmente illegittimo, nelle parti suindicate,

rispettivamente con le sentenze n. 179 e n. 250 del 1989, n. 1086 del

1988 e n. 504 del 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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