Corte costituzionale

Sentenza n. 69/1967

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/06/1967 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6 del

decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 848,

concernente il "trattamento di pensione degli addetti ai pubblici

servizi di trasporto in concessione già licenziati per motivi

politici", promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 gennaio 1966 dal Tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra Aloisi Antonio ed altri e l'Istituto

nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 119 del Registro

ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 213 del 27 agosto 1966;

2) ordinanza emessa il 30 maggio 1966 dal Tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra Fanasca Ostilio e l'Istituto nazionale

della previdenza sociale, iscritta al n. 214 del Registro ordinanze

1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del

24 dicembre 1966.

Visti gli atti di costituzione di Severini Angelo ed altri e

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

udita nell'udienza pubblica del 1 marzo 1967 la relazione del

Giudice Giovanni Battista Benedetti;

uditi l'avv. Quirino Di Pasquale, per Severini ed altri, e l'avv.

Giorgio Cannella, per l'I.N.P.S.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il presente giudizio trae origine da due ordinanze emesse dalla

sezione lavoro del Tribunale di Roma rispettivamente in data 24 gennaio

e 30 maggio 1966.

La prima ordinanza si riferisce al procedimento civile promosso con

citazione del 25 settembre 1964 da Aloisi Antonio ed altri contro

l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Gli attori, ex agenti dell'A.T.A.C., allontanati dal servizio nel

1923 per motivi politici in applicazione del R.D. 23 gennaio 1923, n.

143, e successivamente riammessi in servizio o collocati a riposo,

previa ricostruzione della carriera, in virtù del D.L.L. 9 novembre

1945, n. 848, lamentavano che l'art. 6 del citato provvedimento

reintegrativo aveva loro assicurato un trattamento di sfavore rispetto

a quello accordato da analoghi provvedimenti (R.D.L. 6 gennaio 1944, n.

9, e D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 301) a tutte le altre categorie di

impiegati pubblici trovantisi nelle medesime condizioni di ex esonerati

politici poi riammessi in servizio. La norma impugnata, infatti,

dispone che i contributi versati all'I. N. P. S. per l'assicurazione

generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti a favore

degli ex agenti per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze di

altri datori di lavoro, durante il periodo in cui vennero a trovarsi

fuori servizio dall'A.T.A.C., restino assorbiti dal fondo speciale di

previdenza per gli autoferrotranvieri e siano considerati come versati

dall'azienda a sgravio dell'onere della riserva matematica su di essa

gravante ai sensi dell'art. 3 dello stesso D.L.L. n. 848 del 1945.

Orbene, poiché per le altre categorie di impiegati pubblici

beneficiari di analoghi provvedimenti reintegrativi non sono

contemplate disposizioni simili a quella contenuta nel citato art. 6,

gli attori sollevavano eccezione di incostituzionalità di tale norma

in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione.

L' I.N.P.S. costituitosi in giudizio, pur non opponendosi alla

eccezione, rilevava che la norma denunciata poteva inquadrarsi nella

disciplina del fondo speciale quale era all'epoca regolata dal D.L.L.

28 maggio 1945, n. 402, e che, pertanto, poteva non essere ravvisata la

violazione delle norme costituzionali invocate.

Il Tribunale, nella propria ordinanza del 24 gennaio 1966, dopo

aver ritenuto la rilevanza della proposta questione in riferimento al

solo art. 3 della Costituzione, motivando in ordine alla non manifesta

infondatezza ha anzitutto osservato che la contribuzione

nell'assicurazione generale obbligatoria (ai sensi del decreto legge 21

aprile 1919, n. 603) relativa al periodo 1923 - 1945, durante il quale

gli ex agenti prestarono opera presso datori di lavoro privati,

costituisce un preciso bene giuridico e cioè: o il titolo a vedersi

corrispondere la relativa pensione, o il titolo a pretenderne la

maturazione, secondo che avessero o no raggiunto il requisito

dell'età; e ciò sia in base alle norme sull'assicurazione generale

obbligatoria, sia in base al regolamento per il fondo di previdenza

degli autoferrotranvieri (R.D. 30 settembre 1920, n. 1538, art. 14) che

prevede la netta autonomia e indipendenza di effetti giuridici tra i

versamenti fatti nelle due forme assicurative: obbligatoria generale e

obbligatoria speciale.

Nella norma denunciata il Tribunale ha poi ravvisato una palese

disparità di trattamento in danno degli autoferrotranvieri rispetto

agli altri dipendenti pubblici riammessi in servizio ai sensi del

R.D.L. n. 9 del 1944 e D.L.L. n. 301 del 1944.

Mentre, infatti, gli artt. 10 e 11 del D.L.L. n. 301, stabiliscono

che sugli stipendi spettanti successivamente alla riammissione in

servizio non deve essere operata alcuna ritenuta per il trattamento di

quiescenza, relativamente al periodo intercorso tra l'esonero e la

riammissione e che la pensione del non riammesso deve essere

automaticamente corrispondente con esattezza alla carriera ricostruita,

l'art. 6 del D.L.L. n. 848 del 1945 impone agli ex agenti il

sacrificio, economicamente rilevante, di tutto il loro patrimonio

assicurativo in quanto la posizione della assicurazione generale viene

per intero riassorbita nel fondo speciale per gli autoferrotranvieri.

Ha conseguentemente ritenuto il Tribunale che il D.L.L. n. 848 del

1945, nonostante il carattere integrativo della sua disciplina rispetto

agli altri provvedimenti legislativi del 1944, sia in contrasto, per

quanto attiene alla norma dell'art. 6, col principio di eguaglianza

previsto dall'art. 3 della Costituzione.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata.

Nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti gli attori,

rappresentati e difesi dall'avv. Quirino Di Pasquale, il quale, nelle

deduzioni depositate in cancelleria il 5 ottobre 1966 si è riportato

integralmente, per l'esposizione dei fatti e le osservazioni di

diritto, agli scritti difensivi del giudizio a quo.

Non ha, invece, spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

L'I. N. P. S., dal suo canto, col patrocinio degli avvocati Giorgio

Cannella, Guido Nardone e Pierino Pierini, ha depositato le proprie

deduzioni costitutive in data 19 aprile 1966.

In esse la difesa dopo aver premesso che l'Istituto non ha un suo

particolare interesse da far valere nel processo poiché, se fosse

dichiarata l'incostituzionalità della norma impugnata, l'onere del

versamento di contributi nel fondo speciale si riverserebbe sulle

aziende, si dà carico, ai fini di una migliore valutazione del

precetto censurato, di ricordare che il fondo speciale di previdenza

per i dipendenti da aziende di pubblici trasporti in concessione,

istituito con il D.L.L. 25 marzo 1919, n. 467, e regolato, per la prima

volta, con il R.D. 30 settembre 1920, n. 1538, ha avuto e conservato un

carattere integrativo della assicurazione generale obbligatoria sino

alla entrata in vigore della legge 18 luglio 1961, n. 831 - legge che

non va presa in considerazione nel presente giudizio - che ne ha

sancito la completa autonomia.

Ora, ad avviso della difesa dell'I.N.P.S., appare verosimile che il

legislatore del 1945, nell'attuare, col D.L.L. n. 848, la "restitutio

in integrum" degli ex agenti ingiustamente privati dell'impiego e del

relativo trattamento di quiescenza, abbia tenuto conto del rilevato

carattere integrativo del trattamento pensionistico degli agenti ed

abbia in conseguenza ritenuto conveniente disporre delle posizioni

assicurative costituite durante l'esonero trasferendole nel fondo. E

ciò sia per evitare di violare il principio della unicità

dell'assicurazione obbligatoria, sia per non concedere un vantaggio

maggiore di quello che i restituendi avrebbero ricevuto qualora non

fossero stati esonerati dalle rispettive aziende.

Precisa, però, la difesa dell'Istituto, per compiutezza di

informazione, che già il regolamento n. 1538 del 1920 prevedeva

nell'art. 14 l'autonoma utilizzazione dei contributi dell'assicurazione

obbligatoria versati a favore degli agenti per i periodi di servizio

non utili a pensione presso il fondo speciale; e conclude rimettendosi

alla decisione della Corte costituzionale.

Con la seconda ordinanza emessa il 30 maggio 1966 nel procedimento

civile vertente tra Fanasca Ostilio ex agente della S.T.E.F.E.R e

l'Istituto nazionale della previdenza sociale, la sezione lavoro del

Tribunale di Roma ha proposto alla Corte la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 del D.L.L. 9 novembre 1945, n. 848, in

termini e con enunciazioni di motivi sostanzialmente identici a quelli

contenuti nella precedente ordinanza.

Nel giudizio dinanzi alla Corte, dopo l'adempimento delle

formalità di rito, la parte privata non si è costituita, mentre

l'Istituto, nelle deduzioni depositate il 19 novembre 1966, ha fatto

riferimento agli argomenti svolti nel precedente giudizio rimettendosi,

anche per il caso in esame, alla decisione della Corte.

In una memoria relativa ad entrambi i giudizi, depositata nella

cancelleria della Corte il 15 febbraio 1967, la difesa dell'I.N.P.S. ha

ulteriormente sviluppato e svolto le considerazioni contenute nelle

deduzioni costitutive rimettendosi al giudizio della Corte. Considerato in diritto :

1. - I due giudizi, che hanno ad oggetto la medesima questione di

legittimità costituzionale e sono stati trattati congiuntamente nella

stessa udienza, vanno decisi con unica sentenza.

2. - La censura di incostituzionalità dell'art. 6 del decreto

legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 848, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione è fondata. Dal raffronto tra la citata

norma - che riguarda la ricostituzione del trattamento di pensione

degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione già

licenziati per motivi politici - e le disposizioni contenute nel regio

decreto - legge 6 gennaio 1944, n. 9, e nel decreto legislativo

luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301 - concernenti la riammissione

in servizio e revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche

amministrazioni - risulta che il legislatore ha dettato unicamente nei

confronti degli ex agenti dei servizi di trasporto una disciplina

diversa e sfavorevole che non trova alcuna ragionevole giustificazione

in una situazione particolare di tale categoria di esonerati rispetto

agli altri soggetti destinatari delle indicate leggi riabilitative del

1944.

Queste ultime leggi, nel regolare il trattamento di pensione da

attribuire ai dipendenti pubblici già licenziati per motivi politici

che per raggiunti limiti di età o per sopravvenuta inabilità non

potevano essere riammessi in servizio, stabiliscono che deve farsi

luogo ad una nuova liquidazione del trattamento di quiescenza

considerando utile a tal fine il periodo di tempo intercorso dalla data

del licenziamento a quella del raggiungimento del limite di età o a

quella cui risale l'inabilità al lavoro ed in base agli stipendi che

avrebbero percepito se fossero rimasti in attività di servizio (artt.

6 e 11 del D.L.L. n. 301 del 1944).

Nessun contributo, per la ricostituzione del trattamento

pensionistico, il legislatore ha però posto a carico degli esonerati

non riammessi, come del resto nessun contributo è previsto per i

riammessi (art. 10 del D.L.L. n. 301 del 1944).

Questa la disciplina generale, dettata indistintamente per tutti

gli ex esonerati politici dal D.L.L. n. 301 del 1944, che avrebbe

dovuto trovare applicazione anche nei confronti della categoria degli

ex addetti ai pubblici servizi di trasporto se il D.L.L. n. 848 del

1945, successivamente intervenuto, - nonostante il suo dichiarato

carattere di normazione integrativa dell'altro provvedimento

riabilitativo (art. 1) - non avesse, per contro, stabilito con la norma

impugnata (art. 6) che tanto l'assicurazione obbligatoria invalidità e

vecchiaia quanto le assicurazioni sostitutive di questa, costituite

dagli ex agenti in dipendenza di un rapporto di lavoro svolto durante

il periodo dell'allontanamento dal servizio, venissero annullate e che

conseguentemente i contributi versati in dette assicurazioni fossero

trasferiti nel fondo speciale di previdenza del personale addetto ai

pubblici servizi di trasporto al quale gli agenti erano iscritti prima

del licenziamento.

La norma in esame in tal modo ha importato la perdita dell'intero

patrimonio assicurativo che gli ex agenti avevano acquisito con la

propria attività esplicata in circostanze così difficili e dolorose

alle dipendenze di datori di lavoro diversi dalle aziende di trasporto

dalle quali erano stati esonerati.

Di tale perdita vengono a trarre vantaggio le aziende che disposero

il licenziamento riconosciuto poi ingiusto poiché la norma impugnata

ha stabilito che i contributi trasferiti al fondo speciale di

previdenza siano considerati come versati dalle aziende a sgravio

dell'onere su di esse gravante (art. 3) di corrispondere ai fini della

liquidazione delle pensioni i contributi afferenti al periodo di

allontanamento dal servizio. E ciò nonostante che per far fronte a

tale onere il successivo art. 4 del D.L.L. n. 848 del 1945 avesse

consentito la istituzione di supplementi di tariffe i quali, poi,

furono puntualmente adottati col successivo D. L. C. P. S. 14 gennaio

1947, n. 68.

La giustificazione della disparità di trattamento non può certo

basarsi sul preteso carattere integrativo del trattamento pensionistico

del fondo di previdenza rispetto all'assicurazione generale

obbligatoria e neppure sull'intento normativo di evitare il cumulo di

due pensioni relative ad un medesimo periodo di tempo di servizio.

Nella specie, infatti, ci si trova in presenza di due distinte

posizioni assicurative: la prima costituita in base a contributi

versati durante l'esonero per l'assicurazione generale invalidità,

vecchiaia e superstiti, in parte dal lavoratore esonerato e in parte da

datori di lavoro diversi dalla azienda dalla quale essi in origine

dipendevano; la seconda a carico del fondo speciale per la previdenza

del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

Quest'ultima va ricostituita senza alcun onere per gli ex agenti posto

che la loro posizione è in tutto simile a quella degli altri pubblici

dipendenti esonerati per identici motivi politici nei cui confronti è

stata disposta la ricostituzione del trattamento di quiescenza senza

aggravio di sorta per gli interessati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunite le due cause indicate in epigrafe,

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto

legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 848, concernente il

"trattamento di pensione degli addetti ai pubblici servizi di trasporto

in concessione già licenziati per motivi politici".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari