Corte costituzionale

Sentenza n. 69/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1964 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 549 del

Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre

1963 dal Tribunale di Lanciano nel giudizio di esecuzione penale a

carico di Di Gironimo Domenico, iscritta al n. 205 del Registro

ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,

n. 336 del 28 dicembre 1963.

Visto l'atto di intervento in giudizio del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 13 maggio 1964 la relazione del

Giudice Giovanni Battista Benedetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con sentenza 21 novembre 1962 la Corte di cassazione, nel rigettare

il ricorso proposto da Di Gironimo Domenico avverso la sentenza della

Corte di appello de L'Aquila, che confermava la condanna inflittagli

dal Tribunale di Lanciano per il reato di lesioni, condannava il

ricorrente al pagamento della somma di lire 30.000 in favore della

cassa delle ammende ai sensi dell'art. 549 del Codice di procedura

penale.

In sede di esecuzione di tale sentenza il Di Gironimo proponeva

ricorso dinanzi al Tribunale di Lanciano sollevando questione di

legittimità costituzionale dell'art. 549 del Codice di procedura

penale, nella parte in cui prevede la condanna al pagamento di una

somma in favore della cassa delle ammende, in riferimento all'art. 24

della Costituzione.

Il Tribunale, disattendendo il contrario avviso del Pubblico

Ministero, con ordinanza 24 ottobre 1963, ritenuta la rilevanza e la

non manifesta infondatezza della dedotta questione, ha rimesso gli atti

alla Corte costituzionale osservando che la sanzione pecuniaria

prevista dall'art. 549 del Codice di procedura penale nei casi di

rigetto o di inammissibilità del ricorso in cassazione, è in

contrasto con il diritto alla tutela giurisdizionale garantito in modo

assoluto ed incondizionato dall'art. 24 della Costituzione.

L'ordinanza di rinvio, comunicata ai Presidenti delle Camere,

notificata ritualmente alle parti e al Presidente del Consiglio dei

Ministri, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

del 28 dicembre 1963, n. 336.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto soltanto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura

dello Stato, con deposito di atto di intervento e memoria in

cancelleria rispettivamente in data 28 novembre 1963 e 30 aprile 1964.

Nei propri scritti l'Avvocatura rileva che la questione di

legittimità appartiene concettualmente e sistematicamente alla materia

degli oneri di carattere patrimoniale imposti da norme di legge a

carico delle parti al fine di garantire, a tutela dell'interesse

pubblico, il regolare svolgimento del processo.

Inquadrando la norma impugnata nell'ambito dei principi esposti

dalla Corte, specialmente con le recenti sentenze nn. 83 e 113 del

1963, non può contestarsi - continua l'Avvocatura -, che la funzione

della norma sia di pubblico interesse tendendo ad evitare la

proposizione di ricorsi temerari e infondati con conseguente intralcio

nell'amministrazione della giustizia.

Trattasi di norma che non comporta esclusione o limitazione del

diritto dell'imputato a far valere le proprie ragioni mediante la

impugnazione, in quanto si limita a sanzionare, successivamente alla

definizione del giudizio, la infondatezza dell'impugnativa onde indurre

l'imputato, e per esso il difensore, a valutare preventivamente e

responsabilmente la serietà del ricorso per cassazione che egli

intenda proporre.

L'Avvocatura conclude, pertanto, chiedendo che la Corte voglia

dichiarare non fondata la proposta questione di legittimità

costituzionale. Considerato in diritto :

Secondo il Tribunale la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 549

del Codice di procedura penale per i ricorsi per cassazione che siano

rigettati o dichiarati inammissibili sarebbe in contrasto con

l'assolutezza del diritto alla tutela giurisdizionale garantito

dall'art. 24 della Costituzione.

È facile però osservare in contrario che il diritto alla tutela

giurisdizionale non è così assoluto e incondizionato, come ritiene il

giudice a quo, non essendo possibile dare ad esso una estensione tale

da farne deviare la funzione dirigendola a uno scopo sterile e

dilatorio (sentenza n. 56 del 27 aprile 1963).

La condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende

prevista dall'art. 549 del Codice di procedura penale è un onere

patrimoniale imposto alla parte privata nel processo penale per la

tutela di un preminente interesse pubblico essendo diretta ad evitare

che siano proposti ricorsi per cassazione per semplici fini dilatori.

Come risulta dalla relazione ministeriale al progetto definitivo

del Codice di procedura penale con l'anzidetta sanzione si è inteso

impedire la presentazione di ricorsi che hanno il solo scopo di

prolungare la durata del processo e di ritardare il momento della

esecuzione della condanna.

La sanzione ha una funzione analoga al deposito preventivo

stabilito a pena di inammissibilità per i ricorsi per cassazione in

materia civile.

Anche per i ricorsi in materia penale era previsto dal Codice di

procedura del 1865 (art. 656) il deposito preventivo; ma con il Codice

del 1913 si ritenne opportuno sostituire al deposito la sanzione

pecuniaria da applicarsi con la sentenza che dichiara inammissibile il

ricorso per cassazione o lo rigetta. E la sanzione è rimasta ferma

anche nel Codice vigente.

È chiaro che in tal modo quelli che intendono esercitare il

diritto di impugnativa si trovano in una condizione più favorevole

poiché il deposito preventivo è una condizione per la valida

costituzione del rapporto processuale, mentre la sanzione pecuniaria

non incide direttamente sul procedimento di impugnazione, essendo

applicata con la sentenza, di inammissibilità o di rigetto, che ad

esso pone termine.

Non può quindi tale sanzione ritenersi idonea a impedire o

comunque a limitare il diritto di produrre ricorso per cassazione e

difendersi in tale sede.

E'stato obiettato che il timore della sanzione pecuniaria può

indurre a non esercitare il diritto di impugnativa. A tale osservazione

è però agevole replicare che la sanzione tende a rafforzare la

responsabilità processuale, responsabilità che deve essere

particolarmente sentita quando, dopo avere goduto della tutela

giurisdizionale nel giudizio di merito, si intenda promuovere il

giudizio per cassazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 549 del Codice di procedura penale nella parte relativa alla

sanzione pecuniaria prevista nel caso di rigetto o di inammissibilità

del ricorso per cassazione, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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