Corte costituzionale

Sentenza n. 69/1959

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/12/1959 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D. P. R. n. 1415

del 18 dicembre 1951, promosso con ordinanza emessa l'11 novembre 1958

dalla Corte di appello di Catanzaro nel procedimento civile vertente

tra Fasanella Giuseppe e l'Opera per la valorizzazione della Sila,

iscritta al n. 3 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 del 31 gennaio 1959.

Udita nell'udienza pubblica del 16 dicembre 1959 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

uditi l'avv. Antonio Sensi per Fasanella Giuseppe e il sostituto

avvocato generale dello Stato Francesco Agrò per l'Opera per la

valorizzazione della Sila.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il D. P. R. del 18 dicembre 1951, n. 1415, pubblicato in

Gazzetta Ufficiale, suppl. n. 299 del 31 dicembre 1951, disponeva a

favore dell'Ente valorizzazione Sila e a carico di Giuseppe Fasanella

fu Luigi, l'espropriazione di due terreni, denominati Maranella e

Tarameta': il provvedimento era preso a norma degli artt. 5 e 2 legge

12 maggio 1950, n. 230 (c. d. legge Sila), essendosi constatato, sulla

base di dati catastali, che il Fasanella aveva, al 15 novembre 1949, un

patrimonio terriero d'estensione superiore ai 300 ettari.

Ma Giuseppe Fasanella, con citazione dei 19 febbraio 1953, chiamava

dinanzi al Tribunale di Cosenza l'Ente valorizzazione Sila, chiedendo

il rilascio dei due fondi, la restituzione dei frutti e il risarcimento

dei danni, subordinatamente il solo risarcimento dei danni. Il

Fasanella sosteneva che il D. P. R. era manifestamente viziato da

errore: infatti egli, molto prima del 15 novembre 1949, con scrittura

del 19 gennaio 1933, avente data certa e comunque registrata il 20

novembre 1941, aveva trasferito a suo padre, Luigi Fasanella, quasi

tutto il proprio patrimonio; più tardi aveva, sì, ereditato dal

padre, morto l'anno dopo, questi beni e altri ancora, ma solo nella

misura di 1/3, perché insieme con lui succedevano anche due suoi

fratelli; che perciò il suo patrimonio, alla data del 15 novembre

1949, mentre il catasto gli attribuiva ancora i terreni già alienati a

suo padre, non toccava quei limite di 300 ettari senza il

raggiungimento del quale è escluso l'esproprio ex art. 2 legge Sila;

dunque, concludeva Giuseppe Fasanella, a norma di questo articolo egli

non poteva esser soggetto ad espropriazione.

L'Ente valorizzazione Sila riconosceva che, se avesse avuto

efficacia anche nei propri confronti l'atto di alienazione dei 19

gennaio 1933, il patrimonio del Fasanella sarebbe stato inferiore ai

300 ettari; sosteneva però, contemporaneamente, che tale atto non gli

era opponibile perché, a differenza dal provvedimento d'esproprio, non

era stato trascritto (art. 2644 Cod. civ.): nei riguardi dell'Ente

l'alienazione fatta il 19 gennaio 1933 non poteva considerarsi avvenuta

e perciò i relativi terreni erano rimasti, rispetto ad esso, nel

patrimonio dell'espropriato; il quale dunque, se si sommano quei beni

con quelli acquistati da lui successivamente, cioè dopo il 1933 e

prima del 1949, aveva a questa data un patrimonio terriero d'estensione

superiore ai 300 ettari; l'atto di espropriazione, che lo aveva

colpito, doveva quindi ritenersi legittimo.

Il Tribunale accoglieva questa tesi dell'Ente Sila e rigettava la

domanda di Giuseppe Fasanella: riconosceva che questi aveva proposto

una questione di legittimità costituzionale (infatti il Governo, che

espropri una persona il cui patrimonio sia inferiore ai 300 ettari, va

oltre i limiti indicati nella delega legislativa), ma la considerava

manifestamente infondata. Tuttavia il Fasanella ricorreva alla Corte

di appello di Catanzaro, la quale invece, ritenendo non manifestamente

infondata tale questione di legittimità costituzionale, sospendeva il

giudizio e rimetteva gli atti a questa Corte. L'ordinanza di

rimessione, pronunciata l'11 novembre 1958, è stata notificata il 9

dicembre 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio

1959, n. 26.

Il Fasanella si è costituito nel giudizio dinanzi a questa Corte

con deduzioni e con una memoria presentate rispettivamente l'11

dicembre 1958 e il 25 novembre 1959; l'Ente valorizzazione Sila ha

fatto altrettanto, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con

deduzioni e con una memoria depositate il 9 febbraio 1959 e il 2

dicembre 1959.

2. - L'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro afferma che la

questione di legittimità costituzionale affiorata nei giudizio è

rilevante poiché le domande proposte dal Fasanella (rilascio dei

terreni, ecc.) "non possono essere prese in esame se non sia prima

risolto il problema della legittimità del decreto d'esproprio";

aggiunge che l'atto, con cui il Fasanella si era spogliato il 19

gennaio 1933 di quasi tutto il suo patrimonio a favore del padre Luigi

Fasanella, ha indubbiamente data certa; conclude ritenendo che la

mancata trascrizione di quell'atto non lo rende inopponibile all'Ente

valorizzazione Sila: infatti la norma dell'art. 2644 Cod. civ. si

riferisce al conflitto tra due persone che acquistano lo stesso bene da

un unico titolare, conflitto che appunto l'articolo risolve dando la

preferenza a chi ha trascritto per primo; qui invece, "nella ipotesi

della espropriazione in tema di riforma fondiaria, l'acquisto del

diritto di proprietà da parte dell'ente espropriante... è preceduto

da una operazione preliminare di accertamento del patrimonio

dell'espropriando: tale accertamento... è ancora al di fuori delle

operazioni di esproprio ed è cosa nettamente distinta dall'acquisto

dei diritto di proprietà, ai cui fini vale la norma della preferenza

dell'atto trascritto".

D'altra parte, sempre secondo la Corte di appello, il legislatore,

se avesse voluto estendere al caso la norma del Cod. civ., lo avrebbe

detto espressamente in quell'art. 27 legge Sila che contiene varie

eccezioni proprio alla disciplina degli atti traslativi dei beni. In

conclusione, se l'atto, con cui il Fasanella alienava gran parte dei

suo patrimonio, può essere fatto valere anche nei riguardi dell'Ente

valorizzazione Sila e poiché, dato ciò, il suo patrimonio terriero al

15 novembre 1949 avrebbe avuto un'estensione inferiore ai 300 ettari,

la questione di legittimità costituzionale (c. d. eccesso di delega)

per la Corte di appello non è manifestamente infondata.

3. - Giuseppe Fasanella per parte sua prospetta tre ordini di

ragioni:

a) Innanzi tutto ricorda che nell'art. 2 legge Sila è indicato

espressamente il limite minimo di 300 ettari ai fini

dell'espropriazione; si duole che il Governo gli abbia attribuito un

patrimonio terriero maggiore di quello del quale era effettivamente

titolare: tale attribuzione contrasta con la situazione di fatto che,

come risulta nell'ordinanza di rimessione, è stata accertata dalla

Corte di Catanzaro, "giusta il potere e la competenza ad essa"

spettanti; conclude che, proprio allo scopo di accertare la situazione

di fatto, il problema relativo all'efficacia od opponibilità del

discusso atto di alienazione 19 gennaio 1933 è stato già risolto

positivamente nell'ordinanza della Corte di appello e non può più

essere affrontato in questa sede.

b) Del resto, prosegue il Fasanella, "a perfezionare un

trasferimento (come quello a cui mirava il citato atto 19 gennaio 1933)

basta l'accordo delle parti contraenti sulla cosa e sul prezzo"; di

più, in questo caso, l'alienazione fatta nel 1933 rimase tutt'altro

che occulta: non fu trascritta la scrittura del 1933, ma lo fu la

denunzia di successione dell'8 gennaio 1942 nella quale figurano

appartenenti al padre Luigi proprio quei beni che lo espropriato gli

aveva venduto con la suddetta scrittura; comunque i due terreni

espropriati a favore dell'Ente valorizzazione Sila (Maranella e

Tarameta') non hanno niente a che fare coi beni alienati nell'atto 19

gennaio 1933: perciò rispetto ad essi non c'è conflitto tra due

acquirenti d'un medesimo bene dalla stessa persona, cioè tra il padre

del Fasanella, che acquistava nel 1933, e l'Ente valorizzazione Sila

che acquistava per esproprio nel 1951: se ne dovrebbe concludere che

il citato art. 2644 Cod. civ., poiché intende risolvere solo i

conflitti di quel tipo, non può essere invocato in questo caso.

c) Infine Giuseppe Fasanella conclude che, quand'anche non si

volesse tener conto della discussa scrittura 19 gennaio 1933, la

superficie del suo patrimonio al 15 novembre 1949 risulterebbe comunque

inferiore ai 300 ettari: infatti i terreni dell'eredità paterna

ammonterebbero a 420 ettari (vale a dire i 516 ettari calcolati dal

consulente d'ufficio meno i 96, che, essendo inopponibile la scrittura

del 1933, sarebbero rimasti nel patrimonio del figlio); di questi 420

ettari Giuseppe Fasanella avrebbe acquistato, per successione

ereditaria, solo un terzo (140 ettari), poiché con lui concorrevano

altri due fratelli; così, 140 ettari dell'asse paterno più 96 ettari,

rimastigli nonostante l'atto del 1933, più altri 22 ettari acquistati

da lui in vario modo farebbero in tutto un patrimonio terriero di 258

ettari: il limite di 300 ettari non sarebbe toccato.

4. - L'Avvocatura dello Stato, a nome dell'Ente valorizzazione

Sila, poiché il Fasanella nel catasto appariva proprietario di beni

d'estensione superiore ai 300 ettari, nelle deduzioni del 9 febbraio

1959 aveva sostenuto ancora una volta che, ai fini dell'esproprio, per

la determinazione dei patrimonio dell'espropriando le risultanze

catastali sono decisive; ma successivamente, nella memoria depositata

il 2 dicembre 1959, ha dichiarato di abbandonare queste tesi oramai

contraddette dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

L'Avvocatura dello Stato peraltro difende la legittimità dell'atto

di esproprio: per esso il patrimonio di Giuseppe Fasanella al 15

novembre 1949 eccedeva in estensione i 300 ettari poiché l'atto di

alienazione del 19 gennaio 1933, che ne faceva uscire gran parte dei

beni, non è opponibile all'ente espropriante: infatti tanto Luigi, che

nel 1933 acquistò quasi tutti i beni di Giuseppe Fasanella, quanto

l'Ente valorizzazione Sila, beneficiario dello esproprio, sono aventi

causa dello stesso Giuseppe Fasanella; c'è dunque un conflitto tra i

due acquirenti e il conflitto si risolve a vantaggio dell'Ente, proprio

in virtù del citato art. 2644; è vero che Luigi Fasanella, padre

dell'espropriato e acquirente dei suoi beni con l'atto del 19 gennaio

1933, è qui fuori causa; ma è pure indiscutibile che Giuseppe

Fasanella, espropriato, entra in giuoco come successore di suo padre:

infatti quale "erede pretende sostenere l'efficacia dell'acquisto del

suo dante causa (cioè di suo padre) per dedurne che parte del suo

patrimonio terriero era uscito dalla sua sfera patrimoniale": ne

deriverebbe che il discusso atto del 19 gennaio 1933 come non sarebbe

opponibile all'Ente dal padre Luigi Fasanella non può essergli opposto

neanche dal figlio Giuseppe, attuale espropriato.

D'altronde, a parere dell'Avvocatura dello Stato, l'atto, con cui

s'e accertata la estensione dei patrimonio di Giuseppe Fasanella al 15

novembre 1949, non è un qualche cosa che stia fuori dal procedimento

d'esproprio e che perciò si sottragga all'art. 2644; esso invece

rientra, a differenza di quanto dice la Corte di appello, nell'unità

dei procedimento che sfocia nell'acquisto dei terreni da parte

dell'ente espropriante; insomma è "parte integrante dell'acquisto del

diritto di proprietà, ai cui fini vale la norma di preferenza

dell'atto trascritto": come dire che per l'atto iniziale d'accertamento

può ripetersi ciò che la legge, nel caso il citato art. 2644,

stabilisce per gli atti d'acquisto; per conseguenza la mancata

trascrizione del contratto 19 gennaio 1933 ne paralizza l'efficacia

anche di fronte al procedimento di esproprio.

Quanto poi all'affermazione del Fasanella, secondo cui, anche

negando valore alla scrittura del 1933, il suo patrimonio fondiario

risulterebbe comunque inferiore ai 300 ettari (v. num. prec., lett.

c), l'Avvocatura dello Stato risponde che la questione, non essendo

neppure sfiorata nell'ordinanza della Corte di appello e attenendo al

merito, è ovviamente sottratta al giudizio di questa Corte.

5. - Nella discussione orale le difese delle parti hanno illustrato

le tesi già svolte negli scritti difensivi. Considerato in diritto :

1. - Il Fasanella sostiene che, anche negando valore all'atto di

alienazione del 19 gennaio 1933, il suo patrimonio terriero al 15

novembre 1949 avrebbe avuto un'estensione inferiore ai 300 ettari. La

questione è di mero fatto, non è stata decisamente affrontata dalle

Corti di merito ed è estranea al contenuto dell'ordinanza di rinvio:

benché dalla consulenza tecnica d'ufficio si possano trarre forse

elementi per ritenerla fondata, essa è sottratta alla competenza di

questa Corte.

2. - Da respingere è inoltre la tesi, prima difesa poi abbandonata

dall'Ente valorizzazione Sila, secondo la quale le rilevanze catastali

sarebbero decisive per la determinazione del patrimonio terriero

dell'espropriando: la Corte costituzionale in precedenti sentenze, a

cui si rinvia (n. 8, 10 e 57 del 1959), ha già escluso che l'art. 16

legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per p. u. sia

estensibile ai procedimenti d'esproprio previsti dalle leggi di riforma

fondiaria.

3. - Né può essere presa in esame la tesi del Fasanella, secondo

cui i beni alienati con la discussa scrittura del 19 gennaio 1933

sarebbero diversi da quelli espropriati a favore dell'Ente

valorizzazione Sila e che perciò non vi sarebbe quel contrasto fra due

acquisti che legittima, in ipotesi, il ricorso all'art. 2644 Codice

civile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del D. P. R. n. 1415 del

18 dicembre 1951 in quanto ha proceduto all'esproprio relativamente a

un patrimonio che, al 15 novembre 1949, non superava i 300 ettari, In

relazione all'art. 2 legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento

agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

ECLI:IT:COST:1959:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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