Corte costituzionale

Sentenza n. 68/1975

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/03/1975 · relatore Leonetto Amadei

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.P.R. 1433/1960

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, del contratto collettivo nazionale di lavoro 25 luglio 1959 per

gli operai addetti all'industria delle calzature, recepito nel d.P.R.

25 settembre 1960, n. 1433, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno

1972 dal pretore di orvieto nel procedimento penale a carico di Menconi

Alessandro, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1972 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 247 del 20 settembre 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1975 il Giudice relatore

Leonetto Amadei;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

In data 10 febbraio 1972 l'ispettorato provinciale del lavoro di

Terni elevava contravvenzione a Menconi Alessandro, titolare del

calzaturificio "Etruria", per violazione dell'art. 1 della legge 14

luglio 1959, n. 741, non avendo comunicato con lettera a 85 operai la

loro avvenuta assunzione al lavoro.

Il pretore di Orvieto emetteva decreto penale di condanna

regolarmente opposto.

Nel giudizio di opposizione il pretore ha sollevato d'ufficio,

ritenendola rilevante, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, secondo comma, del contratto collettivo nazionale per gli

operai dell'industria calzaturiera, recepito nel 25 settembre 1960, n.

1433, limitatamente all'avverbio "normalmente", in riferimento agli

artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 101, secondo comma, della

Costituzione.

La violazione del primo comma dell'art. 3 della Costituzione è

prospettata sotto il profilo che l'eguaglianza dei cittadini davanti

alla legge non può considerarsi realizzata da norme positive che, per

l'incertezza del comando, richiedono una particolare accortezza

nell'afferrare l'essenza e la portata del comando stesso; dell'art. 25,

secondo comma, perché risulterebbe violato nella parte che "scolpisce

il principio di legalità"; dell'art. 101, secondo comma, infine,

perché non sarebbe pensabile che il giudice resti soggetto ad una

legge che sia tale solo "in apparenza" e che palesi la sua

insufficienza a tal punto da poter dare luogo "ad arbitrii".

Non vi è stata costituzione di parte. È intervenuto, invece, il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura dello Stato.

Questa contesta, in via preliminare, la rilevanza della proposta

questione, che sarebbe stata affermata e non sviluppata nell'ordinanza

di rimessione. In sostanza il proponente avrebbe omesso di dare risalto

al nesso esistente tra la norma impugnata e la imputazione contestata e

alle conseguenze che potrebbero derivare dalla dichiarazione di

illegittimità costituzionale di essa norma. Nel merito l'Avvocatura

ritiene infondata la questione.

L'art. 1, secondo comma, del contratto collettivo cui trattasi,

nello stabilire che "l'assunzione verrà normalmente comunicata per

iscritto all'interessato", non farebbe altro che applicare il

principio, generalmente accolto nel nostro ordinamento giuridico, della

"libertà di forma nella manifestazione di volontà" così come

sancisce l'art. 1325, n. 4, del codice civile.

Conseguirebbe da ciò che nessun contrasto esiste tra la

disposizione contestata e le norme costituzionali, richiamate in

riferimento dalla ordinanza pretorile; l'avverbio "normalmente", per il

suo carattere meramente indicativo, non attribuirebbe, pertanto, forza

cogente alla norma, ma solo valore di indirizzo, incapace di

determinare "l'azione e gli inconvenienti prospettati nell'ordinanza di

rinvio". Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza del pretore di orvieto pone la questione della

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del contratto

collettivo nazionale per gli operai delle industrie calzaturiere, reso

obbligatorio erga omnes col d.P.R. 25 settembre 1960, n. 1433,

limitatamente all'avverbio "normalmente", in riferimento agli artt. 3,

primo comma, 25, secondo comma, e 101, secondo comma, della

Costituzione.

La questione è inammissibile.

2. - L'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741 - Norme

transitorie per garantire minimi salariali - concede delega al Governo

di emanare norme giuridiche aventi forza di legge ai fini di assicurare

minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti

di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria e stabilisce che

nell'emanazione delle predette norme il Governo deve uniformarsi a

tutte le clausole dei singoli accordi economici e contratti collettivi,

anche intercategoriali, stipulati dalle associazioni sindacali

anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.

L'art. 8 della stessa legge stabilisce che il datore di lavoro che

non adempie gli obblighi derivanti dalle norme di cui all'art. 1 è

punito con ammenda da lire 5.000 a lire 100.000 per ogni lavoratore cui

si riferisce la violazione.

Con d.P.R. 25 settembre 1960, n. 1433 - Norme sul trattamento

economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti

la produzione delle calzature, pantofole e tomaie - veniva reso

esecutivo, a norma della legge delega surrichiamata, il contratto

collettivo nazionale di lavoro 25 luglio 1959 per gli operai addetti

alle industrie calzaturiere.

L'art. 1 del precitato contratto stabilisce, nel secondo comma, che

l'assunzione degli operai deve essere "normalmente comunicata per

iscritto all'interessato...".

3. - La Corte osserva, sulla base della propria giurisprudenza, che

la questione di costituzionalità della disposizione impugnata deve

essere dichiarata inammissibile.

La Corte, infatti, ha statuito (v. sent. nn. 106 e 107 del 1962 e

per ultimo n. 120 del 1974) che l'inserzione nei decreti delegati, che

hanno reso esecutivi erga omnes i contratti collettivi, di clausole in

contrasto con norme imperative di legge e a maggior ragione con

precetti costituzionali si deve considerare inoperante e incapace di

conferire ad esse forza di legge sulla base della legge n. 741 del

1959.

Spetterà pertanto al giudice ordinario stabilire se l'espressione

"normalmente" contenuta nell'art. l, secondo comma, del contratto

collettivo di lavoro 25 luglio 1959 sia stata o meno recepita nel

decreto delegato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. l, secondo comma, del contratto collettivo nazionale per gli

operai delle industrie calzaturiere, reso esecutivo erga omnes con

d.P.R. 25 settembre 1960, n. 1433, sollevata con l'ordinanza in

epigrate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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